Cassazione Civile, Ordinanza n. 10465/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che, nel dispositivo dell'ordinanza n. 20539/2024, fosse aggiunto il sintagma "da distrarsi in favore dell'avvocato Pasquale Sicignano che si è dichiarato antistatario". Non è stata pronunciata condanna alle spese nel procedimento di correzione.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
Le parti private hanno proposto istanza di correzione di errore materiale avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 20539/2024, deducendo che, pur essendo stata disposta la condanna del Ministero della giustizia alla rifusione delle spese del giudizio in loro favore, nell'ordinanza non era stata inserita la specifica formula di distrazione delle medesime spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. In prossimità dell'adunanza è stata depositata memoria di richiamo all'istanza. La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere la richiesta e correggere il provvedimento, ordinando l'inserimento della clausola di distrazione a favore dell'avvocato antistatario.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
È il rimedio utilizzato per correggere l'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza, mediante inserimento della formula omessa.
art. 93 c.p.c.
La Corte dà rilievo alla richiesta di distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, disponendone l'inserimento nel dispositivo.
Massime di principio
- L'omessa indicazione della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, quando emergano chiaramente i presupposti nel provvedimento e nella richiesta di parte, integra un errore materiale emendabile con procedimento di correzione.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale il giudice non decide una nuova controversia, ma si limita a rendere il provvedimento conforme al suo contenuto decisorio effettivo, integrando l'omissione meramente redazionale.
- Quando il giudizio ha ad oggetto esclusivamente la correzione materiale del provvedimento, non vi è luogo a statuizione sulle spese del procedimento di correzione.
Come è indicizzato
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