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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14954/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma in appello delle condanne per bancarotta fraudolenta distrattiva e, in parte, preferenziale in qualità di amministratori della fallita Grinka s.r.l. Le censure principali hanno contestato: l'utilizzo esclusivo delle annotazioni del libro giornale come prova di distrazione di somme; l'assenza di prova dell'effettivo conto corrente bancario e la contraddittorietà delle valutazioni sulla sua esistenza; l'erronea qualificazione di operazioni contabili come pagamenti ai soci invece che come mere rilevazioni contabili o riduzioni di capitale ai sensi dell'art. 2446 c.c.; la mancanza dell'elemento soggettivo del reato in ragione della distinta personalità giuridica della Lumace s.r.l. e delle contestazioni tributarie pendenti; e, per Florio, la erronea attribuzione di specifiche operazioni alla sua gestione amministrativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto non sussistere contraddizione circa l'esistenza del conto societario perché, sebbene il curatore non avesse riscontrato conti, la Guardia di Finanza aveva individuato in contabilità un conto Unicredit (denominato "Unicredit-cod. 20201005") con annotazioni relative a uscite e conferimenti compatibili con le condotte contestate. La sentenza ha qualificato le scritture contabili non come prova autonoma ma come elemento inserito in un quadro probatorio complessivo, corroborato dalla relazione del curatore, dalla coerenza interna delle scritture e dalle riduzioni dei saldi debitori verso i soci; pertanto le annotazioni del libro giornale sono state ritenute idonee, insieme agli altri elementi, a dimostrare la distrazione e la preferenza. L'elemento soggettivo è stato ritenuto provato alla luce della grave posizione debitoria tributaria della società e della messa in liquidazione come indice di crisi. Quanto alla posizione di amministratore nelle date contestate, la Corte ha confermato la titolarità di Florio all'epoca di alcune operazioni. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti; i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure relative a nullità e motivazione; la Corte non ha rilevato vizio formale o violazione tali da compromettere la decisione

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza sulla motivazione e sulla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la motivazione congrua e sufficiente

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferito al valore indiziario delle scritture contabili; la Corte ha confermato che il libro giornale ha valore indiziario ma può contribuire, se corroborato, alla prova della distrazione

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure sulla motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto rispettati i requisiti motivazionali per la conferma delle condanne

  • art. 216, comma 1, legge fallimentare (l. fall.)

    Richiamato nelle censure relative alla procedura fallimentare e alla declaratoria di responsabilità; la Corte ha avuto riguardo agli effetti delle scritture e della relazione del curatore

  • art. 2446 cod. civ.

    Citato dai ricorrenti per giustificare la riduzione nominale del capitale; la Corte ha valutato tale prospettazione ma ha ritenuto incompatibile la tesi con i successivi conferimenti e con le annotazioni di restituzione ai soci

  • art. 33 legge fallimentare (relazione ex art. 33 l.fall.)

    La relazione del curatore ex art. 33 è stata considerata elemento probatorio importante sulla regolarità e coerenza della contabilità

Massime di principio

  • Le annotazioni del libro giornale hanno valore indiziario: non sono prova autonoma ma possono concorrere a provare distrazioni se corroborate da altri elementi (relazione del curatore, coerenza interna delle scritture, riscontri esterni come movimenti bancari).
  • L'assenza di riscontri bancari formali rilevati dal curatore non esclude che organi investigativi possano individuare conti o riferimenti contabili che, insieme alle scritture, sostengono l'accertamento di operazioni distrattive.
  • Le operazioni contabili presentate come 'rimessa a soci' o simili richiedono valutazione critica: vanno esaminate alla luce del contesto (conferimenti successivi, riduzioni dei saldi, concordanza temporale) per distinguere mera rilevazione contabile da reale trasferimento patrimoniale.
  • La qualificazione di riduzioni di capitale ai sensi dell'art. 2446 c.c. richiede documentazione e fatti concreti (deliberazioni, concrete modalità di esecuzione); la sola indicazione contabile non è di per sé sufficiente a escludere responsabilità penale.
  • La prova dell'elemento soggettivo in reati fallimentari può emergere da indici oggettivi come lo stato di crisi, gravi debiti tributari e la messa in liquidazione; contestazioni tributarie pendenti non escludono automaticamente il dolo distrattivo.
  • Le censure di fatto contro valutazioni probatorie dei giudici di merito sono difficili da accogliere in Cassazione se la motivazione è articolata e sorretta da riscontri coerenti.
  • In caso di condanna, la responsabilità verso la parte civile può essere pronunciata in solido tra imputati e determinati rimborsi di spese di rappresentanza/ difesa possono essere liquidati anche in sede penale.

Testo integrale

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