Salta al contenuto
Legge

L.R. Campania 20/2011

Istituzione registro regionale di dialisi e trapianto [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 20/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso l’assessorato alla sanità della Campania un registro unico di dialisi e trapianto, con finalità di programmazione, monitoraggio della spesa e raccolta dati epidemiologici. Prevede un comitato tecnico-scientifico regionale, obblighi di trasmissione delle schede entro 15 giorni dall’avvio della dialisi cronica e sanzioni per gli inadempimenti. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Istituzione del registro regionale campano di dialisi e trapianto

Istituzione del registro regionale campano di dialisi e trapianto

La legge disciplina, per la Regione Campania, un sistema regionale di raccolta dati e coordinamento nel settore della nefrologia, dialisi e trapianto renale. L’obiettivo è supportare la programmazione sanitaria, il controllo della spesa e la prevenzione delle patologie renali attraverso un registro unico e un comitato tecnico-scientifico.

Finalità della disciplina

Il provvedimento mira a:

  • garantire una corretta programmazione e gestione delle risorse nel settore nefrologico;
  • monitorare e contenere la spesa sanitaria;
  • raccogliere dati epidemiologici utili alla stima dei bisogni annuali;
  • favorire adeguati programmi di prevenzione;
  • istituire il registro regionale campano di dialisi e trapianto;
  • istituire il comitato tecnico-scientifico regionale.

Registro regionale di dialisi e trapianto

Presso l’assessorato alla sanità della Regione Campania è istituito un registro unico, articolato in due sezioni:

  • dialisi;
  • trapianti.

Il registro si avvale gratuitamente del sistema informativo della Società Italiana di Nefrologia (SIN). Vi sono annotati tutti i soggetti residenti in Campania immessi in un programma di dialisi cronica e i pazienti sottoposti a trapianto renale.

Il referente del registro è il responsabile regionale in carica della SIN.

Tutela dei dati personali e utilizzo della scheda di rilevazione

La Giunta regionale deve stabilire, con regolamento e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali e dei provvedimenti del Garante, i criteri per il trattamento dei dati personali a fini statistici e di ricerca scientifica.

Per le finalità di raccolta dati epidemiologici, il registro utilizza la scheda di rilevazione della SIN.

Comitato tecnico-scientifico regionale

È istituito presso l’assessorato della sanità il comitato tecnico-scientifico regionale. La sua composizione comprende:

  • l’assessore alla sanità o un suo delegato dirigente, con funzioni di presidente;
  • un rappresentante per ciascuna provincia, direttore di UOC di nefrologia e dialisi, nominato dall’assessore;
  • un rappresentante della SIN;
  • un rappresentante delle associazioni di tutela degli interessi dei pazienti;
  • un funzionario regionale con funzioni di segretario;
  • i direttori di cattedra universitaria di nefrologia medica.

Il comitato può essere integrato da esperti del settore in relazione ai temi trattati. Ha durata quinquennale ed è rinnovato ogni cinque anni. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’assessore alla sanità deve nominare i componenti. La partecipazione è gratuita, senza rimborsi di alcun tipo.

Compiti del comitato

Il comitato tecnico-scientifico:

  • presenta annualmente una relazione all’assessorato alla sanità e alla commissione consiliare competente su dati epidemiologici, programmazione della spesa e prevenzione delle malattie renali;
  • formula, d’intesa con l’osservatorio epidemiologico, proposte sulle evoluzioni della terapia dialitica, sui nuovi strumenti da introdurre e sulle innovazioni tecnico-scientifiche.

Obblighi dei centri di nefrologia e dialisi

Quando un paziente viene inserito in un programma di dialisi cronica, il centro di nefrologia o dialisi, pubblico o privato, che avvia il trattamento deve compilare e trasmettere la scheda di rilevazione al referente del registro entro 15 giorni dal primo trattamento dialitico.

Sanzioni per l’inadempimento

Il mancato rispetto dell’obbligo di trasmissione comporta:

  • per le strutture private accreditate, la sospensione del pagamento delle prestazioni e, in caso di recidiva, la sospensione dell’accreditamento;
  • per i direttori o responsabili delle unità ospedaliere di nefrologia e dialisi, una valutazione negativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi dirigenziali.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.