Cassazione Civile, Ordinanza n. 34471/2024 del 26/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva proposto ricorso avverso la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto dell'impugnazione contro un estratto di ruolo e tre cartelle di pagamento ad esso correlate. Nel merito dei motivi di ricorso per cassazione venivano dedotte: la violazione delle norme sulla disconoscenza delle copie fotostatiche e sulla prova della notifica delle cartelle; l'omesso esame del disconoscimento della conformità all'originale; la violazione delle norme sulla notifica ex art. 140 c.p.c. in combinato con la disciplina speciale della riscossione e dell'accertamento; la nullità della sentenza per motivazione apparente. Tuttavia, prima della decisione sul merito, il difensore del ricorrente ha depositato formale rinuncia agli atti del giudizio, ritualmente notificata alla controparte.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio depositata dal difensore munito di procura speciale e notificata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. In applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c. ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Non ha provveduto sulle spese, poiché la resistente non ha svolto attività difensiva; ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio per cui la declaratoria di estinzione esclude l'obbligo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma richiamata dal ricorrente per denunciare la violazione di legge nei primi, terzi e quarti motivi.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Norma richiamata dal ricorrente per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato in relazione alla contestazione della conformità all'originale delle copie prodotte dall'agente della riscossione.
Richiamati in relazione al disconoscimento delle copie e alla loro efficacia probatoria.
art. 26, quarto comma, d.P.R. n. 602/1973
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione delle cartelle di pagamento e della prova della notifica.
Richiamato per contestare il mancato perfezionamento delle notifiche delle cartelle di pagamento.
d.P.R. n. 602/1973, art. 26, ultimo comma
Richiamato in combinazione con l'art. 140 c.p.c. per la disciplina della notificazione in materia di riscossione.
d.P.R. n. 600/1973, art. 60, comma 1, lett. e-bis
Richiamato in combinazione con la disciplina speciale delle notificazioni tributarie.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per la censura di motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
Richiamato congiuntamente all'art. 132 c.p.c. per denunciare il difetto di motivazione.
La Corte li applica per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia agli atti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione perché la declaratoria di estinzione del giudizio impedisce il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio, se validamente proposta dal difensore munito di procura speciale e ritualmente notificata alla controparte, comporta l'estinzione del processo in cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- Quando il giudizio di cassazione è dichiarato estinto per rinuncia, la Corte non deve provvedere sulle spese se la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
- La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- In presenza di rinuncia agli atti, la Corte non esamina i motivi di ricorso originariamente formulati, poiché viene meno l'interesse alla decisione nel merito.
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