L.R. Campania 20/2011
Istituzione registro regionale di dialisi e trapianto [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso l’assessorato alla sanità della Campania un registro unico di dialisi e trapianto, con finalità di programmazione, monitoraggio della spesa e raccolta dati epidemiologici. Prevede un comitato tecnico-scientifico regionale, obblighi di trasmissione delle schede entro 15 giorni dall’avvio della dialisi cronica e sanzioni per gli inadempimenti. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Istituzione del registro regionale campano di dialisi e trapianto
Istituzione del registro regionale campano di dialisi e trapianto
La legge disciplina, per la Regione Campania, un sistema regionale di raccolta dati e coordinamento nel settore della nefrologia, dialisi e trapianto renale. L’obiettivo è supportare la programmazione sanitaria, il controllo della spesa e la prevenzione delle patologie renali attraverso un registro unico e un comitato tecnico-scientifico.
Finalità della disciplina
Il provvedimento mira a:
- garantire una corretta programmazione e gestione delle risorse nel settore nefrologico;
- monitorare e contenere la spesa sanitaria;
- raccogliere dati epidemiologici utili alla stima dei bisogni annuali;
- favorire adeguati programmi di prevenzione;
- istituire il registro regionale campano di dialisi e trapianto;
- istituire il comitato tecnico-scientifico regionale.
Registro regionale di dialisi e trapianto
Presso l’assessorato alla sanità della Regione Campania è istituito un registro unico, articolato in due sezioni:
- dialisi;
- trapianti.
Il registro si avvale gratuitamente del sistema informativo della Società Italiana di Nefrologia (SIN). Vi sono annotati tutti i soggetti residenti in Campania immessi in un programma di dialisi cronica e i pazienti sottoposti a trapianto renale.
Il referente del registro è il responsabile regionale in carica della SIN.
Tutela dei dati personali e utilizzo della scheda di rilevazione
La Giunta regionale deve stabilire, con regolamento e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali e dei provvedimenti del Garante, i criteri per il trattamento dei dati personali a fini statistici e di ricerca scientifica.
Per le finalità di raccolta dati epidemiologici, il registro utilizza la scheda di rilevazione della SIN.
Comitato tecnico-scientifico regionale
È istituito presso l’assessorato della sanità il comitato tecnico-scientifico regionale. La sua composizione comprende:
- l’assessore alla sanità o un suo delegato dirigente, con funzioni di presidente;
- un rappresentante per ciascuna provincia, direttore di UOC di nefrologia e dialisi, nominato dall’assessore;
- un rappresentante della SIN;
- un rappresentante delle associazioni di tutela degli interessi dei pazienti;
- un funzionario regionale con funzioni di segretario;
- i direttori di cattedra universitaria di nefrologia medica.
Il comitato può essere integrato da esperti del settore in relazione ai temi trattati. Ha durata quinquennale ed è rinnovato ogni cinque anni. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’assessore alla sanità deve nominare i componenti. La partecipazione è gratuita, senza rimborsi di alcun tipo.
Compiti del comitato
Il comitato tecnico-scientifico:
- presenta annualmente una relazione all’assessorato alla sanità e alla commissione consiliare competente su dati epidemiologici, programmazione della spesa e prevenzione delle malattie renali;
- formula, d’intesa con l’osservatorio epidemiologico, proposte sulle evoluzioni della terapia dialitica, sui nuovi strumenti da introdurre e sulle innovazioni tecnico-scientifiche.
Obblighi dei centri di nefrologia e dialisi
Quando un paziente viene inserito in un programma di dialisi cronica, il centro di nefrologia o dialisi, pubblico o privato, che avvia il trattamento deve compilare e trasmettere la scheda di rilevazione al referente del registro entro 15 giorni dal primo trattamento dialitico.
Sanzioni per l’inadempimento
Il mancato rispetto dell’obbligo di trasmissione comporta:
- per le strutture private accreditate, la sospensione del pagamento delle prestazioni e, in caso di recidiva, la sospensione dell’accreditamento;
- per i direttori o responsabili delle unità ospedaliere di nefrologia e dialisi, una valutazione negativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi dirigenziali.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 6 dic 2011L.R. Campania 19/2011
- Legge · 6 dic 2011L.R. Campania 21/2011
- Legge · 6 dic 2011L.R. Campania 22/2011
- Legge · 14 dic 2011L.R. Campania 23/2011
- Legge · 10 nov 2011L.R. Campania 18/2011
- Legge · 27 gen 2012L.R. Campania 3/2012
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →