Messaggio numero 5154 del 22-12-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare estende ai lavoratori iscritti al Fondo Speciale dipendenti F.S. e al Fondo quiescenza Poste il principio dell’accredito figurativo nei fondi di appartenenza per i periodi coperti da ammortizzatori sociali e altre prestazioni a sostegno del reddito. In attesa degli adeguamenti procedurali, se tali periodi non risultano valorizzati, la contribuzione figurativa accreditata nel FPLD deve essere trasferita d’ufficio e senza oneri agli interessati al fondo corretto, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 29/1979.
accredito e trasferimento della contribuzione figurativa per prestazioni a sostegno del reddito nei Fondi speciali F.S. e Poste
Accredito della contribuzione figurativa nei Fondi speciali F.S. e Poste
La circolare disciplina la valorizzazione ai fini pensionistici dei periodi in cui lavoratori dipendenti da aziende private, iscritti al Fondo Speciale dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A. e al Fondo quiescenza Poste, percepiscono prestazioni a sostegno del reddito. L’obiettivo è garantire il riconoscimento della contribuzione figurativa direttamente nella gestione di appartenenza, in coerenza con gli indirizzi ministeriali richiamati e con l’esigenza di semplificare l’azione amministrativa e aggiornare i conti assicurativi.
Principio generale affermato
Il documento estende ai soggetti iscritti ai due Fondi speciali il criterio già applicato alle gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici: i periodi di fruizione di prestazioni a sostegno del reddito devono essere accreditati e valorizzati nella gestione previdenziale di appartenenza del lavoratore al momento dell’evento tutelato.
Soggetti interessati
Le disposizioni riguardano i lavoratori dipendenti da aziende private iscritti:
- al Fondo Speciale F.S.;
- al Fondo quiescenza Poste.
Per tali soggetti opera la contribuzione “minore” versata nelle rispettive gestioni dell’Istituto, tra cui GPT e GIAS, secondo quanto richiamato nel testo.
Eventi e prestazioni che danno luogo alla valorizzazione figurativa
La circolare elenca gli eventi da cui derivano, ove spettanti secondo la normativa di riferimento, prestazioni a sostegno del reddito con accredito figurativo utile a pensione:
- malattia, maternità, congedo parentale e L. n. 104/92 con pagamento a conguaglio dal datore di lavoro e indicazione nel flusso Uniemens;
- CIG ordinaria, CIG straordinaria e CIG in deroga con pagamento a conguaglio dal datore di lavoro e indicazione nel flusso Uniemens;
- malattia, maternità, congedo parentale e L. n. 104/92 con pagamento diretto;
- CIG ordinaria, CIG straordinaria e CIG in deroga con pagamento diretto;
- maternità non indennizzata ma comunque coperta da tutela figurativa;
- malattia e maternità non in costanza di rapporto di lavoro, con pagamento diretto delle relative prestazioni;
- licenziamento, dal quale possono derivare, su domanda, le seguenti prestazioni:
- disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali per i licenziamenti fino al 31 dicembre 2012;
- disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti per i licenziamenti fino al 31 dicembre 2011;
- mini ASpI 2012 per i licenziamenti intervenuti nell’anno 2012, in sostituzione dell’indennità con requisiti ridotti non più vigente;
- ASpI o mini ASpI per i licenziamenti dal 1° gennaio 2013 al 30 aprile 2015;
- NASpI per i licenziamenti dal 1° maggio 2015 a oggi;
- indennità di mobilità per i licenziamenti collettivi fino al 30 dicembre 2016;
- mobilità in deroga.
Modalità di gestione e automatizzazione
La circolare afferma che, analogamente a quanto previsto per gli iscritti alle gestioni ex Inpdap, saranno attivati gli interventi procedurali necessari affinché l’implementazione automatica del conto assicurativo individuale avvenga mediante le informazioni presenti negli archivi di riferimento e nelle procedure di pagamento diretto delle prestazioni.
Regime transitorio in attesa degli aggiornamenti procedurali
Nelle more degli aggiornamenti procedurali, per i soggetti che abbiano percepito le prestazioni sopra indicate senza che i relativi periodi risultino valorizzati nei fondi speciali, le Strutture territoriali devono operare secondo la soluzione già adottata per fattispecie analoghe.
In particolare:
- la contribuzione figurativa accreditata nel FPLD per i periodi di assenza indennizzati, anche in mancanza del requisito contributivo IVS, deve essere trasferita al Fondo Speciale F.S. o al Fondo quiescenza Poste;
- il trasferimento avviene d’ufficio;
- il trasferimento avviene senza oneri per gli interessati;
- la procedura da seguire è quella prevista dall’art. 6 della legge n. 29/1979.
Ulteriori rinvii e chiarimenti
La circolare precisa che, con successivo messaggio, saranno fornite le istruzioni per la determinazione della retribuzione media pensionabile e dell’importo della pensione.
Per la contribuzione figurativa relativa a malattia e maternità, il documento rinvia al messaggio n. 15703 del 14 giugno 2010.
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