Cassazione Civile, Ordinanza n. 08377/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (produttore)
La controversia
Il giudizio nasce da una controversia in materia di protezione dell’IGP "Aceto Balsamico di Modena". Il consorzio, svolgendo attività di vigilanza, aveva contestato a un’azienda agricola la commercializzazione di tre prodotti denominati "condimento balsamico", "crema di balsamico" e "crema di balsamico bianco", ritenendo che etichette, confezioni, materiale informativo, sito web e pagina Facebook evocassero indebitamente la IGP e contenessero indicazioni ingannevoli per il consumatore. In particolare, si contestavano: l’uso del termine "balsamico" con iniziale maiuscola; la presenza del numero "5" e del termine "acetaia"; l’esposizione dei prodotti accanto ad Aceto Balsamico di Modena IGP; la presenza, nell’opuscolo interno, di immagini del Duomo e dell’Accademia Militare di Modena; nonché il riferimento a "Aceto balsamico di Modena IGP 25%" tra gli ingredienti di una crema. Il consorzio chiedeva di accertare la non conformità al disciplinare della IGP, l’uso illegittimo della denominazione protetta, la falsità o ingannevolezza delle indicazioni al pubblico e la concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. La convenuta resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per concorrenza sleale, assumendo che il consorzio avesse illegittimamente attivato iniziative sanzionatorie nei suoi confronti. In primo e secondo grado le domande sono state respinte. In cassazione il consorzio ha articolato cinque motivi: (1) violazione dell’art. 13, par. 1, lett. b), Reg. UE 1151/2012, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso l’evocazione perché le immagini del Duomo e dell’Accademia non sarebbero state di per sé coperte dalla protezione IGP; (2) violazione della stessa norma per avere ritenuto lecito l’uso di "Modena" come riferimento descrittivo, nonostante il nome geografico della IGP non potrebbe essere usato per prodotti comparabili non conformi al disciplinare; (3) violazione della medesima disciplina per avere valutato l’effetto evocativo dalla prospettiva del produttore anziché del consumatore medio europeo; (4) ulteriore violazione dell’art. 13 per avere considerato lecita la menzione di "Modena" in quanto il produttore è stabilito nell’area geografica interessata; (5) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla dedotta violazione del Reg. UE 1169/2011, in particolare dell’art. 7, par. 1, lett. a), relativo alle informazioni non ingannevoli sugli alimenti. La Cassazione ha ricostruito i principi UE in tema di evocazione delle DOP/IGP e ha ritenuto, per il caso concreto, che la Corte d’appello avesse correttamente svolto un giudizio di fatto sull’insieme della presentazione dei prodotti: per il primo prodotto l’uso delle immagini e della parola "Modena" nelle didascalie aveva funzione descrittiva dei luoghi raffigurati, non del prodotto; per gli altri prodotti mancava una menzione geografica evocativa, e il richiamo alla IGP come ingrediente era consentito dalla normativa. È stata inoltre esclusa la sussistenza di una motivazione apparente sul profilo relativo al Reg. 1169/2011, perché il percorso argomentativo della Corte territoriale era chiaro e completo. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del consorzio alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso del consorzio. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti e cinque i motivi, affermando che la Corte d’appello aveva correttamente applicato i criteri unionisti sull’evocazione della IGP "Aceto Balsamico di Modena" e aveva svolto un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità sull’assenza, nei prodotti e nel materiale informativo contestati, di un effetto evocativo illecito e di indicazioni ingannevoli. La sentenza impugnata è quindi rimasta ferma; il consorzio è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità e sono stati dichiarati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 13, par. 1, lett. b), Reg. (UE) n. 1151/2012
La protezione della DOP/IGP copre anche l'evocazione della denominazione registrata; l'accertamento richiede una valutazione complessiva del contesto, della presentazione del prodotto e della percezione del consumatore medio europeo, non potendosi fondare su singoli elementi isolati.
art. 13, par. 1, lett. a), Reg. (UE) n. 1151/2012
La Corte richiama la distinzione tra uso diretto o indiretto della denominazione e le altre forme di tutela previste dalle lettere successive.
art. 13, ultimo comma, par. 1, Reg. (UE) n. 1151/2012
Se una denominazione protetta contiene un nome considerato generico, l'uso di tale nome generico non è contrario alla tutela della denominazione stessa nei limiti previsti.
art. 5 Reg. (UE) n. 1151/2012
Per la IGP è sufficiente che il prodotto sia originario di un determinato luogo e che una qualità, la reputazione o altra caratteristica sia essenzialmente attribuibile all'origine geografica; è sufficiente che almeno una fase della produzione avvenga nella zona delimitata.
Reg. (CE) n. 583/2009
La denominazione composta "Aceto Balsamico di Modena" è protetta nel suo complesso, non nei singoli termini non geografici; i termini "aceto" e "balsamico" possono essere usati liberamente nel rispetto delle norme applicabili.
Reg. (UE) n. 1169/2011, art. 7, par. 1, lett. a)
Le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore, in particolare su natura, identità, proprietà, composizione, quantità, durata di conservazione, paese d'origine o luogo di provenienza e metodo di fabbricazione o produzione.
art. 2598 c.c.
La Corte conferma che la concorrenza sleale richiede un rapporto di concorrenza tra i soggetti coinvolti; in mancanza di tale rapporto la pretesa non può essere accolta.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione apparente ricorre solo se il vizio emerge dal testo della sentenza; non basta una critica alla valutazione delle prove o alla logicità del ragionamento.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente aveva dedotto violazione di legge per errata interpretazione della disciplina unionale sulla protezione delle IGP.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso per nullità della sentenza è scrutinabile solo se la carenza motivazionale è effettivamente percepibile nel testo della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dichiara i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini della tutela di una DOP o IGP contro l'evocazione non rileva il singolo segno isolato, ma l'impressione complessiva derivante dall'etichettatura, dal confezionamento, dal materiale informativo e dalla presentazione del prodotto nel suo insieme.
- L'accertamento dell'evocazione va compiuto secondo il parametro del consumatore medio europeo, normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto; il giudice nazionale deve svolgere un'analisi fattuale dettagliata del contesto concreto.
- L'uso di termini generici o di elementi descrittivi, anche se richiamano in qualche modo l'area geografica della denominazione protetta, non è di per sé illecito: diventa rilevante solo se, nel complesso della presentazione, genera un richiamo diretto e univoco alla denominazione protetta.
- La protezione di una denominazione composta non si estende automaticamente a tutti i suoi componenti, se alcuni di essi sono generici o non geografici; la valutazione deve distinguere tra componente protetta nel suo complesso e elementi liberamente utilizzabili.
- La censura in cassazione che denunci violazione di legge non può tradursi in una critica all'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, quando quest'ultimo abbia applicato correttamente i criteri giuridici ma abbia escluso in concreto l'effetto evocativo.
- La nullità per motivazione apparente sussiste solo quando il ragionamento della sentenza sia realmente incomprensibile o meramente apparente dal testo della decisione; non ricorre se la motivazione, pur sintetica, consente di comprendere la ratio decidendi.
- La concorrenza sleale presuppone un effettivo rapporto concorrenziale tra le parti; se tale rapporto manca, la domanda ex art. 2598 c.c. non può essere accolta.
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