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Ordinanza

Ordinanza n. 15235/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento A) della nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali - Divisione 1^ prot. nr. 137784 trasmessa via p.e.c. il 4 ottobre 2022, avente ad oggetto “Dichiarazione per l’offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 11 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lvo 8 novembre 2021, n. 207); B) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali alla predetta nota, laddove lesivi dei diritti e interessi della società ricorrente, ivi inclusa la comunicazione del MISE ricevuta via e-mail in data 13 luglio 2022.

Giustizia amministrativa202503880

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha deciso la domanda di annullamento né ha definito l’ammissibilità del ricorso. Ha sottoposto alle parti, in contraddittorio, l’unica questione preliminare relativa alla possibile inconfigurabilità di una doppia riassunzione, assegnando 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie. La decisione è quindi interlocutoria e non contiene una statuizione sulle spese.

TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota ministeriale relativa alla dichiarazione per l’offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica e atti connessi, inclusa una comunicazione ministeriale del 13 luglio 2022

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato la nota ministeriale del 4 ottobre 2022, adottata in relazione alla dichiarazione prevista per l’offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica, nonché gli atti presupposti e consequenziali, inclusa una comunicazione del 13 luglio 2022. Dopo il passaggio della causa in decisione, il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dubbi sull’ammissibilità del ricorso: la controversia potrebbe essere stata oggetto di una doppia riassunzione dopo una declinatoria di giurisdizione del primo giudice. La questione è se l’art. 59 della legge n. 69/2009 e il vincolo derivante dalla declinatoria imponessero alle parti di attivare gli strumenti di verifica della giurisdizione, anziché riassumere nuovamente il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 59 l. 69/2009

    Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che sussistono seri dubbi in ordine all’ammissibilità del ricorso, in ragione della possibile inconfigurabilità di una doppia riassunzione, atteso il disposto dell’art. 59 della l. 69/09 e il vincolo che deriva per le parti dalla declinatoria di giurisdizione del primo giudice, che pare imporre l’attivazione degli appositi strumenti di verifica della giurisdizione in luogo della riassunzione;

    Il TAR prospetta, senza ancora risolverla, la questione se, a seguito della declinatoria di giurisdizione del primo giudice, l’art. 59 imponga di utilizzare gli strumenti di verifica della giurisdizione anziché procedere a una seconda riassunzione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ritenuto di dover assegnare alle parti 30 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione.

    Il Collegio assegna alle parti un termine per presentare memorie sulla questione rilevata dopo il passaggio in decisione, consentendo il contraddittorio prima di pronunciarsi sull’ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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