Messaggio numero 5090 del 20-12-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento disciplina la domanda annuale dei pensionati residenti all’estero, in Paesi con adeguato scambio di informazioni, per ottenere le detrazioni per carichi di famiglia ex art. 12 TUIR. Indica modalità di presentazione all’INPS, il termine del 15 febbraio 2018 per mantenere le detrazioni già fruite nel 2017 e gli effetti della presentazione tardiva, oltre a richiamare l’aggiornamento semestrale dell’elenco degli Stati e territori ammessi e riportare il decreto MEF del 23 marzo 2017 con il relativo elenco aggiornato.
Detrazioni per carichi di famiglia per pensionati residenti all’estero e aggiornamento elenco Stati con scambio di informazioni
Detrazioni per carichi di famiglia per pensionati residenti all’estero
Il documento riguarda la fruizione delle detrazioni per carichi di famiglia previste dall’art. 12 del TUIR (D.P.R. 917/86) da parte dei pensionati residenti all’estero in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni. Viene precisato che, ai sensi dell’art. 2 del Decreto MEF 21/09/2015 e dell’art. 24, comma 3-bis, del TUIR, è necessaria una domanda annuale all’Istituto per ciascun periodo d’imposta, finalizzata ad attestare la sussistenza dei requisiti richiesti.
Soggetti interessati e presupposto territoriale
Possono richiedere le detrazioni i pensionati residenti in Stati e territori inclusi nell’elenco dei Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni fiscali. Il documento richiama che tale elenco è aggiornato con cadenza semestrale dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in coerenza con la disciplina richiamata dall’art. 11, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 239/1996, come modificato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147.
Modalità di presentazione della domanda all’INPS
Per il periodo d’imposta 2018, i pensionati residenti nei Paesi ammessi possono presentare la domanda attraverso due canali:
- direttamente online, mediante PIN dispositivo o credenziali SPID di secondo livello, accedendo al servizio dedicato sul sito INPS seguendo il percorso: www.inps.it \ Prestazioni e Servizi \ Fascicolo previdenziale cittadino \ D.21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero;
- tramite i Patronati, che possono utilizzare il medesimo applicativo nell’area dedicata del sito istituzionale, lungo il percorso: www.inps.it \ Prestazioni e servizi \ Per tipologia di utente \ Patronati \ Gestione Residenti Estero \ D. 21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero.
Il documento precisa inoltre che le strutture territoriali INPS dispongono del medesimo applicativo per la gestione delle eventuali domande cartacee, purché complete dell’attestazione dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
Termine per il periodo d’imposta 2018 e mantenimento delle detrazioni
Per i pensionati residenti in Paesi con adeguato scambio di informazioni che avevano già fruito delle detrazioni nel 2017, il mantenimento del beneficio per il 2018 è subordinato alla presentazione della domanda annuale entro il 15 febbraio 2018. Resta fermo l’obbligo di comunicare all’Istituto eventuali variazioni dei carichi familiari intervenute successivamente nel corso dell’anno.
Effetti della presentazione tardiva
Se la domanda annuale viene presentata dopo il 15 febbraio 2018, le detrazioni vengono revocate con effetto dalla rata di aprile 2018 per tutte le gestioni. Da tale rata si procede anche all’adeguamento mensile della tassazione e al recupero delle detrazioni provvisoriamente attribuite in 11 rate.
Qualora, dopo la revoca, pervengano ulteriori domande relative agli stessi pensionati, le detrazioni richieste sono nuovamente attribuite con la prima rata utile, comprensive del conguaglio a credito, se spettante, per le mensilità pregresse.
Aggiornamento dell’elenco degli Stati e territori ammessi
Il documento riporta il Decreto MEF del 23/03/2017, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 78 del 03/04/2017, avente ad oggetto la seconda revisione semestrale degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale. Il decreto sostituisce l’art. 1 del decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, aggiornando l’elenco degli Stati e territori rilevanti ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 239/1996.
Contenuto del decreto MEF del 23 marzo 2017
Il decreto dà atto dei riferimenti normativi e convenzionali presi in considerazione, tra cui:
- il d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239;
- la modifica dell’art. 11, comma 4, lettera c), operata dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147;
- la legge 7 luglio 2016, n. 137, di ratifica della convenzione fiscale con la Santa Sede;
- la legge 3 novembre 2016, n. 212, di ratifica della convenzione fiscale con il Cile;
- il protocollo di modifica dell’accordo UE con il Principato di Monaco, in vigore dal 1° febbraio 2017;
- la legge 10 febbraio 2005, n. 19, di adesione alla Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale;
- la legge 27 ottobre 2011, n. 193, di adesione al protocollo di modifica della medesima convenzione.
Viene inoltre specificato che la convenzione, come emendata, è entrata in vigore per Nauru e Niue il 1° ottobre 2016, per Barbados il 1° novembre 2016 e per Andorra, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa e Uruguay il 1° dicembre 2016.
Elenco degli Stati e territori con adeguato scambio di informazioni
Il decreto allega l’elenco aggiornato degli Stati e territori con i quali è attuabile lo scambio di informazioni, comprendente numerosi Paesi e territori tra cui, a titolo esemplificativo, Albania, Andorra, Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Cina, Francia, Germania, Giappone, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Regno Unito, San Marino, Santa Sede, Spagna, Stati Uniti d’America, Svizzera, Turchia, Ucraina, Uruguay e altri territori specificamente elencati nel provvedimento.
Pubblicazione e sottoscrizione
Il decreto conclude disponendo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è datato Roma, 23 marzo 2017, con sottoscrizione del Ministro Padoan.
Testo integrale
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