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Sentenza

Sentenza del 17/07/2018 n. 18918 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la cartella di pagamento sostenendo di non aver ricevuto validamente l'avviso di accertamento presupposto. In Cassazione ha contestato, tra l'altro, la genericità dell'appello dell'Agenzia, la proposizione di una domanda nuova in appello mediante il richiamo all'art. 145 c.p.c., l'asserita contraddittorietà della motivazione regionale e l'illegittimità della notifica effettuata mediante deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Ha inoltre sostenuto che l'atto fosse stato consegnato a una persona priva della qualità di amministratore o rappresentante legale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi, secondi, quarti e quinti motivi sono stati dichiarati inammissibili, principalmente per difetto di autosufficienza, novità delle questioni o mancata trascrizione degli atti e delle relate di notifica necessari per verificarle. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la motivazione della Commissione tributaria regionale è stata considerata completa e non contraddittoria. La Corte ha confermato che, prima della modifica legislativa del 2005, la notifica a una società poteva essere eseguita presso la sede ai sensi dell'art. 145 c.p.c. e, qualora non fosse possibile consegnare l'atto a soggetti abilitati, mediante le formalità dell'art. 140 c.p.c., ove ricorressero i relativi presupposti. È stata quindi mantenuta la validità della notifica dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 12.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari e viene richiamato insieme alle norme del codice di procedura civile applicabili alla notificazione dell'avviso di accertamento.

  • Art. 145 c.p.c., nella versione anteriore alla L. n. 263 del 2005

    La notificazione alle persone giuridiche deve essere eseguita presso la loro sede; il comma 3 consentiva, quando necessario, di procedere anche nei confronti della persona fisica rappresentante dell'ente secondo le modalità degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.

    La notifica deve essere tentata anzitutto presso la sede della società, nei confronti del rappresentante o di una persona incaricata o addetta alla ricezione. Se ciò non è possibile, può essere indirizzata al rappresentante legale persona fisica secondo le norme richiamate.

  • Art. 140 c.p.c.

    In caso di assenza o irreperibilità relativa del destinatario o delle persone abilitate a ricevere l'atto, consente il deposito presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso e l'invio della raccomandata informativa. Secondo la Cassazione, il rito può trovare applicazione anche per le notifiche dirette alle società, quando ricorrano i presupposti.

  • Artt. 138, 139 e 141 c.p.c.

    Sono richiamati dall'art. 145 c.p.c. per la notifica alla persona fisica che rappresenta l'ente, presso il domicilio, la residenza o altro luogo previsto dalla legge.

  • Art. 143 c.p.c.

    Può essere utilizzato nei casi estremi in cui il rappresentante legale sia indicato nell'atto, ma risultino sconosciuti residenza, dimora e domicilio, e non siano applicabili le modalità previste dagli artt. 145 e 140 c.p.c.

  • Art. 342 c.p.c.

    Impone che l'atto di appello contenga censure specifiche contro la decisione impugnata. Tuttavia, chi denuncia in Cassazione la genericità dell'appello deve trascrivere o illustrare puntualmente i motivi dell'appello contestato, in ossequio al principio di autosufficienza.

  • Art. 345 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Vietano, nel giudizio di appello, domande nuove rispetto a quelle proposte in primo grado. Il semplice richiamo a una diversa norma giuridica applicabile alla stessa vicenda notificatoria, però, non costituisce mutatio libelli, ma mera precisazione o qualificazione giuridica della difesa.

  • Artt. 115 e 360 c.p.c.

    Il ricorso per Cassazione deve indicare con precisione il vizio denunciato e fornire alla Corte gli elementi necessari per valutarlo, senza imporre l'esame diretto dei fascicoli. La mancata indicazione del parametro di impugnazione e la prospettazione di fatti nuovi possono determinare l'inammissibilità.

  • Cass. civ., Sezioni Unite, 4 giugno 2002, n. 8091

    Stabilisce la sequenza delle modalità notificatorie per le persone giuridiche: prima la notifica presso la sede ai sensi dell'art. 145 c.p.c.; poi, se indicato, al rappresentante persona fisica secondo gli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.; infine, ove ne ricorrano i presupposti, mediante le formalità dell'art. 140 c.p.c., o dell'art. 143 c.p.c. nei casi di irreperibilità assoluta.

Massime di principio

  • Per notificare un atto a una società occorre verificare anzitutto la sede legale risultante dai registri e tentare la consegna al rappresentante, alla persona incaricata o a un addetto alla sede.
  • Se la consegna presso la sede non riesce per assenza o irreperibilità relativa, il procedimento ex art. 140 c.p.c. può essere valido anche nei confronti della società, purché siano eseguite tutte le formalità previste: deposito presso la casa comunale, avviso e raccomandata informativa.
  • La validità della notifica dipende dalla sequenza degli adempimenti e dal contenuto della relata; contestazioni generiche o non accompagnate dalla trascrizione degli atti e delle relate possono essere dichiarate inammissibili.
  • Il cambiamento della norma giuridica richiamata dall'amministrazione in appello non costituisce necessariamente domanda nuova, se resta invariata la vicenda fattuale e la pretesa fatta valere.
  • Nel ricorso per Cassazione è essenziale indicare lo specifico vizio denunciato, trascrivere le parti rilevanti degli atti processuali e dimostrare concretamente l'errore denunciato; non è sufficiente formulare una diversa ricostruzione dei fatti.
  • L'identità del legale rappresentante può essere irrilevante quando la notifica sia stata correttamente eseguita presso la sede sociale con le formalità previste per l'irreperibilità relativa.

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