Decreto dirigenziale n. 50 del 29/07/2021
Qualifica della società IIS CERT SRL
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto qualifica IIS CERT SRL come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (Assessment Body – AsBo) ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013, per diversi sottosistemi ferroviari strutturali e funzionali. L’atto prende atto del precedente decreto di qualifica, della scadenza sopravvenuta, dell’esito della sorveglianza ACCREDIA e dell’istanza di rinnovo presentata dalla società, ritenendo urgente il rilascio della nuova qualifica per limitare gli effetti del ritiro delle certificazioni emesse nel periodo di scopertura. Il decreto disciplina inoltre obblighi di mantenimento dei requisiti, conservazione documentale, comunicazioni al MIT e ad ANSFISA, vigilanza ACCREDIA, durata e cause di sospensione o revoca.
Qualifica della società IIS CERT SRL quale organismo AsBo ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013 per specifici sottosistemi ferroviari
Qualifica di IIS CERT SRL come organismo AsBo per il procedimento di gestione dei rischi in ambito ferroviario
Il decreto dirigenziale qualifica IIS CERT SRL quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013, nell’ambito della sicurezza ferroviaria e dell’interoperabilità del sistema ferroviario. L’atto si inserisce nel quadro delle disposizioni europee e nazionali attuative della disciplina su sicurezza, interoperabilità e accreditamento degli organismi di valutazione.
Base normativa e presupposti istruttori
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (CE) n. 765/2008 su accreditamento e vigilanza del mercato;
- il Regolamento (CE) n. 402/2013, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1136;
- il Regolamento (UE) 2016/796 istitutivo dell’ERA;
- le direttive 2016/798 e 2016/797 su sicurezza e interoperabilità ferroviaria;
- i decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 50 e n. 57;
- la convenzione MIT-ACCREDIA prot. n. 260 del 1 luglio 2019;
- il Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019, che disciplina le modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario.
Il decreto richiama inoltre il precedente decreto n. 87 del 18 dicembre 2019 con cui IIS CERT s.r.l. era già stata qualificata come AsBo.
Esito della sorveglianza ACCREDIA e ragioni dell’intervento
Il provvedimento prende atto della nota ACCREDIA prot. n. DC2021MGE085 del 27 luglio 2021, con cui viene segnalata una non conformità legata alla scadenza del precedente decreto di qualifica avvenuta il 22 dicembre 2020. ACCREDIA comunica però anche l’accettazione delle azioni correttive proposte dall’organismo e precisa di non aver riscontrato elementi tali da compromettere il mantenimento dell’accreditamento secondo lo schema UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Ed. 2012, che costituisce la base della qualifica AsBo.
Il decreto dà altresì atto dell’impegno di IIS CERT SRL a ritirare le certificazioni emesse nel periodo compreso tra il 20 dicembre 2020 e il conseguimento della nuova qualifica e ad avviare la richiesta di rinnovo. La nuova qualifica è adottata con urgenza per limitare gli effetti conseguenti al ritiro delle certificazioni già emesse.
Oggetto della qualifica e sottosistemi interessati
IIS CERT SRL, con sede in via Lungobisagno Istria n. 29, Genova, è qualificata come organismo AsBo per i seguenti sottosistemi ferroviari:
- infrastrutture;
- energia;
- controllo-comando e segnalamento a terra;
- controllo-comando e segnalamento di bordo;
- materiale rotabile;
- applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci;
- manutenzione.
La qualifica riguarda anche la loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.
Obblighi operativi dell’organismo qualificato
L’organismo deve svolgere le attività connesse alle procedure di cui al decreto nel rispetto del Regolamento (UE) n. 402/2013 e delle sue modifiche. Deve inoltre mantenere invariata, salvo preventiva approvazione di ACCREDIA, la struttura organizzativa, la gestione del personale e delle risorse strumentali indicate nella documentazione agli atti, comprese le scelte relative a laboratori e consulenti esterni.
Gli atti relativi all’attività di certificazione, compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni e tenuti a disposizione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e di ANSFISA.
Obblighi di comunicazione verso MIT e ANSFISA
L’organismo è tenuto a comunicare al MIT e ad ANSFISA:
- ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
- qualunque circostanza che incida sull’ambito o sulle condizioni della qualifica;
- eventuali richieste di informazioni delle autorità di vigilanza del mercato;
- su richiesta, le attività svolte nell’ambito della qualifica, comprese quelle transfrontaliere e in subappalto.
