Sentenza del 13/04/2015 n. 2149 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione -Notifica - Esito negativo - Nullità della notifica - Principio della sanatoria delle nullità. Imposte sul reddito - IRPEF - IRES - Tasse - Patrimonio - Risarcimento danni - Indennità risarcitorie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda, da un lato, gli effetti dell'esito negativo della notifica dell'atto di impugnazione, causato dall'inesatta indicazione dell'indirizzo del destinatario, e la conseguente eventuale inammissibilità dell'appello. L'errore di notifica è imputato al soggetto notificante, salvo che questi dimostri documentalmente che l'esito negativo non gli è imputabile. Dall'altro lato, viene esaminata la rilevanza fiscale delle somme percepite a titolo di risarcimento o indennità: sono imponibili i proventi sostitutivi di redditi o le indennità riferite a redditi perduti, mentre non sono imponibili le somme destinate a reintegrare il patrimonio o a compensare una perdita patrimoniale.
La decisione
L'appello deve essere dichiarato inammissibile quando il notificante non dimostra che l'esito negativo della notifica non dipende da un proprio errore, come l'indicazione inesatta dell'indirizzo. Tuttavia, la nullità della notifica viene sanata se la controparte si costituisce in giudizio, poiché tale costituzione dimostra il raggiungimento dello scopo dell'atto. Sul piano tributario, le somme risarcitorie o indennitarie sono tassabili solo se sostituiscono redditi o reintegrano redditi perduti; non sono invece soggette a imposizione quando compensano esclusivamente un danno patrimoniale.
Norme richiamate
Art. 6, comma 2, del T.U.I.R.
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Restano invece escluse da imposizione le somme dirette a reintegrare il patrimonio o a compensare una perdita patrimoniale.
Principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo
La nullità della notifica non produce effetti invalidanti quando la costituzione in giudizio della controparte dimostra che l'atto ha comunque raggiunto il suo destinatario e la sua funzione processuale.
Massime di principio
- L'inesatta indicazione dell'indirizzo nella notifica è normalmente imputata al soggetto notificante; chi notifica deve quindi verificare con diligenza l'indirizzo del destinatario e documentare eventuali circostanze estranee alla propria responsabilità.
- Se la notifica è negativa e il notificante non dimostra l'assenza di propria colpa, l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
- La costituzione in giudizio della controparte può sanare la nullità della notifica, perché dimostra che l'atto ha raggiunto il proprio scopo, salvo i casi di inesistenza giuridica della notifica.
- Ai fini fiscali, per stabilire se un risarcimento è imponibile occorre verificare quale posizione economica sostituisce: se sostituisce un reddito o un guadagno perduto, è imponibile; se reintegra esclusivamente il patrimonio o compensa un danno patrimoniale, non costituisce reddito.
- La qualificazione formale della somma come risarcimento o indennità non è decisiva: rilevano la funzione concreta della somma e il danno effettivamente compensato.
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