Cassazione Civile, Sentenza n. 4094/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di tre avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2005-2007 relativi alla quota di partecipazione nel rapporto societario "Il Taschino di M. Di Prima F.lli s.a.s.". Gli atti erano derivati da accertamenti nei confronti della società, eseguiti dall'Ufficio di Catania a seguito di un processo verbale della G.d.F. Il ricorrente aveva ottenuto l'annullamento in primo grado; l'Ufficio aveva impugnato. In Cassazione il ricorrente ha proposto numerosi motivi, prevalentemente di carattere processuale (nullità per carenza della pronuncia, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, mancata valutazione del contraddittorio, mancata produzione della copia notificata del p.v.c., mancata integrazione del contraddittorio con la società e altri soci, questioni di delega nella sottoscrizione degli atti), mentre l'Agenzia ha proposto ricorso incidentale invocando la responsabilità del socio accomandante ai sensi dell'art. 2320 c.c. per omesso controllo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per la violazione del litisconsorzio necessario fra la società di persone e tutti i soci (principio di unitarietà dell'accertamento). Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria di primo grado di Milano, per nuovo giudizio pronunciato a contraddittorio integro (con integrazione del contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci), disponendo che il nuovo giudizio regolerà anche le spese. Per effetto di ciò non è stato esaminato il merito delle censure sostanziali.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 546/1992
La Corte ha richiamato l'obbligo di integrazione del contraddittorio quando manca la partecipazione dei litisconsorti necessari (qui la società e gli altri soci), applicando la norma come fondamento procedurale per sanare la carenza di partecipazione.
art. 383 c.p.c., comma 3
Usata come titolo per il rinvio alla Corte di merito per un nuovo giudizio, ai sensi della cassazione per nullità del procedimento.
art. 29 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel quadro delle regole sulla riunione dei giudizi, ossia quando le parti hanno proposto autonomamente ricorso davanti alla stessa Commissione va disposta la riunione.
art. 39 cod. proc. civ.
Richiamato per il criterio di riunione davanti al giudice previamente adito quando i ricorsi non sono tutti pendenti davanti alla stessa Commissione.
art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
Articolo invocato dalle parti nei vari motivi di cassazione (violazione di norme di diritto e omesso esame di fatti decisivi); la Corte, tuttavia, ha deciso la causa per nullità procedurale connessa al litisconsorzio necessario, rendendo superfluo l'esame dei motivi di merito.
principio di unitarietà dell'accertamento (giurisprudenza di legittimità)
La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui, nelle società di persone, l'accertamento tributario è unitario e coinvolge simultaneamente la società e i soci; da ciò deriva il litisconsorzio necessario e la necessità di fare partecipare tutte le parti al giudizio.
Massime di principio
- Quando l'accertamento tributario riguarda una società di persone e il reddito si 'ribalta' pro quota sui soci, sussiste un litisconsorzio necessario: la società e tutti i soci devono essere parti del processo, pena la nullità assoluta del giudizio.
- Il giudice, se rileva che mancano parti necessarie (società o altri soci), deve disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/1992; la mancata integrazione determina la nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Se tutte le parti hanno impugnato autonomamente davanti alla stessa Commissione, il giudice deve riunire i procedimenti (art. 29 d.lgs. 546/1992); in caso contrario si applicano i criteri di riunione previsti dal codice di procedura civile (art. 39 c.p.c.).
- La declaratoria di nullità processuale comporta la cassazione della decisione di merito e il rinvio per nuovo giudizio: il merito non viene esaminato finché non viene garantito il contraddittorio integrale.
- Questioni sostanziali sollevate (es. delega nella sottoscrizione degli atti, validità delle notifiche, applicazione dell'art. 109 TUIR, responsabilità del socio per mancato controllo) restano ancora valutabili ma dovranno essere decise nel nuovo giudizio con tutte le parti presenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3893/2023 del 09/02/2023
- Sentenza civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3894/2023 del 09/02/2023
- Sentenza civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3895/2023 del 09/02/2023
- Sentenza civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3896/2023 del 09/02/2023
- Sentenza civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3960/2023 del 09/02/2023
- Sentenza civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3962/2023 del 09/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →