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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34471/2024 del 26/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva proposto ricorso avverso la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto dell'impugnazione contro un estratto di ruolo e tre cartelle di pagamento ad esso correlate. Nel merito dei motivi di ricorso per cassazione venivano dedotte: la violazione delle norme sulla disconoscenza delle copie fotostatiche e sulla prova della notifica delle cartelle; l'omesso esame del disconoscimento della conformità all'originale; la violazione delle norme sulla notifica ex art. 140 c.p.c. in combinato con la disciplina speciale della riscossione e dell'accertamento; la nullità della sentenza per motivazione apparente. Tuttavia, prima della decisione sul merito, il difensore del ricorrente ha depositato formale rinuncia agli atti del giudizio, ritualmente notificata alla controparte.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio depositata dal difensore munito di procura speciale e notificata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. In applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c. ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Non ha provveduto sulle spese, poiché la resistente non ha svolto attività difensiva; ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio per cui la declaratoria di estinzione esclude l'obbligo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio, se validamente proposta dal difensore munito di procura speciale e ritualmente notificata alla controparte, comporta l'estinzione del processo in cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
  • Quando il giudizio di cassazione è dichiarato estinto per rinuncia, la Corte non deve provvedere sulle spese se la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • In presenza di rinuncia agli atti, la Corte non esamina i motivi di ricorso originariamente formulati, poiché viene meno l'interesse alla decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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