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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21164/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 27 giugno 2024, relativa al giudizio di responsabilità per il tentativo di estorsione. Con l'unico motivo deduceva il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento costitutivo della minaccia, sostenendo che la decisione di merito non avesse adeguatamente dimostrato la presenza della condotta minacciosa richiesta per il reato contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo compiuto sulla minaccia, sia pure mediata, posta in essere dall'imputato e collegata alla richiesta di rilascio dell'alloggio. A sostegno della ricostruzione erano state valorizzate le dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dalle deposizioni dei testimoni Noè e Mancini e dalla geolocalizzazione del telefono dell'imputato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato per qualificare il tentativo di estorsione contestato

  • art. 629 c.p.

    norma incriminatrice dell'estorsione, nella forma tentata contestata nel capo di imputazione

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel delitto di estorsione tentata, la minaccia può essere anche mediata o indiretta, purché risulti funzionale e collegata alla coartazione della vittima per conseguire l'ingiusto profitto.
  • La motivazione di merito è sufficiente quando dia conto, con argomentazione non illogica, degli elementi probatori valorizzati per ritenere integrata la minaccia, potendo fondarsi sulle dichiarazioni della persona offesa se adeguatamente riscontrate da ulteriori elementi.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura di vizio motivazionale si risolve in una mera contestazione di merito a fronte di una motivazione della sentenza impugnata completa e logicamente coerente.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativoOnere della prova

Testo integrale

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