Sentenza n. 16383/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento parziale del giudicato di due sentenze del Tribunale di Roma, sezione Lavoro e Previdenza, che avevano condannato l’Amministrazione al pagamento di complessivi 2.870,66 euro per spese legali, con distrazione in favore dell’avvocato antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di due sentenze definitive e non impugnate del Tribunale di Roma, notificate al Ministero, recanti la condanna al pagamento in suo favore, quale avvocato antistatario, delle spese legali per complessivi 2.870,66 euro. Ha dedotto che l’Amministrazione non aveva integralmente corrisposto le somme dovute; il 2 ottobre 2026 ha inoltre dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei termini indicati in motivazione, rilevando documentalmente che il Ministero non aveva integralmente pagato le somme dovute in esecuzione del titolo. Ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato per le somme ancora dovute entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di perdurante inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale ministeriale competente, che dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, senza facoltà di delega e senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando risulta documentalmente che l’Amministrazione non ha integralmente pagato le somme liquidate da un titolo giurisdizionale definitivo, il giudice dichiara l’obbligo di dare esecuzione al giudicato per il residuo ancora dovuto e assegna un termine per adempiere.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, fissandone il termine per l’esecuzione e le modalità di attivazione.
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