Sentenza del 21/09/2017 n. 2750 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Reddito d'impresa - Accertamento induttivo - Presupposti - Costante perdite di bilancio - Insussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione di primo grado che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi al 2007. L'Ufficio aveva determinato induttivamente un reddito d'impresa di euro 23.094,00, in luogo della perdita dichiarata di euro 8.354,00, sostenendo che la contabilità, pur formalmente regolare, fosse inattendibile a causa di irregolarità nelle ricevute fiscali, dell'organizzazione aziendale e della costante presenza di perdite di bilancio negli anni dal 2005-2006 al 2010. La contribuente contestava inoltre l'assenza del contraddittorio preventivo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Bari ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento. Ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'accertamento induttivo previsto dall'art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973, poiché le irregolarità rilevate non costituivano presunzioni gravi, precise e concordanti e la mera presenza costante di perdite non dimostrava la falsità della contabilità. Sono state valorizzate anche circostanze concrete compatibili con una reale situazione economica negativa dell'impresa. La Commissione ha inoltre ritenuto violato il contraddittorio preventivo, trattandosi di una verifica effettuata nei locali aziendali, con conseguente invalidità degli atti impositivi. Le spese sono state compensate per l'obiettiva incertezza interpretativa della materia.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973
accertamento induttivo del reddito d'impresa
L'accertamento induttivo non può fondarsi su semplici anomalie o sulla sola reiterazione di perdite quando la contabilità è formalmente regolare. Occorrono elementi presuntivi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, idonei a dimostrare l'inattendibilità sostanziale delle scritture.
Art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000
garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
In caso di accessi, ispezioni o verifiche effettuati nei locali dell'impresa o del professionista, il contribuente deve poter interloquire prima dell'emissione dell'atto impositivo, salvo le specifiche eccezioni previste dalla legge. La violazione del contraddittorio può comportare l'invalidità dell'accertamento.
Art. 15 D.Lgs. n. 546/1992
spese del giudizio tributario
Consente il regolamento delle spese processuali secondo il principio di soccombenza, con possibilità di compensazione quando ricorrono motivi giustificati.
Art. 92, comma 2, c.p.c.
gravi ed eccezionali ragioni
La presenza di obiettiva incertezza normativa o di orientamenti giurisprudenziali divergenti può giustificare la compensazione integrale delle spese tra le parti.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24823/2015
le garanzie previste dall'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 si applicano agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività
Il contraddittorio preventivo è particolarmente necessario quando l'Amministrazione acquisisce elementi mediante una verifica autoritativa direttamente presso i locali aziendali.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18184/2013
La sanzione dell'invalidità dell'atto conclusivo del procedimento adottato senza l'osservanza delle prescrizioni sancite dalla disposizione (...) scaturisce ineludibilmente dalla circostanza che la violazione procedimentale si risolve in un'intollerabile deviazione dal modello normativo
L'omissione del contraddittorio previsto per le verifiche nei locali del contribuente non costituisce una mera irregolarità, ma può determinare l'invalidità dell'atto impositivo.
Massime di principio
- La presenza di perdite di bilancio per più esercizi non dimostra automaticamente l'inattendibilità della contabilità né legittima, da sola, un accertamento induttivo.
- Quando la contabilità è formalmente regolare, l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi concreti, gravi, precisi e concordanti che evidenzino ricavi occultati o costi inesistenti.
- Le anomalie organizzative o commerciali devono essere valutate nel contesto complessivo dell'impresa e possono essere spiegate da una reale situazione di crisi, da ridotte dimensioni aziendali o da condizioni operative sfavorevoli.
- Per le verifiche svolte mediante accessi, ispezioni o controlli nei locali aziendali, il contribuente deve essere posto in condizione di presentare osservazioni prima dell'emissione dell'avviso, salvo specifiche ragioni derogatorie.
- La violazione del contraddittorio preventivo, quando obbligatorio, può comportare l'annullamento dell'accertamento indipendentemente dalla fondatezza sostanziale della pretesa fiscale.
- La valutazione giudiziale deve distinguere tra una contabilità semplicemente anomala e una contabilità effettivamente inattendibile: solo quest'ultima può giustificare il ricorso all'accertamento induttivo.
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