Messaggio numero 5156 del 22-12-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra le modalità operative per l’assegno ordinario del Fondo SOLIMARE, con focus su domanda, pagamento diretto tramite SR41, autorizzazione INPS, contribuzione correlata e contributo addizionale del 1,5%, oltre ai rinvii alle istruzioni contabili e alle precedenti circolari applicative.
Istruzioni operative e contabili sul Fondo SOLIMARE e sull'assegno ordinario
Fondo di solidarietà bilaterale per il settore marittimo (SOLIMARE)
Il documento riguarda il Fondo di solidarietà bilaterale per i lavoratori del settore marittimo, istituito presso l’INPS dal decreto interministeriale 8 giugno 2015, n. 90401, come modificato dai D.I. n. 95933 del 23 maggio 2016 e n. 99295 del 17 maggio 2017. Il Fondo assicura un assegno ordinario nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa secondo le causali previste per l’integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
Ambito di applicazione e destinatari
La tutela in costanza di rapporto di lavoro è prevista per:
- tutti i lavoratori marittimi;
- il personale amministrativo;
- il personale di terra delle imprese armatoriali.
Il campo di applicazione riguarda le imprese che occupano più di 5 dipendenti nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro.
Caratteristiche della prestazione
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.I. n. 90401/2015, il Fondo eroga un assegno ordinario:
- di importo pari all’integrazione salariale;
- ridotto di un importo pari ai contributi previsti dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che restano nella disponibilità del Fondo;
- comprensivo del versamento della contribuzione correlata alla gestione assicurativa obbligatoria competente.
L’assegno ordinario viene anticipato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e successivamente rimborsato dall’INPS al datore di lavoro oppure conguagliato secondo le ordinarie regole di conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
Indicazioni già fornite con circolari e messaggi INPS
Il documento richiama precedenti istruzioni già emanate dall’Istituto:
- circolare n. 170 del 15 novembre 2017, con le indicazioni tecniche per la compilazione del flusso Uniemens ai fini del conguaglio o rimborso delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, applicabili alle denunce con competenza gennaio 2018 per domande presentate dal 1 gennaio 2018 e solo per eventi decorrenti da tale data;
- circolare n. 173 del 23 novembre 2017, che ha illustrato la disciplina del Fondo, sia per l’assegno ordinario sia per l’ambito di applicazione e per i datori di lavoro obbligati alla contribuzione ordinaria;
- messaggio n. 981/2016, relativo alle modalità di presentazione delle istanze di assegno ordinario.
In fase di prima applicazione, per le domande presentate entro il 31 dicembre 2017, il pagamento dell’assegno ordinario avviene esclusivamente con modalità di pagamento diretto, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi o con orario ridotto.
Istruzioni procedurali per il pagamento diretto
I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo, quando siano interessati da sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, devono innanzitutto presentare domanda alla Struttura INPS territorialmente competente secondo le istruzioni del messaggio n. 981/2016.
Successivamente, per consentire l’istruttoria e il pagamento diretto della prestazione a favore del lavoratore, devono trasmettere per ciascun lavoratore il modello SR41 tramite il portale INPS, seguendo il percorso:
- www.inps.it;
- Servizi online;
- Servizi per le aziende e consulenti;
- CIG;
- Invio richieste pag. dir SR41.
L’invio dei modelli SR41, raggruppati in file aziendali, deve avvenire con periodicità mensile.
Autorizzazione e ruolo della Struttura territoriale
L’invio degli SR41 deve essere effettuato solo dopo:
- il provvedimento di concessione;
- il rilascio dell’autorizzazione da parte della Struttura territoriale competente.
Una volta deliberato il provvedimento di concessione dal Comitato amministratore del Fondo, esso viene comunicato tramite PEI alla Struttura territoriale competente, che emette la relativa autorizzazione di pagamento. Tale autorizzazione è condizione indispensabile per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori.
La Struttura territoriale notifica all’azienda istante sia la deliberazione del Comitato amministratore sia l’autorizzazione al pagamento. Nell’autorizzazione sono indicati:
- il periodo autorizzato;
- le ore;
- il numero dei lavoratori interessati;
- l’importo autorizzato, comprensivo di contribuzione correlata.
Contribuzione correlata e contributo addizionale
Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.I. n. 90401/2015, il Fondo versa alla gestione di iscrizione del lavoratore la contribuzione correlata all’assegno ordinario.
È inoltre previsto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro nella misura del 1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.
Le richieste e il recupero del contributo addizionale dovuto per i pagamenti diretti effettuati dall’Istituto seguono le modalità operative indicate nel messaggio n. 1113 del 10 marzo 2017.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli oneri, il documento rinvia a istruzioni già pubblicate:
- per l’erogazione degli assegni ordinari mediante pagamento diretto e per il relativo onere della contribuzione correlata a carico del Fondo, alle istruzioni contabili richiamate nella circolare n. 173 del 23 novembre 2017;
- per la rilevazione della prestazione esposta nel flusso Uniemens, utile al conguaglio o rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro per istanze presentate dal 1 gennaio 2018 e per eventi decorrenti dalla stessa data, alle istruzioni della circolare n. 170 del 15 novembre 2017;
- per la rilevazione contabile del contributo addizionale, a quanto disposto nel messaggio n. 1113/2017.
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