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Sentenza

Sentenza del 30/07/2020 n. 16379 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava un avviso di liquidazione dell'Agenzia che aveva applicato l'imposta di registro in misura proporzionale sul decreto ingiuntivo relativo a crediti acquistati pro soluto. La società sosteneva che, essendo un'operazione di natura finanziaria (attività di finanziamento e non di recupero crediti), il decreto dovesse assoggettarsi all'imposta in misura fissa ai sensi del DPR n.131/1986 (art.40 e nota II dell'art.8 della tariffa) e che le operazioni rientravano nell'ambito IVA (seppure esenti ai sensi dell'art.10 DPR n.633/1972). L'Agenzia contestava e impugnava la decisione favorevole alla società, deducendo tra l'altro che il decreto ingiuntivo è soggetto all'imposta proporzionale e che la CTR non avrebbe valutato separatamente la tassazione degli interessi e della rivalutazione.

La decisione

Prima le sezioni provinciali avevano accolto il ricorso della società e la CTR aveva confermato la natura finanziaria della cessione del credito e l'applicazione dell'imposta in misura fissa. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, ma, prima della decisione di merito, il contribuente ha definito la lite ai sensi dell'art.6 del D.L. n.119/2018 e ha pagato le somme previste. Per tale motivo la Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi del citato decreto-legge e ha compensato le spese, senza decidere sulle questioni sostanziali devolute alla Corte.

Norme richiamate

  • DPR n.131/1986 (Testo Unico in materia di registro)

    Art.40 e la nota II dell'art.8 della tariffa sono stati invocati dalla contribuente per sostenere che gli atti relativi a operazioni finanziarie (cessione di crediti effettuata ai fini di finanziamento) devono essere assoggettati all'imposta di registro in misura fissa. La CTR aveva ritenuto applicabile tale disciplina in funzione della natura finanziaria dell'operazione.

  • DPR n.633/1972 (Testo Unico IVA)

    L'art.10 (operazioni esenti) è richiamato per qualificare le operazioni sottostanti come finanziarie e quindi soggette al regime IVA (ma in esenzione). L'art.15 è richiamato dall'Agenzia in relazione agli interessi: esclude dall'imponibile IVA le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità, quindi tali voci andrebbero valutate separatamente ai fini della tassazione.

  • Codice di procedura civile

    art. 112, art. 132, art. 342, art. 360 c.p.c.

    Articoli processuali citati nelle censure: l'Ufficio lamentava carenze motivazionali (richiamando art.132, 342) e violazioni in sede di cassazione (art.360), nonché omissioni nel contraddittorio e nella motivazione (art.112). La Corte non è però entrata nel merito a causa dell'estinzione del giudizio.

  • D.L. n.119/2018, art.6 (definizione agevolata delle controversie tributarie)

    La comunicazione della definizione della lite da parte del contribuente, con il pagamento delle somme previste dall'art.6, ha prodotto la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio davanti alla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Se un credito oggetto di decreto ingiuntivo ha origine da operazioni imponibili IVA (cessione di beni o prestazioni di servizi), la qualificazione fiscale del trasferimento del credito (cessione a titolo di finanziamento vs cessione per recupero/merceologica) è centrale per determinare se l'imposta di registro sia dovuta in misura fissa o proporzionale.
  • Le imprese che svolgono attività di finanziamento e acquistano crediti pro soluto possono far valere la natura finanziaria dell'operazione per ottenere l'applicazione della tariffa fissa (DPR 131/1986), ma l'Amministrazione tende ad applicare l'imposta proporzionale sul valore del decreto ingiuntivo, sostenendo che l'atto ha natura di documento esecutivo indipendente dal rapporto originario.
  • Le somme relative a interessi moratori e rivalutazione vanno valutate separatamente: secondo il principio richiamato dall'art.15 DPR 633/1972, tali componenti possono essere escluse dalla base imponibile IVA e ciò può avere riflessi anche sulla quantificazione dell'imposta di registro. Occorre distinguere capitale, interessi e altri oneri quando si valuta la base imponibile.
  • In caso di contenzioso tributario è possibile la definizione agevolata (es. art.6 D.L. 119/2018): la definizione e il pagamento possono determinare l'estinzione del giudizio in ogni grado, con la conseguenza che le questioni sostanziali restano non decise in sede giurisdizionale.
  • Per minimizzare il rischio di contestazioni, chi acquista crediti pro soluto dovrebbe documentare chiaramente la natura dell'operazione (contratti, intenzionalità di finanziamento, fattispecie economica) e valutare separatamente l'imposizione su capitale e interessi; in caso di contenzioso, considerare la convenienza di una definizione della lite rispetto al proseguimento del giudizio.
  • Le decisioni di merito (CTP/CTR) che qualificano un'operazione come finanziaria costituiscono un elemento importante, ma non impediscono all'Amministrazione di impugnare: tuttavia, una definizione della lite può interrompere il corso processuale prima che tali questioni vengano definitivamente chiarite in Cassazione.

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