Cassazione Penale, Ordinanza n. 21164/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 27 giugno 2024, relativa al giudizio di responsabilità per il tentativo di estorsione. Con l'unico motivo deduceva il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento costitutivo della minaccia, sostenendo che la decisione di merito non avesse adeguatamente dimostrato la presenza della condotta minacciosa richiesta per il reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo compiuto sulla minaccia, sia pure mediata, posta in essere dall'imputato e collegata alla richiesta di rilascio dell'alloggio. A sostegno della ricostruzione erano state valorizzate le dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dalle deposizioni dei testimoni Noè e Mancini e dalla geolocalizzazione del telefono dell'imputato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato per qualificare il tentativo di estorsione contestato
art. 629 c.p.
norma incriminatrice dell'estorsione, nella forma tentata contestata nel capo di imputazione
art. 616 c.p.p.
base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel delitto di estorsione tentata, la minaccia può essere anche mediata o indiretta, purché risulti funzionale e collegata alla coartazione della vittima per conseguire l'ingiusto profitto.
- La motivazione di merito è sufficiente quando dia conto, con argomentazione non illogica, degli elementi probatori valorizzati per ritenere integrata la minaccia, potendo fondarsi sulle dichiarazioni della persona offesa se adeguatamente riscontrate da ulteriori elementi.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura di vizio motivazionale si risolve in una mera contestazione di merito a fronte di una motivazione della sentenza impugnata completa e logicamente coerente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20979/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20981/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20982/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20983/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21011/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21012/2025 del 05/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →