Cassazione Civile, Sentenza n. 30168/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La cooperativa ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (perdita dell'appalto) intimato con lettera del 14.8.2017 alla dipendente/educatrice Maria Giagnorio e aveva condannato la società al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 18, comma 5, della legge n. 300/1970. In cassazione la cooperativa ha articolato quattro motivi: (i) vizio di applicazione del rito Fornero e censura sulla tardiva/notifica del ricorso in opposizione; (ii) errata interpretazione della lettera di cessazione appalto, sostenendo che fosse un mero avviso e non un atto di licenziamento e che operasse l'art. 2112 c.c. per il trasferimento ai cessionari; (iii) errori sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove prodotte (es. libro matricola, testimonianze); (iv) illegittima invasione di competenza arbitrale e travalicamento dell'art. 819 ter c.p.c. con riferimento alla delibera di esclusione della socia dalla cooperativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della cooperativa. Ha ritenuto infondati o inammissibili i primi tre motivi: è stata confermata la regolarizzazione della notifica nel rito Fornero quando il convenuto si è costituito senza allegare pregiudizio, corretta l'interpretazione di merito della lettera come atto idoneo a comunicare la volontà risolutiva e legittima la valutazione probatoria del giudice del merito (onere probatorio a carico del datore). Anche il quarto motivo è stato respinto: la Corte territoriale aveva deciso incidenter tantum sulla legittimità della delibera di esclusione della socia solo ai fini della determinazione della tutela e non ha inteso escludere la competenza arbitrale con efficacia di giudicato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; la cooperativa è stata condannata alle spese di lite in Cassazione e all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.
Norme richiamate
legge n. 92/2012 (c.d. rito Fornero), art. 1, commi 47 e ss.
I termini procedurali del rito Fornero richiedono contemperamento tra celerità e diritto di difesa: la tardiva o mancata notifica può essere sanata dalla costituzione della parte convenuta se questa non dimostra pregiudizio; il giudice può disporre il rinnovo della notifica per garantire il termine di comparizione
legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), art. 18, comma 5
Applicata la tutela indennitaria per licenziamento illegittimo per giustificato motivo oggettivo quando il licenziamento risulti illegittimo e non ricorrano i presupposti per la reintegrazione
codice civile, art. 2112
Richiamato dalla ricorrente in riferimento al possibile trasferimento dei lavoratori in caso di cessione dell'appalto; il giudice di merito ha valutato concretamente la fattispecie e ritenuto che non siano sussistuti gli elementi per il trasferimento
codice civile, art. 2697
Il giudice ha mantenuto l'onere della prova in capo al datore di lavoro circa l'assenza di posti disponibili e l'adempimento dell'obbligo di repêchage; le critiche in cassazione sulla valutazione delle prove costituiscono sindacato di merito non ammissibile
codice di procedura civile, art. 819 ter
Norma sui rapporti tra arbtri e autorità giudiziaria; la Corte ha ritenuto legittimo che il giudice si pronunciasse incidenter tantum su questioni collegate anche se deferite ad arbitrato, purché la decisione non abbia natura costitutiva o non pregiudichi l'ambito del lodo arbitrale
codice di procedura civile, artt. 415 e 435
Richiamati come parametri giurisprudenziali per la sanatoria delle notifiche tardive: la costituzione e la mancata allegazione di pregiudizio comportano la fissazione di nuova udienza anziché l'azzeramento del processo
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Previsione dell'ulteriore contributo unificato nel grado di legittimità; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
codice di procedura civile, art. 91
Principio sulla liquidazione delle spese di lite, applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- Nel rito Fornero la mancata o tardiva notifica dell'atto introduttivo può essere sanata dalla costituzione della parte convenuta; se la costituzione avviene senza allegare pregiudizio, il giudice deve concedere nuovo termine/udienza invece di dichiarare l'improcedibilità.
- L'interpretazione del contenuto di una lettera di cessazione o comunicazione di fine appalto è valutazione di merito: la forma e il contesto (testo, oggetto, comportamenti antecedenti e successivi, assunzioni) determinano se sussiste un licenziamento o un avviso di possibile trasferimento.
- L'onere della prova circa l'impossibilità di reimpiego (repêchage) grava sul datore di lavoro; la valutazione delle prove è rimessa al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità salvo illogicità manifesta o contraddittorietà irriducibile.
- Il giudice giurisdizionale può decidere 'incidenter tantum' questioni collegate deferite ad arbitri quando ciò sia strumentale alla decisione principale; ciò non equivale a cancellare la competenza arbitrale e le relative decisioni possono comunque essere soggette a verifica nelle forme previste.
- In cassazione non è sufficiente proporre un'interpretazione alternativa di un atto negoziale: il ricorrente deve mostrare il punto concreto di violazione dei canoni ermeneutici applicati dal giudice di merito o l'errore di diritto; la mera contrapposizione di interpretazioni plausibili non è idonea.
- Le censure che implicano una diversa valutazione delle prove o dei fatti costituiscono ricorso inammissibile se mirano solo a rinnovare il giudizio di merito; il sindacato di legittimità è limitato ai profili di diritto o di manifesta illogicità/contraddittorietà
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