Cassazione Penale, Sentenza n. 02077/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la riparazione per ingiusta detenzione sostenendo che la custodia cautelare (19/01/2023-02/02/2023 in carcere, poi arresti domiciliari fino al 29/05/2023) adottata nell'ambito della procedura di estradizione passiva era ingiusta: sosteneva l'assenza, sin dall'origine, delle condizioni per una decisione favorevole all'estradizione (ingiustizia sostanziale) e la mancanza del pericolo di fuga al momento dell'applicazione della misura (ingiustizia formale), avendo dimostrato radicamento sul territorio con contratto di locazione e attività lavorativa; denunciava altresì violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali (art. 113 Cost., art. 6 Carta dei diritti fondamentali UE, art. 5 CEDU) e criticava la motivazione della Corte territoriale rispetto al pericolo di fuga.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale: la riparazione per detenzione a fini estradizionali è possibile anche nell'estradizione passiva ma la valutazione dipende dalla fase procedurale in cui è stata disposta la misura; quando l'arresto è stato eseguito ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen. e la misura cautelare è stata applicata sulla base di quell'arresto, non si configura automaticamente un'ingiustizia formale in assenza di richiesta completa dell'estradizione. La Corte d'appello aveva motivatamente ritenuto sussistente il pericolo di fuga sulla base di elementi concreti (scarso radicamento sul territorio rilevato nell'esistenza di rapporti prevalentemente con connazionali, attività lavorativa facilmente esercitabile anche all'estero, disponibilità finanziarie e gravità delle accuse) e aveva ritenuto irrilevante il contratto di locazione intestato alla convivente come prova del radicamento. La Cassazione ha ritenuto la valutazione di fatto della corte territoriale non manifestamente illogica e non sindacabile in sede di legittimità. Conseguenze procedurali: condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; rigettata la richiesta del Ministero di liquidazione spese difensive per genericità della memoria depositata.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Regola il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ne riconosce l'applicabilità, anche ex post, quando sussista una oggettiva lesione della libertà personale nell'ambito di procedura di estradizione passiva.
art. 315 cod. proc. pen.
Norma collegata alla materia della riparazione; citata nel ricorso come parametro di riferimento per la domanda di riparazione.
art. 722-bis cod. proc. pen.
la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, nei casi indicati dall'art. 314
Disciplina la riparazione con riferimento all'estradizione attiva; la Corte chiarisce che per l'estradizione passiva la riparazione è stata ammessa dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità con criteri specifici.
art. 714 cod. proc. pen.
Regola la procedura dopo la ricezione della richiesta di estradizione e limita l'applicabilità degli artt. 273 e 280; la Corte evidenzia che, se la misura è disposta dopo la richiesta, la valutazione ex post sull'ingiustizia deve verificare l'insussistenza delle "condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione".
art. 715 cod. proc. pen.
Regola la misura disposta prima che sia pervenuta la richiesta formale di estradizione; la base di giudizio è più limitata e la successiva ingiustizia non può essere valutata alla stregua delle condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione.
art. 716 cod. proc. pen.
Disciplina l'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria per mandato d'arresto internazionale; la Corte ha rilevato che misure applicate dopo un arresto ex art. 716 richiedono una valutazione specifica e non comportano automaticamente ingiustizia formale se la richiesta di estradizione non era ancora completa.
artt. 273 e 280 cod. proc. pen.
Norme ordinarie sulle misure cautelari e relativa disciplina: la loro applicabilità è esclusa dalla procedura ex art. 714; la verifica dell'ingiustizia non si basa sui parametri di tali articoli nei procedimenti di estradizione.
art. 719 cod. proc. pen.
Citato nel contesto delle ipotesi di revoca o annullamento delle misure cautelari provvisorie, come circostanza che può rendere riconoscibile il diritto alla riparazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al rito camerale e al trattamento del ricorso in Cassazione; indicazione sulla trattazione del ricorso 'ai sensi dell'art. 611'.
art. 113 Cost., art. 6 Carta dei diritti fondamentali UE, art. 5 CEDU
Norme/garanzie invocate dal ricorrente per denunciare violazioni dei diritti fondamentali e del principio di proporzionalità; la Corte le ha valutate nel quadro della legittimità della misura ma ha ritenuto che la sussistenza del pericolo di fuga giustificasse l'interferenza.
Massime di principio
- La riparazione per ingiusta detenzione è compatibile anche con la procedura di estradizione passiva, ma l'accertamento dipende dalla fase procedurale in cui è stata applicata la misura (art.714, 715, 716): non esiste una regola unica.
- Se la detenzione è disposta dopo la richiesta formale di estradizione (art. 714), l'ingiustizia può essere riconosciuta solo se ex post risulta l'insussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione; se invece la misura è stata adottata in via provvisoria (art. 715 o 716), l'analisi è diversa e può bastare la revoca/annullamento definitivo per riconoscere la riparazione.
- Il pericolo di fuga è il presupposto centrale per l'applicazione delle misure cautelari in materia di estradizione: deve essere motivato con elementi concreti, specifici e attinenti alla situazione personale (radicamento, rapporti, attività, risorse), non su presunzioni generiche.
- La condotta dolosa o gravemente colposa dell'estradando rileva ai fini della esclusione della riparazione solo con riferimento al profilo del pericolo di fuga e non incide sulla valutazione formale della documentazione dell'autorità richiedente.
- La prova del radicamento sul territorio (es. domicilio stabile, lavoro) può essere valorizzata, ma il giudice valuta la sua idoneità in concreto; la presenza di un contratto di locazione intestato a terzi conviventi può non essere sufficiente di per sé.
- Una sentenza irrevocabile favorevole all'estradizione esclude in linea di principio il diritto alla riparazione per la detenzione subita a fini estradizionali; viceversa il rigetto definitivo della domanda apre la possibilità di riparazione salvo ostativi legati al pericolo di fuga o al comportamento dell'estradando.
- In sede di cassazione la valutazione dei fatti (es. insussistenza del radicamento) è sindacabile in modo limitato: la motivazione della corte territoriale non manifestamente illogica o contraddittoria non è rimproverabile.
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