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Sentenza

Sentenza del 24/11/2022 n. 23576 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento per omissione del quadro RW relativi a redditi da investimenti e rapporti in valuta estera (anni 2004-2009). In primo grado la CTP aveva accolto parzialmente i ricorsi; in appello la CTR, riuniti i procedimenti, ha respinto il gravame del contribuente e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia ritenendo preclusiva l'efficacia degli avvisi per effetto di un accertamento con adesione sottoscritto. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione sollevando cinque motivi: (1) vizio per mancata considerazione del perfezionamento dell'accertamento con adesione (art. 9 D.Lgs. 218/1997); (2) inesistenza dell'interesse dell'Agenzia ad impugnare e omissione di pronuncia su questioni preliminari; (3) illegittimità delle sanzioni e loro indipendenza dall'accertamento con adesione; (4) violazione dell'onere della prova (rientro dei capitali) per la sanzione 2009; (5) insufficiente motivazione e criteri di rideterminazione della sanzione alla luce dello ius superveniens.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso (deciso il 13/10/2022, depositato 24/11/2022). Ha confermato il principio consolidato secondo cui la sottoscrizione dell'accertamento con adesione che fissa il quantum rende inimpugnabili sia l'accordo sia gli avvisi impositivi relativi: va infatti distinto il momento della conclusione (sottoscrizione) da quello del perfezionamento (pagamento della somma o della prima rata). La mancata esecuzione del pagamento non consente al contribuente di ripensare e impugnare l'accordo già concluso; l'atto originario conserva efficacia a garanzia del Fisco fino al perfezionamento e l'Ufficio può adottare coercizioni per l'inadempimento. I motivi relativi alle sanzioni, all'onere della prova e allo ius superveniens sono stati ritenuti infondati o generici: la CTR ha motivato la rideterminazione facendo riferimento alla tabella allegata dall'Agenzia e il ricorrente non ha indicato criteri alternativi concreti. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite (Euro 8.000,00) e dichiarazione dell'obbligo di versare eventuale contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    art. 2, art. 6 comma 4, art. 7, art. 9

    La Corte distingue tra la conclusione (sottoscrizione) dell'accertamento con adesione, che rende l'accordo e l'accertamento collegato inimpugnabili, e il perfezionamento (esecuzione del pagamento) che fa perdere efficacia all'atto originario; la sottoscrizione produce effetti preclusivi anche se il pagamento non è avvenuto.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norme processuali in materia di contenzioso tributario richiamate nel quadro delle eccezioni; la Corte ha ritenuto corretta la gestione dei profili processuali e delle questioni preliminari da parte dei giudici di merito.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato in relazione al tema delle sanzioni tributarie; la Corte ha ritenuto che la mera deduzione dello ius superveniens non è sufficiente senza specifiche allegazioni e calcoli.

  • D.L. 28 giugno 1990, n. 167

    Norme richiamate sul regime delle operazioni con paesi a fiscalità privilegiata e relative sanzioni, utilizzate nel quadro delle censure ma non ritenute risolutive dal giudice di legittimità.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; art. 132 c.p.c.

    Art. 360 invoked for grounds of cassation (violazione di legge, omessa o contraddittoria motivazione). Art.132 richiamato in relazione a corretta motivazione e criteri applicati nella rideterminazione della sanzione; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente.

  • Codice Civile

    Principio sulla distribuzione dell'onere della prova: la Corte ha ritenuto che il contribuente non abbia dimostrato il completo rientro dei capitali esteri e pertanto l'onere probatorio non sia stato assolto.

  • Legge 6 agosto 2013, n. 97

    La Corte ha valutato che lo ius superveniens (norma più favorevole sopravvenuta) non è automaticamente applicabile d'ufficio in Cassazione senza che il ricorrente mostri specificamente come la nuova norma modifichi i parametri di calcolo della sanzione.

  • D.Lgs. 23 luglio 2015, n. 158

    Riforme sulle sanzioni tributarie richiamate: la Corte ribadisce che non sempre le modifiche sono automaticamente piu' favorevoli e che la relativa applicazione richiede allegazioni concrete.

  • DPR 30 maggio 2002, n. 115

    Norma sul contributo unificato: la Corte dichiara sussistenti i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente.

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il testo del contributo unificato richiamato; la Corte applica la disciplina per l'eventuale versamento aggiuntivo.

Massime di principio

  • La sottoscrizione di un accertamento con adesione che fissi anche il 'quantum' produce, di norma, effetto preclusivo: dopo la sottoscrizione il contribuente non può più impugnare l'accertamento né l'Ufficio può modificarlo; il perfezionamento mediante pagamento è distinto e serve per fare cessare l'efficacia dell'atto originario, ma la mancata esecuzione non annulla l'accordo.
  • Se si firma un accordo con l'Amministrazione, non si può poi impugnare l'atto su cui l'accordo si è basato; se i fondi concordati non vengono versati (es. conto sottoposto a sequestro), ciò non retroagisce a rendere impugnabile l'accertamento già concluso.
  • Le sanzioni collegate ad un accertamento con adesione possono risultare inopponibili se l'accertamento è stato concluso; per contestare le sanzioni è necessario formulare censure specifiche e proporre un criterio alternativo di quantificazione, non deduzioni generiche.
  • La mera invocazione di una norma sopravvenuta più favorevole (ius superveniens) in Cassazione non basta: il contribuente deve dimostrare concretamente come la nuova norma incida sui parametri di calcolo della sanzione e fornire i calcoli alternati.
  • Sull'onere della prova (es. rientro dei capitali): il contribuente deve provare in modo compiuto fatti idonei a escludere la responsabilità; dati anagrafe tributaria e sistemi di controllo possono essere utilizzati dall'Amministrazione per dimostrare la persistenza di disponibilità all'estero.
  • In sede di impugnazione è fondamentale argomentare con specificità e produrre documentazione/aliquote di calcolo; motivazioni generiche o la mancata indicazione di criteri alternativi espongono alla inammissibilità o al rigetto.

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