Messaggio numero 5159 del 22-12-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento riepiloga le modalità operative per rimborso e compensazione di denunce passive, note di rettifica passive e crediti DM10Vig, precisando l’uso della procedura telematica Dichiarazione Compensazione, i limiti della compensazione F24 e i profili temporali rilevanti per sanzioni e interessi. Indica inoltre che l’oggetto Rimborsi/compensazioni DMP/RTP/DMV passivi sarà inibito per nuove richieste.
Gestione denunce passive, note di rettifica passive e DM10Vig passivi
Gestione delle denunce passive, note di rettifica passive e DM10Vig passivi
Il documento riepiloga le modalità operative per la gestione di diverse tipologie di crediti/conguagli aziendali in ambito INPS, distinguendo tra denunce passive, note di rettifica passive e crediti derivanti da regolarizzazioni contributive DM10Vig. L’obiettivo è chiarire le modalità di rimborso, compensazione e utilizzo in presenza di partite debitorie, nonché i relativi vincoli procedurali.
Denunce passive: rimborso e compensazione
La denuncia passiva, quando presenta un saldo a credito dell’azienda, può essere gestita in tre modi:
- richiesta di rimborso mediante l’apposita procedura telematizzata;
- utilizzo in compensazione F24;
- richiesta di compensazione con eventuali partite debitorie tramite l’istanza telematizzata Dichiarazione Compensazione.
Il documento precisa che la richiesta di compensazione con altre partite debitorie deve essere trasmessa, come di consueto, tramite la suddetta istanza telematica.
Note di rettifica: formazione, visibilità e gestione
Dopo la fase di calcolo delle denunce mensili, in presenza di differenze contributive la procedura può generare note di rettifica attive o passive. Le note di rettifica sono visualizzabili all’esterno fin dalla loro generazione e possono essere gestite dagli operatori di sede quando risultano nello stato EMESSO.
Le note di rettifica passive, così come quelle attive, vengono notificate alle aziende per le opportune valutazioni.
Note di rettifica passive: rimborso e compensazioni
La nota di rettifica passiva, una volta emessa e notificata ai datori di lavoro tramite posta elettronica certificata o, in assenza di PEC, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, può essere trattata come segue:
- richiesta di rimborso mediante l’apposita procedura telematizzata;
- utilizzo in compensazione F24;
- richiesta di compensazione con eventuali partite debitorie tramite l’istanza telematizzata Dichiarazione Compensazione.
Attenzione alle compensazioni F24 e alle indebite compensazioni
Gli operatori di sede devono prestare particolare attenzione nella lavorazione delle compensazioni F24, verificando l’esistenza delle note di rettifica passive anche se non ancora transitate ai debiti. La finalità è evitare la generazione di inadempienze per indebite compensazioni.
Utilizzo delle note di rettifica passive a copertura di altre inadempienze
Le note di rettifica passive, come ogni altro debito INPS, possono essere autonomamente utilizzate dalle Strutture territoriali a copertura di altre inadempienze solo dopo il decorso di un anno dall’emissione.
Tuttavia, se l’Istituto è creditore di una somma e il contribuente risulta debitore, resta possibile utilizzare le somme che costituiscono evidenza a credito del partitario anche prima della scadenza dei 12 mesi. In tal caso è però necessaria:
- la preventiva comunicazione al contribuente;
- la successiva accettazione del contribuente;
- l’evitare che lo stesso credito venga utilizzato dal contribuente in compensazione diretta nel modello F24.
Crediti da DM10Vig: rimborso e compensazione legale
Il credito dell’azienda generato da una regolarizzazione contributiva relativa a periodi precedenti (DM10Vig) deve essere richiesto a rimborso oppure posto in compensazione legale con altre partite debitorie.
Per tali crediti non è prevista la compensazione tramite modello F24.
La compensazione può avvenire:
- d’ufficio da parte dell’INPS;
- su richiesta dell’azienda.
In quest’ultimo caso, la richiesta va presentata alla Struttura territoriale INPS competente sulla posizione aziendale tramite l’istanza telematizzata Dichiarazione Compensazione.
Compensazione legale: effetti e rilevanza temporale
Anche per denunce passive, note di rettifica passive e DM10Vig, le partite creditorie e debitorie dell’azienda si elidono fino a concorrenza del minore importo dal momento in cui inizia la loro coesistenza. L’accertamento effettuato dall’INPS ha valore meramente dichiarativo e gli effetti della compensazione si producono di diritto.
Il documento evidenzia che determinare il momento in cui si verifica la compensazione legale è importante per stabilire l’eventuale applicazione di sanzioni e interessi.
Residuo debito e oneri accessori
Qualora, a seguito della compensazione, residui ancora un debito per contributi a carico del datore di lavoro, tale debito deve essere maggiorato dei relativi oneri accessori calcolati dalla data di scadenza dei contributi fino alla data del pagamento.
Inibizione della nuova funzionalità per rimborsi/compensazioni
Con la pubblicazione del messaggio, l’oggetto Rimborsi/compensazioni DMP/RTP/DMV passivi viene inibito per nuove richieste.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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