Cassazione Civile, Sentenza n. 29273/2023 del 20/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa all'imponibilità ai fini IRPEF dell'indennità di esproprio liquidata nel 2012 per un terreno la cui occupazione d'urgenza era iniziata nel 1982. Questioni principali: se la somma è soggetta alla tassazione prevista dall'art. 11, commi 5-7, della legge n. 413/1991 nonostante l'origine anteriore (occupazione/atto espropriativo iniziato prima del 31.12.1988); se la transazione intervenuta tra parti e il successivo decreto di esproprio del 2012 costituiscano una nuova vicenda espropriativa o si inseriscano nella vicenda originaria; la rilevanza del ritardo nell'erogazione da parte della P.A. e la prova dell'eventuale responsabilità dell'ente pubblico per un ritardo ingiustificato; carenza di motivazione e onere della prova a carico del richiedente rimborso.
La decisione
La Corte ha disposto la riunione dei due ricorsi. Sul ricorso n. 9005/2018 (D'Ayala Francesco e Mario) ha ritenuto fondati i motivi riguardanti l'applicazione dell'art. 11 della legge n. 413/1991: ha cassato la sentenza della C.T.R. Lazio e rinviato per nuovo giudizio alla Corte tributaria regionale di secondo grado affinché verifichi se, al momento della transazione, la sentenza del T.A.R. Puglia del 2010 fosse passata in giudicato e, conseguentemente, se la vicenda del 2012 costituisca una nuova vicenda espropriativa ovvero prosegua la precedente (con gli effetti sul tema dell'imponibilità per ritardo della P.A.). Sul ricorso n. 2361/2022 (Agenzia delle Entrate) ha ritenuto infondato il primo motivo ma fondati il secondo e il terzo: ha censurato la decisione della C.T.R. Puglia per carenza di motivazione e per omessa valutazione di fatti decisivi (onere della prova circa la natura ingiustificata del ritardo; esame del rapporto tra transazione e sentenza del TAR e degli atti di sollecito), e ha cassato anche tale sentenza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, disponendo la regolamentazione delle spese di legittimità. In sintesi: entrambe le sentenze di secondo grado impugnate sono cassate e rinviate per ulteriori accertamenti di fatto e di diritto relativi al passaggio in giudicato, alla natura della transazione e all'eventuale responsabilità della P.A. per il ritardo.
Norme richiamate
legge n. 413/1991
Principio di imponibilità della plusvalenza derivante da indennità di esproprio se percepita dopo l'entrata in vigore; tuttavia esclusione dell'imponibilità se gli atti costitutivi sono anteriori al 31.12.1988 e il pagamento è posteriore per ritardo ingiustificato della P.A., da accertare caso per caso.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Riferimento normativo alla disciplina delle ritenute e alla natura fiscale delle somme esaminate (richiamato quale cornice normativa del prelievo).
d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamati in relazione alla disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità e alla distinzione tra vicenda espropriativa autonoma e fatti connessi a occupazione acquisitiva.
codice civile
Art. 194 (richiamato nel contesto della titolarità e trasferimento di proprietà); art. 2697 (onere della prova: chi agisce per ottenere rimborso deve dimostrare la fondatezza del diritto e la natura ingiustificata del ritardo).
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiede che il giudice tributario accerti il nesso temporale e le circostanze fattuali con riferimento all'evento impositivo; invocato per criticare la mancata verifica da parte della C.T.R.
codice di procedura civile
art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4)
Fondamento delle censure per violazione di legge e per vizio di motivazione sulle sentenze impugnate (motivazione insufficiente/contraddittoria).
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
art. 6 CEDU; 1° Protocollo Aggiuntivo, art. 1
Richiamata per i principi di tutela della proprietà e per la giurisprudenza della CEDU (es. Di Belmonte c. Italia) che ha ritenuto rilevante il ritardo esecutivo della P.A. nel valutare la legittimità dell'applicazione retroattiva del regime fiscale.
Costituzione della Repubblica Italiana
artt. 3, 4, 24, 97, 111, 117
Richiamati nei profili di legittimità costituzionale e di principio (uguaglianza, giusto processo, buon andamento dell'amministrazione, limiti derivanti dall'ordinamento internazionale).
Massime di principio
- La tassazione dell'indennità di esproprio ai sensi dell'art. 11 L. 413/1991 dipende non solo dalla data di percezione ma anche dalla natura temporale e giuridica della vicenda espropriativa: se l'atto costitutivo (decreto, occupazione acquisitiva, cessione) è anteriore al 31.12.1988 e il pagamento è successivo per ritardo ingiustificato della P.A., l'imponibilità può essere esclusa.
- Se tra le parti intervenuta una transazione e un successivo decreto di esproprio, occorre verificare se al momento della transazione la precedente pronuncia amministrativa fosse passata in giudicato: solo il passaggio in cosa giudicata può determinare una cesura e far valere la vicenda del 2012 come autonoma e integralmente sottoposta alla legge fiscale vigente.
- L'onere della prova sulla natura ingiustificata del ritardo (quando si chiede rimborso/ esclusione dell'imponibilità) grava sul soggetto che agisce: è suo compito documentare solleciti, diffide e l'assenza di giustificazioni dell'ente pubblico.
- La semplice tardività del pagamento non prova automaticamente la responsabilità ingiustificata della P.A.: il giudice deve esaminare atti concreti (solleciti, proposta transattiva, vicende giudiziarie pregresse) per valutare se il ritardo abbia determinato l'applicazione retroattiva del regime fiscale in modo ingiusto.
- In caso di motivazione carente del giudice di merito su fatti decisivi (es. rapporto tra transazione e giudicato, atti di sollecito), la sentenza è vulnerabile per nullità o vizio di motivazione e la decisione può essere cassata con rinvio per un nuovo esame.
- Nei casi analoghi conviene produrre in giudizio tutta la documentazione relativa a solleciti, diffide, provvedimenti amministrativi e al cronoprogramma degli atti giudiziari per consentire al giudice di valutare correttamente la responsabilità della P.A. e l'eventuale esclusione dell'imponibilità.
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