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Sentenza

Sentenza del 10/05/2022 n. 14802 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate notificò alla Società EAV un avviso d'accertamento per il recupero della tassa di concessione governativa (TCG) relativa a due fatture Telecom-TIM anno 2013. La contribuente aveva stipulato un accordo transattivo con il gestore e aveva effettuato pagamenti al gestore, sostenendo che tali pagamenti estinguevano anche la TCG. In primo grado la CTP di Napoli accolse il ricorso della contribuente per prova del pagamento; la CTR del Lazio confermò, ritenendo sufficiente il pagamento ricevuto dal gestore e ritenendo che l'Amministrazione non avesse provato che il "piano di rientro" escludesse la TCG. L'Agenzia impugnò in Cassazione deducendo, tra l'altro, errata ripartizione dell'onere della prova e che la transazione con il gestore non poteva liberare il contribuente dall'obbligazione tributaria, essendo l'utente l'unico soggetto passivo e il gestore mero incaricato della riscossione e del versamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente. La Corte ha affermato che la TCG è dovuta dall'utente in relazione alle singole scadenze di fattura (art. 21 allegata al D.P.R. n. 641/1972), che l'accordo transattivo con il gestore non può estendere i suoi effetti alle obbligazioni tributarie e che il gestore non è sostituto d'imposta ma mero incaricato della riscossione: pertanto la transazione non è opponibile all'Amministrazione finanziaria. La Società EAV è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità (liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito); le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, allegata Tariffa, art. 21

    La TCG si applica alla "licenza o documento sostitutivo" per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile, con fatto generatore collegato alle scadenze periodiche di pagamento delle bollette; il tributo è dovuto dall'utente per ogni mese di utenza e il dies a quo per il termine di decadenza dell'accertamento si identifica con la scadenza di ciascuna bolletta.

  • D.L. 2 febbraio 2014, n. 4, art. 2, comma 4, conv. in L. 8 aprile 2014, n. 50

    Norma di interpretazione autentica che conferma che la TCG non è stata abrogata.

  • Decreto Ministero delle Finanze 24 settembre 1991

    Decreto 24.9.1991 (modalità e termini di versamento da parte del concessionario)

    Disciplina le modalità operative con cui il concessionario (gestore) riscuote la TCG e le comunicazioni all'Amministrazione (elenco contribuenti, bimestre, tasse riscosse, ecc.): stabilisce che i pagamenti effettuati nel corso del bimestre fatturato si considerano tempestivi e regola le comunicazioni per i recuperi.

  • Articoli citati nel ricorso (cc.): artt. 2967 e 2792 c.c.

    art. 2967 c.c., art. 2792 c.c.

    Nel ricorso si deduceva violazione per errata ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che, comunque, la transazione non poteva liberare l'utente dall'obbligazione tributaria e che il debitore nei confronti dell'erario è l'utente, pertanto la prova dell'effettivo riversamento della tassa all'erario grava su chi asserisce l'estinzione dell'obbligazione tributaria.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. n. 8825/2012; Sez. U. n. 9560/2014; Cass. n. 5671/2016; Cass. n. 12153/2019; Cass. n. 20522/2016; Cass. n. 14245/2021; Cass. n. 21168/2017

    La giurisprudenza consolidata afferma che la TCG è dovuta dall'utente per le scadenze di fattura, che il contratto di abbonamento sostituisce la licenza amministrativa ai fini della tassa, che il gestore non è sostituto d'imposta ma mero incaricato della riscossione e che, in caso di omesso o ritardato pagamento, la responsabilità tributaria rimane in capo all'utente.

Massime di principio

  • La TCG sui servizi radiomobili è dovuta dall'utente per ciascuna scadenza di bolletta: il fatto generatore è la durata/periodicità del servizio indicata nella fattura, non l'emanazione di un atto amministrativo.
  • Un accordo transattivo tra utente e gestore che regoli pagamenti per fatture scadute non estingue automaticamente l'obbligazione tributaria verso l'Erario: la transazione tra privati non è opponibile all'Amministrazione in assenza di dimostrazione che il gestore abbia effettivamente versato le tasse all'Erario.
  • Il gestore telefonico è mero incaricato della riscossione e non è sostituto d'imposta: la responsabilità principale per il pagamento della TCG resta in capo all'utente, che può essere sanzionato per ritardo o omissione.
  • In contenzioso, chi afferma l'estinzione dell'obbligazione tributaria con pagamenti intermedi o transattivi deve fornire prove documentali del fatto che gli importi dovuti per TCG siano stati effettivamente corrisposti all'Erario o comunicati dal gestore in modo conforme alle norme (es. flussi previste dal decreto 1991).
  • Gli accertamenti fiscali relativi alla TCG devono rispettare i termini di decadenza calcolati rispetto alle singole scadenze di fattura; la documentazione del gestore (comunicazioni previste dalla normativa) può essere utilizzata dall'Amministrazione per recuperare le tasse evase.
  • Per evitare rischi: in situazioni analoghe, ottenere dal gestore prova scritta e documentale del riversamento all'erario delle TCG relative a singole fatture (ricevute, prospetti comunicati all'Amministrazione, quietanze certificate) oppure utilizzare gli strumenti previsti dalla legge per definire l'obbligazione tributaria.

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