Risoluzione n. 119 del 9/12/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici tributo 1832, 1833, 1834 e 1835 per il versamento con modello F24 delle imposte sostitutive previste dall’articolo 32 del d.l. 78/2010, come modificato dal d.l. 70/2011. Vengono richiamati soggetti, misure d’imposta, scadenze di versamento e modalità di compilazione dell’F24.
Istituzione di codici tributo F24 per imposte sostitutive sui fondi immobiliari
Istituzione dei codici tributo per le imposte sostitutive sui fondi immobiliari
La risoluzione disciplina le modalità di versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive collegate alla riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi. In particolare, vengono istituiti specifici codici tributo per consentire il pagamento delle imposte previste dall’articolo 32, commi 4-bis e 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama l’articolo 32 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, successivamente modificato dal d.l. n. 70/2011. La disciplina riguarda la riorganizzazione della fiscalità dei fondi immobiliari chiusi e introduce due distinte ipotesi di imposta sostitutiva:
- quella a carico dei partecipanti che superavano determinate soglie partecipative al 31 dicembre 2010;
- quella connessa alla liquidazione del fondo, deliberabile in presenza di specifici presupposti.
Imposta sostitutiva a carico dei partecipanti: comma 4-bis
Il comma 4-bis prevede che i partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento, determinata secondo i criteri del comma 3-bis, siano tenuti a corrispondere un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d’imposta, risultante dai prospetti periodici redatti nel 2010.
Per tale imposta il documento precisa che:
- il versamento è effettuato dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per il saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2011;
- il pagamento può essere eseguito anche dalla società di gestione del risparmio o dall’intermediario depositario delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente entro il 16 dicembre 2011 e il 16 giugno 2012;
- il partecipante deve fornire la provvista;
- in mancanza di provvista, la società di gestione del risparmio può procedere alla liquidazione parziale della quota per l’importo necessario al versamento.
Liquidazione del fondo e imposta sostitutiva: comma 5
Il comma 5 stabilisce che, previa deliberazione dell’assemblea dei partecipanti, per i fondi che al 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello del comma 3 e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla percentuale indicata nel comma 3-bis, la società di gestione del risparmio può deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune d’investimento.
In tale caso:
- la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un importo pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010;
- l’imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012;
- la restante parte è versata in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014;
- la liquidazione deve concludersi entro cinque anni;
- sui risultati conseguiti dal 1 gennaio 2011 fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 7 per cento;
- non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 4-bis;
- l’imposta sostitutiva sui risultati della liquidazione è versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.
Codici tributo istituiti
Per consentire il versamento con modello F24, la risoluzione istituisce i seguenti codici tributo:
- 1832: "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all’articolo 32, comma 4-bis, del d.l. 78/2010 - PARTECIPANTE";
- 1833: "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all’articolo 32, comma 4-bis, del d.l. 78/2010 SGR/INTERMEDIARIO";
- 1834: "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul valore netto del fondo - articolo 32, comma 5, del d.l. 78/2010";
- 1835: "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP sul risultato della liquidazione - articolo 32, comma 5, del d.l. 78/2010".
Modalità di compilazione del modello F24
I codici tributo devono essere esposti nella sezione "Erario" del modello F24, nella colonna "Importi a debito versati". Deve inoltre essere indicato il periodo d’imposta cui si riferisce il versamento nel campo "Anno di riferimento", nel formato "AAAA".
La risoluzione precisa inoltre che i codici tributo possono essere utilizzati anche in corrispondenza degli "importi a credito compensati".
Per i codici tributo 1832 e 1834, nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." deve essere indicato il numero della rata nel formato "NNRR", dove:
- NN indica il numero della rata in pagamento;
- RR indica il numero complessivo delle rate.
Per il codice 1832, in caso di pagamento in unica soluzione, il campo va valorizzato con "0101".
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