Ordinanza n. 151/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla procedura per l’assegnazione di alloggi popolari ERP, formalizzata nel verbale della Commissione e nelle graduatorie provvisoria e definitiva, nonché clausola del bando relativa all’obbligo di allegazione del Modello ISEE corredato dalla DSU
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura comunale per l’approvazione della graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi popolari ERP, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In particolare, ha contestato il verbale della Commissione che aveva respinto l’opposizione alla propria esclusione, la graduatoria provvisoria, la graduatoria definitiva e l’art. 4, lettera A), del bando, nella parte in cui imponeva di allegare alla domanda, a pena di inammissibilità, il Modello ISEE corredato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica, senza ammettere documentazione alternativa. Dagli atti risultava che la ricorrente non aveva allegato il Modello ISEE al momento della presentazione della domanda, ma lo aveva prodotto soltanto in sede di opposizione alla graduatoria provvisoria. La questione cautelare riguardava quindi la legittimità dell’esclusione e l’eventuale applicabilità del soccorso istruttorio o di meccanismi di integrazione documentale successiva.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza, allo stato della sommaria delibazione, di un fumus boni iuris idoneo a giustificare la sospensione degli atti impugnati. Ha ritenuto prima facie non illegittima l’esclusione, poiché il bando qualificava espressamente il Modello ISEE corredato dalla DSU come documento indispensabile da allegare alla domanda, prevedendo l’inammissibilità in caso di omissione. Ha inoltre rilevato che la ricorrente aveva omesso tale allegazione e che la produzione successiva, effettuata soltanto in sede di opposizione, non consentiva di superare l’esclusione, poiché l’applicazione del soccorso istruttorio o di meccanismi di integrazione successiva avrebbe contrastato con i principi di par condicio e di autoresponsabilità del concorrente. Il giudizio cautelare è stato definito senza pregiudizio per l’approfondimento di merito. Il TAR ha autorizzato la notifica ai restanti controinteressati mediante pubblici proclami, disponendo la pubblicazione sull’albo pretorio online comunale per quindici giorni e assegnando alla ricorrente i termini per richiedere la pubblicazione e depositare la relativa prova. Ha avvertito che il mancato perfezionamento e deposito della notifica nei termini avrebbe comportato l’improcedibilità del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; la sospensione è stata negata in assenza di un fumus boni iuris sufficiente.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Richiamato con riguardo al perfezionamento e al deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio; il mancato rispetto dei termini assegnati determina le conseguenze processuali previste dalla legge.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Richiamato quale base per la dichiarazione di improcedibilità in caso di mancata notificazione e successivo deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio nei termini.
Massime di principio
- Quando il bando di una procedura selettiva qualifica espressamente un documento come indispensabile e ne impone l’allegazione alla domanda a pena di inammissibilità, l’omessa produzione del documento rende prima facie legittima l’esclusione del partecipante.
- La produzione del documento indispensabile soltanto dopo la scadenza per la presentazione della domanda, anche in sede di opposizione alla graduatoria, non consente di regola di superare l’esclusione quando l’integrazione successiva incida sulla par condicio e contrasti con il principio di autoresponsabilità del concorrente.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire la produzione tardiva di un documento che la lex specialis imponeva di allegare a pena di inammissibilità, qualora ciò alteri le condizioni di partecipazione rispetto agli altri concorrenti.
- Quando il contraddittorio non può essere integrato mediante notificazione individuale a tutti i controinteressati, il giudice può autorizzare la notifica per pubblici proclami, fissando modalità e termini per la pubblicazione e per il deposito della prova dell’avvenuto adempimento; il mancato rispetto dei termini può comportare l’improcedibilità del ricorso.
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