Per quanto non previsto espressamente, restano applicabili il d.lgs. n. 50/2019, la direttiva 2016/798/UE, il Regolamento (UE) n. 402/2013 e gli ulteriori provvedimenti ministeriali in materia.
Vigilanza, durata della qualifica e rinnovo
La vigilanza sull’attività dell’organismo è affidata ad ACCREDIA, cui spetta la verifica della permanenza dei requisiti e della regolarità delle operazioni svolte. La notifica ha durata collegata alla validità del certificato di accreditamento.
La qualifica scade con il certificato di accreditamento ISP 120E REV. 03, quindi in data 8 novembre 2023. Per il rinnovo o per l’estensione ad uno o più sottosistemi, l’organismo deve presentare domanda secondo il DD n. 37 del 28 giugno 2019; per il rinnovo l’istanza va depositata almeno tre mesi prima della scadenza.
Sospensione, revoca e comunicazioni in caso di irregolarità
Il decreto disciplina un sistema graduale di misure in caso di non conformità nell’attività dell’organismo:
- diffida nei casi di minore gravità;
- sospensione da 15 giorni a 6 mesi nei casi più gravi o in caso di precedente diffida;
- revoca in caso di reiterate gravi violazioni.
Decorso il termine di sospensione, il provvedimento può essere ritirato solo dopo l’accertata rimozione delle irregolarità. La qualifica è revocata se l’organismo non ottempera a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione. Inoltre, l’attività è immediatamente sospesa se viene accertata la perdita dei requisiti per la qualifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013.
Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento alla base della qualifica, l’organismo deve sospendere immediatamente l’attività di certificazione e darne comunicazione a MIT e ANSFISA. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati anche ad ACCREDIA, ANSFISA, ERA e Commissione europea.
Punti principali
Qualifica di IIS CERT SRL come AsBo
La società IIS CERT SRL, con sede in Genova, è qualificata quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013, con funzioni di Assessment Body (AsBo). La qualifica riguarda i sottosistemi infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento a terra e a bordo, materiale rotabile, applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci, manutenzione e la loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.
Presupposti istruttori e richiamo normativo
Il decreto richiama il quadro europeo e nazionale in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria, inclusi i regolamenti (CE) n. 765/2008 e n. 402/2013, il regolamento (UE) 2016/796, le direttive 2016/798 e 2016/797, i decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 50 e n. 57, la convenzione MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019 e il Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 sulle modalità di qualifica degli organismi.
Esito della sorveglianza ACCREDIA e urgenza del provvedimento
Il provvedimento prende atto della comunicazione ACCREDIA del 27 luglio 2021, che segnala una non conformità derivante dalla scadenza del precedente decreto di qualifica del 18 dicembre 2019, ma anche l’accettazione delle azioni correttive proposte dall’organismo. ACCREDIA non ha rilevato elementi ostativi al mantenimento dell’accreditamento secondo lo schema UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Ed. 2012. Il decreto è adottato con urgenza per contenere gli effetti del ritiro delle certificazioni emesse nel periodo di scopertura.
Obblighi dell’organismo qualificato
IIS CERT SRL deve operare secondo il Regolamento (UE) n. 402/2013 e successive modifiche, mantenere struttura, organizzazione, personale e risorse strumentali come dichiarate in sede istruttoria e sottoporre ad approvazione preventiva di ACCREDIA eventuali variazioni. Gli atti di certificazione, compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni e messi a disposizione del MIT e di ANSFISA.
Obblighi di comunicazione e vigilanza
L’organismo deve comunicare al MIT e ad ANSFISA ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati di approvazione del prototipo, ogni circostanza che incida sull’ambito o sulle condizioni di qualifica, eventuali richieste delle autorità di vigilanza del mercato e, su richiesta, le attività svolte, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. La vigilanza sull’attività è demandata ad ACCREDIA.
Durata, rinnovo e cause di sospensione o revoca
La qualifica ha durata pari a quella del certificato di accreditamento ISP 120E REV. 03 e scade l’8 novembre 2023. Per il rinnovo o l’estensione ad altri sottosistemi, l’organismo deve presentare istanza secondo il DD n. 37 del 28 giugno 2019, con anticipo di almeno tre mesi dalla scadenza. Il decreto disciplina diffida, sospensione da 15 giorni a 6 mesi, revoca per reiterate gravi violazioni, sospensione immediata in caso di perdita dei requisiti, e obbligo di sospensione dell’attività in caso di sospensione o revoca dell’accreditamento da parte di ACCREDIA, con comunicazione a MIT, ANSFISA, ERA e Commissione UE.
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