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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16909/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non viene affrontato il merito della responsabilità, perché le censure sono ritenute meramente di merito e quindi non scrutinabili in sede di legittimità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

Il ricorso riguarda un imputato, indicato come Massimo Terminiello, che impugna la decisione della Corte d'appello deducendo un unico motivo formalmente ricondotto al vizio di motivazione: lamenta l'erronea valutazione delle prove, il travisamento delle risultanze istruttorie e la contraddittorietà/illogicità della motivazione. In particolare contesta il mancato rinnovo dell'istruttoria dibattimentale per disporre una perizia tecnica sulla Black Box e per esaminare il teste Gambardella. La Corte di cassazione osserva però che le doglianze non denunciano una vera mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ma mirano a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e una nuova ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Viene richiamato anche il fatto che la sentenza impugnata avrebbe comunque offerto una motivazione adeguata, valorizzando emergenze probatorie significative, univoche e sorrette da plurimi riscontri, e spiegando l'inutilità della perizia e dell'escussione testimoniali richieste.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente quale ambito del vizio di motivazione deducibile in cassazione; la Corte afferma che non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio sotto le spoglie del vizio motivazionale.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione dei fatti: il controllo della Cassazione riguarda la tenuta logica e giuridica della motivazione, non il merito probatorio.
  • Quando la sentenza impugnata contiene una motivazione adeguata, coerente e sorretta da plurimi riscontri, è inammissibile la doglianza che pretenda la riapertura dell'istruttoria o la rivalutazione della necessità di perizie e nuove escussioni testimoniali.
  • La richiesta di rinnovo istruttorio in cassazione non può essere accolta se è diretta, in sostanza, a contrapporre una lettura alternativa delle risultanze processuali a quella già compiuta dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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