Ordinanza n. 2181/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento - del P.E.I. e del verbale G.L.O. del 9.10.2025 e di tutti gli altri provvedimenti susseguenti e prodromici; - nonché il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico e per l’intero ciclo di scuola secondaria; - Di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza della dirigente ministeriale volta a rinunciare all'incarico di commissario ad acta nominato nella sentenza di accoglimento del ricorso e a ottenere la nomina di un diverso commissario
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio principale riguardava l'impugnazione del P.E.I. e del verbale G.L.O. del 9 ottobre 2025, nonché la richiesta di riconoscimento del diritto del minore all'assistenza di un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno a uno per l'intero orario scolastico e per l'intero ciclo della scuola secondaria. Con sentenza semplificata n. 52 del 5 gennaio 2026, il TAR aveva accolto il ricorso e nominato, per il caso di mancata ottemperanza entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza, il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito quale commissario ad acta, con facoltà di delega. La dirigente della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero ha contestato la nomina per asserita incompetenza dell'ufficio ministeriale, sostenendo che il ruolo spettasse all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, e ha rinunciato all'incarico chiedendo la nomina di un diverso commissario. Il TAR ha rilevato l'identità della richiesta rispetto a quella già esaminata nell'ordinanza n. 690 del 2 febbraio 2026 e in ulteriori ordinanze di identico contenuto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza della dirigente. La decisione richiama integralmente, quale precedente, la motivazione dell'ordinanza collegiale n. 690 del 2026 e successive, nelle quali la medesima istanza era stata dichiarata inammissibile per plurime ragioni e comunque confutata nel merito sulla base della disciplina dei rapporti tra giudice amministrativo e commissario ad acta nominato in sentenza. Il Collegio ha inoltre ritenuto insussistenti le condizioni per l'attivazione del commissario ad acta nel giudizio in esame. La pronuncia dispone la comunicazione alle parti e alla soggetto istante e ordina l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
La sentenza di accoglimento può nominare un commissario ad acta, con facoltà di delega, per l'esecuzione degli atti necessari all'attuazione della decisione in caso di mancata ottemperanza.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità del minore, degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e degli altri dati idonei a identificare gli interessati.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati personali identificativi contenuti nel provvedimento.
Massime di principio
- L'istanza diretta a contestare la nomina del commissario ad acta disposta nella sentenza e a ottenere la sostituzione del commissario può essere dichiarata inammissibile quando non ricorrono le condizioni processuali per la sua proposizione, secondo la disciplina dei rapporti tra giudice amministrativo e commissario ad acta nominato in sentenza.
- Quando una richiesta di sostituzione o rinuncia all'incarico di commissario ad acta è identica a una già esaminata dallo stesso giudice, il Collegio può richiamare integralmente la precedente motivazione quale precedente, dichiarando l'istanza inammissibile.
- L'oscuramento delle generalità del minore e dei dati idonei a identificare il minore o gli esercenti la responsabilità genitoriale deve essere disposto nella riproduzione e diffusione del provvedimento quando sussistono i presupposti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
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