Messaggio numero 5089 del 20-12-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che la rinuncia totale o parziale alle detrazioni per reddito ex art. 13 TUIR, così come la richiesta di applicare l’aliquota più elevata, deve essere comunicata all’INPS ogni anno. Diversamente, per le detrazioni per carichi di famiglia ex art. 12 TUIR non è più necessaria la domanda annuale, salvo variazioni del carico familiare.
Chiarimenti sulle comunicazioni annuali per la rinuncia o variazione delle detrazioni IRPEF ex art. 13 TUIR
Chiarimenti sulle detrazioni IRPEF e sulle comunicazioni annuali all’INPS
Il documento fornisce chiarimenti operativi in merito alla necessità di presentare una nuova istanza annuale quando i beneficiari di prestazioni intendano rinunciare, in tutto o in parte, alle detrazioni per reddito previste dall’art. 13 del TUIR. Viene inoltre ribadito il diverso regime delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 TUIR.
Quadro di riferimento e richiami normativi
Il testo richiama:
- il messaggio Hermes n. 4707 del 22/11/2016, relativo alla procedura DETRA e alla gestione dell’archivio unico delle detrazioni d’imposta;
- la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 5 marzo 2008;
- l’art. 7 del TUIR, secondo cui l’imposta deve essere determinata con riferimento ai fatti economici fiscalmente rilevanti dell’anno di riferimento;
- l’art. 13 del TUIR, relativo alle detrazioni per reddito;
- l’art. 12 del TUIR, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia;
- l’art. 7 del decreto-legge n. 70/2011, con riguardo alle detrazioni per carichi di famiglia.
Detrazioni per reddito ex art. 13 TUIR
Il documento precisa che le detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR costituiscono un diritto del contribuente e un corrispondente obbligo per il sostituto d’imposta. In base ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, tali detrazioni devono essere riconosciute dal sostituto anche in assenza di una specifica richiesta, sulla base del reddito da lui erogato.
Tuttavia, se il contribuente intende ottenere le detrazioni in misura diversa da quella calcolabile dal sostituto sulla base del solo reddito da questi corrisposto, deve comunicarlo al sostituto stesso. Questa evenienza può verificarsi, ad esempio, quando il contribuente:
- è titolare di altri redditi;
- ricorrono le condizioni per l’applicazione delle detrazioni minime.
Rinuncia totale o parziale alle detrazioni per reddito
In considerazione del principio per cui la tassazione deve riferirsi all’anno e ai relativi fatti fiscalmente rilevanti, il documento afferma che i beneficiari di prestazioni che intendano non avvalersi, in tutto o in parte, della detrazione di cui all’art. 13 TUIR sono tenuti a comunicarlo all’INPS ogni anno.
Ne deriva che la rinuncia, totale o parziale, non si presume stabilizzata e richiede una comunicazione annuale da parte dell’interessato.
Richiesta di applicazione dell’aliquota più elevata
È inoltre confermato che anche le richieste di applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito devono essere comunicate all’Istituto annualmente. La ragione è che tali aliquote comportano trattenute fiscali maggiori rispetto a quelle commisurate alle prestazioni effettivamente erogate.
Detrazioni per carichi di famiglia ex art. 12 TUIR
Per le detrazioni per carichi di famiglia, il documento richiama il diverso regime introdotto dall’art. 7 del decreto-legge n. 70/2011: non è più obbligatorio presentare annualmente la richiesta.
La domanda deve essere rinnovata solo nel caso in cui intervenga una variazione del carico familiare. Pertanto, rispetto alle detrazioni di cui all’art. 12 TUIR, vale un principio di continuità della richiesta, salvo mutamento della situazione familiare rilevante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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