Cassazione Penale, Ordinanza n. 27466/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (stato)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 03/02/2025. La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di merito, perché ha rilevato un vizio preliminare del ricorso: l'atto era stato sottoscritto e presentato dalla parte personalmente, mentre, dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. La Corte richiama anche un precedente di legittimità che esclude la sanatoria del vizio tramite autenticazione della firma o sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato/delega al deposito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza affrontarne i motivi di merito, perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 c.p.p. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte; la sottoscrizione deve provenire da un difensore cassazionista, con inammissibilità in caso contrario.
legge 23 giugno 2017, n. 103
La riforma ha modificato l'art. 613 c.p.p. rafforzando il requisito della sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se sussistono profili di colpa, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile quando la legge richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione.
- La sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato o la mera autenticazione della firma dell'imputato non equivalgono alla titolarità del ricorso e non sanano il difetto di sottoscrizione da parte del difensore abilitato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione dell'errore processuale, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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