Sentenza del 24/11/2022 n. 23576 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento per omissione del quadro RW relativi a redditi da investimenti e rapporti in valuta estera (anni 2004-2009). In primo grado la CTP aveva accolto parzialmente i ricorsi; in appello la CTR, riuniti i procedimenti, ha respinto il gravame del contribuente e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia ritenendo preclusiva l'efficacia degli avvisi per effetto di un accertamento con adesione sottoscritto. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione sollevando cinque motivi: (1) vizio per mancata considerazione del perfezionamento dell'accertamento con adesione (art. 9 D.Lgs. 218/1997); (2) inesistenza dell'interesse dell'Agenzia ad impugnare e omissione di pronuncia su questioni preliminari; (3) illegittimità delle sanzioni e loro indipendenza dall'accertamento con adesione; (4) violazione dell'onere della prova (rientro dei capitali) per la sanzione 2009; (5) insufficiente motivazione e criteri di rideterminazione della sanzione alla luce dello ius superveniens.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso (deciso il 13/10/2022, depositato 24/11/2022). Ha confermato il principio consolidato secondo cui la sottoscrizione dell'accertamento con adesione che fissa il quantum rende inimpugnabili sia l'accordo sia gli avvisi impositivi relativi: va infatti distinto il momento della conclusione (sottoscrizione) da quello del perfezionamento (pagamento della somma o della prima rata). La mancata esecuzione del pagamento non consente al contribuente di ripensare e impugnare l'accordo già concluso; l'atto originario conserva efficacia a garanzia del Fisco fino al perfezionamento e l'Ufficio può adottare coercizioni per l'inadempimento. I motivi relativi alle sanzioni, all'onere della prova e allo ius superveniens sono stati ritenuti infondati o generici: la CTR ha motivato la rideterminazione facendo riferimento alla tabella allegata dall'Agenzia e il ricorrente non ha indicato criteri alternativi concreti. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite (Euro 8.000,00) e dichiarazione dell'obbligo di versare eventuale contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
art. 2, art. 6 comma 4, art. 7, art. 9
La Corte distingue tra la conclusione (sottoscrizione) dell'accertamento con adesione, che rende l'accordo e l'accertamento collegato inimpugnabili, e il perfezionamento (esecuzione del pagamento) che fa perdere efficacia all'atto originario; la sottoscrizione produce effetti preclusivi anche se il pagamento non è avvenuto.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norme processuali in materia di contenzioso tributario richiamate nel quadro delle eccezioni; la Corte ha ritenuto corretta la gestione dei profili processuali e delle questioni preliminari da parte dei giudici di merito.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato in relazione al tema delle sanzioni tributarie; la Corte ha ritenuto che la mera deduzione dello ius superveniens non è sufficiente senza specifiche allegazioni e calcoli.
D.L. 28 giugno 1990, n. 167
Norme richiamate sul regime delle operazioni con paesi a fiscalità privilegiata e relative sanzioni, utilizzate nel quadro delle censure ma non ritenute risolutive dal giudice di legittimità.
Codice di Procedura Civile
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; art. 132 c.p.c.
Art. 360 invoked for grounds of cassation (violazione di legge, omessa o contraddittoria motivazione). Art.132 richiamato in relazione a corretta motivazione e criteri applicati nella rideterminazione della sanzione; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente.
Codice Civile
Principio sulla distribuzione dell'onere della prova: la Corte ha ritenuto che il contribuente non abbia dimostrato il completo rientro dei capitali esteri e pertanto l'onere probatorio non sia stato assolto.
Legge 6 agosto 2013, n. 97
La Corte ha valutato che lo ius superveniens (norma più favorevole sopravvenuta) non è automaticamente applicabile d'ufficio in Cassazione senza che il ricorrente mostri specificamente come la nuova norma modifichi i parametri di calcolo della sanzione.
D.Lgs. 23 luglio 2015, n. 158
Riforme sulle sanzioni tributarie richiamate: la Corte ribadisce che non sempre le modifiche sono automaticamente piu' favorevoli e che la relativa applicazione richiede allegazioni concrete.
DPR 30 maggio 2002, n. 115
Norma sul contributo unificato: la Corte dichiara sussistenti i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il testo del contributo unificato richiamato; la Corte applica la disciplina per l'eventuale versamento aggiuntivo.
Massime di principio
- La sottoscrizione di un accertamento con adesione che fissi anche il 'quantum' produce, di norma, effetto preclusivo: dopo la sottoscrizione il contribuente non può più impugnare l'accertamento né l'Ufficio può modificarlo; il perfezionamento mediante pagamento è distinto e serve per fare cessare l'efficacia dell'atto originario, ma la mancata esecuzione non annulla l'accordo.
- Se si firma un accordo con l'Amministrazione, non si può poi impugnare l'atto su cui l'accordo si è basato; se i fondi concordati non vengono versati (es. conto sottoposto a sequestro), ciò non retroagisce a rendere impugnabile l'accertamento già concluso.
- Le sanzioni collegate ad un accertamento con adesione possono risultare inopponibili se l'accertamento è stato concluso; per contestare le sanzioni è necessario formulare censure specifiche e proporre un criterio alternativo di quantificazione, non deduzioni generiche.
- La mera invocazione di una norma sopravvenuta più favorevole (ius superveniens) in Cassazione non basta: il contribuente deve dimostrare concretamente come la nuova norma incida sui parametri di calcolo della sanzione e fornire i calcoli alternati.
- Sull'onere della prova (es. rientro dei capitali): il contribuente deve provare in modo compiuto fatti idonei a escludere la responsabilità; dati anagrafe tributaria e sistemi di controllo possono essere utilizzati dall'Amministrazione per dimostrare la persistenza di disponibilità all'estero.
- In sede di impugnazione è fondamentale argomentare con specificità e produrre documentazione/aliquote di calcolo; motivazioni generiche o la mancata indicazione di criteri alternativi espongono alla inammissibilità o al rigetto.
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