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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25677/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per reati di detenzione, porto e ricettazione di armi, traffico di stupefacenti e indebita fornitura a detenuti di strumenti di comunicazione, tutti aggravati dall'art. 416‑bis, comma 1, cp. L'impugnazione verteva unicamente sulla presunta illegittimità costituzionale dell'art. 416‑bis, comma 1, così come interpretato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8545/2019 (nota come Chioccini), nella parte in cui estenderebbe l'aggravante anche al concorrente che abbia soltanto la consapevolezza della finalità agevolatrice mafiosa dei coautori. Il ricorrente sosteneva che nel suo caso le condotte erano state episodiche e consistenti in custodire una borsa con armi e droga, consegnare chiavi, e contribuire all'introduzione di telefoni e stupefacenti in carcere tramite droni, senza che egli fosse consapevole di perseguire direttamente lo scopo di agevolare il clan; argomentava che l'estensione dell'aggravante a mera consapevolezza violerebbe gli artt. 27 e 25 Cost. e i principi di responsabilità personale e di proporzionalità.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite (Chioccini) e della giurisprudenza consolidata sugli artt. 59 e 118 c.p. Inoltre la Corte ha osservato che il Tribunale del riesame non si era limitato a 'comunicare' l'aggravante per mera consapevolezza: gli elementi indiziari dimostravano che l'imputato aveva agito con finalità direttamente riconducibile all'agevolazione del clan Cipolletta (custodia di armi e droga, partecipazione al trasferimento di materiale al detenuto). Pertanto l'aggravante è stata ritenuta direttamente ascrivibile al ricorrente. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis, comma 1, Codice penale

    L'aggravante per aver agito al fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso è una circostanza soggettiva riferibile ai motivi a delinquere; può trovare applicazione quando l'agente abbia effettiva consapevolezza della finalità agevolatrice o, nei casi in cui il quadro probatorio lo dimostri, quando l'azione del concorrente sia direttamente finalizzata all'agevolazione.

  • art. 59, comma 2, Codice penale

    le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa

    Va interpretato in combinato con l'art. 118: la valutazione delle circostanze soggettive deve tenere conto della conoscenza effettiva dell'agente, principio richiamato per estendere l'aggravante al concorrente che abbia consapevolezza della finalità criminosa.

  • art. 118, Codice penale

    le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo ... sono valutate soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono

    Garantisce che l'elemento soggettivo delle aggravanti sia valutato rispetto alla persona; la giurisprudenza ha ritenuto compatibile l'estensione all'agente consapevole del motivo agevolatore.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 8545/2019 (Chioccini)

    la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ... si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe

    Principio di diritto stabilito che ammette l'applicazione dell'aggravante al concorrente non associato che abbia piena consapevolezza della finalità mafiosa; la Corte ha ritenuto tale principio compatibile con la Costituzione e lo ha richiamato per respingere la questione di illegittimità.

  • art. 27 Cost. e art. 25 Cost.

    Richiamati dal ricorrente quale presunta violazione (responsabilità penale personale e principio di offensività/proporzionalità); la Corte ha ritenuto che l'interpretazione giurisprudenziale (Chioccini) non contrasti con tali principi, posto che l'attribuzione dell'aggravante presuppone consapevolezza o elementi probatori della finalità agevolatrice.

Massime di principio

  • L'aggravante per aver agevolato attività mafiose è una circostanza soggettiva e richiede accertamento della consapevolezza o della finalità dell'agente; la giurisprudenza consente di estenderla al concorrente non associato se è provata la sua consapevolezza della finalità mafiosa o se il suo comportamento è direttamente finalizzato ad agevolare il sodalizio.
  • Un'impugnazione costituzionale fondata sulla sola affermazione che la Chioccini estende l'aggravante alla mera consapevolezza ha scarse probabilità di successo, perché le Sezioni Unite hanno già ritenuto la compatibilità con la Costituzione e la Corte di legittimità conferma tale orientamento.
  • In sede di misure cautelari il riconoscimento dell'aggravante può comportare misure più restrittive; se l'indagine dimostra condotte concrete e non episodiche riconducibili all'agevolazione del clan (custodia di armi, trasferimento di stupefacenti, fornitura di apparati di comunicazione ai detenuti), l'aggravante è agevolmente applicabile.
  • Nel valutare la responsabilità del concorrente, occorre distinguere tra mera conoscenza astratta della criminalità dei cooperatori e consapevolezza effettiva del fine agevolatore; la prima può non essere sufficiente se mancano elementi che dimostrino che l'azione dell'agente sia stata orientata a quel fine.
  • Per limitare l'applicazione dell'aggravante in casi analoghi, la difesa deve focalizzarsi su elementi concreti che escludano la consapevolezza o la finalità agevolatrice (episodicità, assenza di vincoli di fiducia, inattendibilità delle fonti probatorie), ma tali argomenti incontrano ostacoli se vi sono intercettazioni, sequestri e dichiarazioni di collaboratori che collegano il comportamento all'organizzazione.

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