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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28606/2020 del 15/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato il decreto ingiuntivo ottenuto da Carbone e Vaccaro per il pagamento di euro 5.501,16 a titolo di rimborso spese ordinarie e straordinarie. L'opponente (Immobiliare Benedetta) deduceva che le fatture prodotte erano riferite ai consumi del civico 33 (dove si trovava il pub dei creditori procedenti) e non al civico 29 (fondo dominante destinato a box), sostenendo quindi l'infondatezza e la genericità della documentazione; inoltre asseriva che i consumi del civico 29 erano contabilizzati con un contatore al civico 27 di cui aveva sempre pagato le bollette, e proponeva domanda riconvenzionale per circa euro 2.000. In primo grado fu disposto un sopralluogo, dal quale risultarono due contatori distinti (uno per il pub e uno per gli immobili del civico 29) e, in udienza successiva, il procuratore dell'opponente si rese disponibile su taluni punti. La Corte d'appello ritenne provato il credito sulla base delle fatture, del sopralluogo e delle ammissioni verbali; la ricorrente in cassazione dedusse violazione dell'art. 2697 c.c. (inversione dell'onere della prova) e violazione dell'art. 115 c.p.c. (omesso esame di una circostanza rilevante, ossia l'avvenuto pagamento delle spese).

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'art. 2697 c.c., osservando che le fatture costituiscono titolo idoneo per ottenere il decreto ingiuntivo ma non prova piena in sede di opposizione; la corte territoriale aveva adeguatamente valutato le fatture insieme alle risultanze del sopralluogo e all'ammissione processuale dell'opponente, quindi non vi fu inversione dell'onere probatorio. Il motivo relativo all'art. 115 c.p.c. è stato dichiarato inammissibile in parte ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5 c.p.c. (se si censura la motivazione di una decisione confermata in grado di appello) e infondato nella restante parte, poiché la Corte d'appello aveva valutato le prove raccolte legittimamente nel contraddittorio, inclusi sopralluogo e verbale. Per l'assenza di attività difensiva degli intimati non sono state disposte spese processuali a loro carico. È stata inoltre rilevata la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.p.r. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2697 cod. civ.

    La norma disciplina l'onere della prova. La Corte osserva che, pur essendo le fatture idonee ad ottenere un decreto ingiuntivo, esse non costituiscono prova definitiva del credito in sede di opposizione; il creditore deve dimostrare il diritto con i mezzi ordinari, ma la valutazione complessiva di fatture, sopralluogo e ammissioni può raggiungere la prova richiesta.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Attribuisce al giudice il potere di valutare la prova nel suo libero convincimento. La Corte ha ritenuto legittimo l'esame e la valutazione delle risultanze probatorie raccolte (sopralluogo, documenti, ammissioni) nel contraddittorio.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)

    Citate come norme che delimitano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e omessa o insufficiente motivazione). La Corte ha ritenuto i motivi prospettati o infondati o, per la parte relativa all'omesso esame, inammissibili per i limiti di cui all'art. 348-ter.

  • art. 348-ter, comma 5 cod. proc. civ.

    Prevede l'inammissibilità in cassazione delle doglianze per omesso esame quando si impugna una sentenza che ha confermato la decisione di primo grado; è stata invocata per escludere la censura relativa alla motivazione della Corte d'appello.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater d.p.r. 115/2002

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Giurisprudenza: Cass. sez. cit. sent. 17371/2003, 5071/2009, 5915/2011

    Principi richiamati: le fatture possono giustificare l'emissione di un decreto ingiuntivo ma non costituiscono prova definitiva in opposizione; la prova del credito in opposizione va fornita con i mezzi ordinari.

Massime di principio

  • La produzione di fatture è sufficiente per ottenere un decreto ingiuntivo, ma in sede di opposizione le fatture non sono automaticamente prova piena: il creditore deve dimostrare il credito con i normali mezzi di prova o tramite elementi probatori supplementari
  • Il giudice può disporre e fondare la decisione sulle risultanze di un sopralluogo effettuato nel contraddittorio delle parti; tali risultanze, combinate con documenti e ammissioni, possono integrare prova sufficiente del diritto vantato
  • Una contestazione generica della documentazione non determina automaticamente l'inversione dell'onere della prova: è necessario valutare se, nel complesso, il materiale probatorio raccolto sia idoneo a provare il credito
  • In cassazione, le doglianze per omesso esame di questioni già decise concordemente in primo grado e in appello possono essere inammissibili ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5 c.p.c.; pertanto è importante sollevare e sviluppare tempestivamente i profili probatori rilevanti in grado di appello
  • Le ammissioni rese in udienza dal procuratore di una parte hanno valore probatorio rilevante e possono influire sull'esito della controversia; la mancata attività difensiva di una parte può incidere sulle spese processuali

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