Sentenza del 24/11/2022 n. 34697 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la cartella esattoriale per il pagamento di imposta di registro, INVIM, interessi e sanzioni, emessa in base ad avviso di accertamento di maggior valore. Hanno dedotto che, essendo intervenuta una sentenza favorevole agli acquirenti (F.F. e G.G.) che aveva annullato l'avviso nei loro confronti, l'Ufficio non poteva più pretenderne l'applicazione nei confronti dei venditori; hanno altresì invocato l'estinzione dell'obbligazione per pagamento da parte degli acquirenti, l'estensibilità del giudicato favorevole tra coobbligati, la decadenza/prescrizione degli atti di riscossione e vizi formali della cartella (mancata allegazione dell'atto impugnato nel primo giudizio). In sostanza i motivi miravano a far valere l'unicità dell'accertamento fiscale, l'efficacia del giudicato favorevole degli acquirenti e l'irritualità/decadenza della procedura di ruolo/cartella.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudicato produce effetti tra le parti del relativo processo; il principio dell'art. 1306 c.c. consente normalmente al condebitore di opporre al creditore il giudicato favorevole ottenuto da altro condebitore, ma con l'esclusione rilevante del caso in cui il condebitore che invoca il giudicato abbia invece promosso un proprio giudizio conclusosi in modo sfavorevole e passato in giudicato. Qui i venditori (ricorrenti) avevano ottenuto una sentenza sfavorevole, divenuta definitiva, per cui non potevano avvalersi della successiva pronuncia favorevole nei confronti degli acquirenti. La Corte ha inoltre respinto le eccezioni di decadenza: il regime dei termini di decadenza della riscossione (D.P.R. 602/1973 art.17/25) non si applica alle imposte indirette dopo il 1/7/1999; per imposta di registro e INVIM rileva il termine decennale di prescrizione decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza (D.P.R. 131/1986, art.78) quando non è necessaria ulteriore determinazione. La Corte ha infine rilevato che il pagamento dell'imposta di registro da parte degli acquirenti estingue l'obbligazione per tutti i coobbligati quanto a quella imposta, ma non impedisce che, per l'INVIM, la rettifica e la conseguente responsabilità dei venditori permangano ove nei loro confronti si sia formato un giudicato sfavorevole.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986
art. 51, art. 52, art. 76, art. 78
Usato per fondare l'attività di rettifica del valore (artt.51-52) e per stabilire il termine decennale di prescrizione per la riscossione delle imposte di registro/INVIM quando non è necessaria ulteriore determinazione (art.78).
D.P.R. n. 602 del 1973
I termini decadenziali di riscossione disciplinati dall'art.17 (ora art.25) si applicano ratione temporis alle imposte dirette dopo le modifiche; non sono applicabili alle imposte indirette (es. registro/INVIM) dopo il 1/7/1999, per cui non possono essere invocate per limitare la riscossione nel caso di specie.
D.P.R. n. 643 del 1972
Richiamato in relazione alla normativa sul registro e alla determinazione del valore imponibile; i principi di tale normativa non autorizzano l'estensione del giudicato favorevole ad altri coobbligati quando questi hanno ottenuto giudicato contrario.
L. n. 212 del 2000 (Statuto del Contribuente)
Invocata dai ricorrenti per contestare la correttezza dell'attività impositiva e la motivazione; la Corte non ha ritenuto che lo Statuto fosse idoneo a mutare gli effetti del giudicato e della solidarietà nel senso invocato dai ricorrenti.
Codice civile
Art.1306: possibilità per i coobbligati di opporre al creditore il giudicato favorevole ottenuto da altro coobbligato salvo che sia fondato su ragioni personali; la Corte ha applicato questo principio ma ha escluso la sua operatività quando il condebitore che vuole avvalersene ha un proprio giudicato sfavorevole. Art.2909: principio generale che il giudicato fa stato tra le parti; la Corte lo conferma limitandone l'ultra-litem effettività alle regole sopra indicate.
Codice di procedura civile
art. 360 (motivi di cassazione), art. 112, art. 324
Art.360 utilizzato come base formale dei motivi di cassazione; art.112 e 324 richiamati dai ricorrenti per criticare motivazione e vizi formali, ma la Corte ha ritenuto le questioni esaminate e motivate adeguatamente.
Massime di principio
- Il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato può essere opposto agli altri condebitori (art.1306 c.c.), ma non quando il coobbligato che intende avvalersene abbia un proprio giudicato definitivo sfavorevole: il giudicato contrario limita l'estensibilità dell'effetto esterno.
- La 'unicità' dell'accertamento fiscale non impedisce che giudicati distinti tra coobbligati producano effetti diversi: occorre verificare la situazione processuale di ciascun coobbligato (se ha impugnato, se ha ottenuto o subìto un giudicato).
- Per la riscossione delle imposte indirette (es. registro, INVIM) dopo il 1/7/1999 non trova applicazione il termine decadenziale previsto dall'art.17 D.P.R. 602/1973; per tali crediti rileva invece, quando non necessaria ulteriore determinazione, il termine decennale di prescrizione ex D.P.R.131/1986, art.78.
- Il pagamento effettuato da un coobbligato può estinguere l'obbligazione per tutti quanto all'imposta pagata (es. imposta di registro), ma non elimina automaticamente responsabilità diverse (o conseguenze di giudicati sfavorevoli) relative a imposte con diverso presupposto o regime (es. INVIM) se nei confronti di un condebitore si è formato giudicato definitivo contrario.
- In casi analoghi è fondamentale controllare: a) se ciascun coobbligato ha promosso giudizio e l'esito dello stesso; b) la natura dell'imposta (diretta vs indiretta) e la disciplina temporale applicabile alla riscossione; c) l'esistenza di vizi processuali formali nel provvedimento di iscrizione a ruolo o nella cartella, da eccepire tempestivamente.
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