Risposta n. 141 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che il 5% debba applicarsi solo quando i beni sono ceduti per finalità sanitarie e che, in assenza di prova documentale della finalità sanitaria (ad esempio dichiarazione del cliente), debba applicarsi l'aliquota ordinaria
Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie – aliquota IVA – n. 1-ter.1. Parte II-bis Tabella A Decreto IVA
Il quesito
Se l'aliquota IVA ridotta del 5% per articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie si applichi ancora dopo la fine dell'emergenza COVID-19, in particolare per cessioni a grande distribuzione e grossisti, e se la finalità sanitaria possa essere provata da una dichiarazione dell'acquirente
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che il 5% si applica ai beni indicati dal n. 1-ter.1 (articoli con caratteristiche di DPI o dispositivi medici secondo l'elenco ADM) e che la finalità sanitaria va valutata oggettivamente in base alle caratteristiche tecniche; l'agevolazione è ancora in vigore e opera in tutte le fasi della commercializzazione salvo prova chiara e univoca del contrario, per cui non è richiesto un ambito soggettivo né una specifica dichiarazione dell'acquirente quando non emergano elementi contrari
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