Cassazione Penale, Sentenza n. 11235/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sarcina impugnava l'ordinanza del 17/09/2024 chiedendo la sospensione dell'ordine di esecuzione emesso dal Procuratore generale per la pena residua di 3 anni, 9 mesi e 20 giorni derivante da cumulo di cinque sentenze irrevocabili. La difesa lamentava che la Procura generale non aveva preventivamente trasmesso gli atti al magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 656, comma 4-bis c.p.p., per la valutazione dell'eventuale liberazione anticipata riferibile a periodi di presofferto, che se concessa e imputata al reato ostativo (art. 74 DPR 309/1990) avrebbe potuto estinguere la quota relativa a detto reato e rendere necessaria la sospensione dell'ordine di carcerazione e la richiesta di misura alternativa. In sostanza la difesa chiedeva lo "scioglimento" del cumulo per attribuire il presofferto in modo favorevole e ottenere la sospensione dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse conforme alla legge: il cumulo aveva determinato una pena unica e la sentenza indicata al titolo n.5 era stata inflitta esclusivamente per il delitto ostativo di cui all'art. 74 DPR 309/1990, senza alcuna pena separata per il reato satellite (art. 73, comma 4). Di conseguenza non era possibile, né era stata dimostrata l'esistenza, di una porzione di pena riferibile a reato non ostativo che potesse essere attribuita diversamente per ottenere la liberazione anticipata preventiva e la sospensione dell'ordine di carcerazione. La Corte ha inoltre richiamato la disciplina speciale dell'art. 656 c.p.p. (4-bis e relative eccezioni) che esclude la procedura preventiva per i reati ostativi; ha ribadito che il cumulo ha natura tale da impedire la frammentazione dell'esecuzione in relazione a singole sentenze. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen.
commi 4-bis, 5 e 9, lett. b)
Il comma 4-bis prevede la preventiva trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per valutare la liberazione anticipata quando la pena residua è sotto i limiti del comma 5, salvo i casi previsti dal comma 9 (lett. b) per i reati ostativi). Per i reati ostativi la procedura preventiva non si applica e l'esecuzione inizia senz'altro.
art. 663 cod. proc. pen.
Il pubblico ministero, a formazione di un cumulo, determina la pena complessiva da eseguirsi e provvede all'unificazione delle pene concorrenti (cumulo materiale).
art. 76 cod. pen.
Per effetto del cumulo e del concorso di pene le pene temporanee si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico, sicché l'ordinamento preclude la separata esecuzione di singole porzioni di pena comprese in un cumulo.
art. 4-bis Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Elenca i delitti ostativi per i quali l'accesso a benefici e misure alternative è limitato; la presenza di tali titoli incide sulla procedura di esecuzione e sull'impossibilità di sospendere l'ordine di carcerazione in via preventiva.
art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Riferimento al reato di cui Sarcina è stato condannato (reato ostativo); la Corte ha ritenuto che la pena di 5 anni indicata nel titolo n.5 fosse stata inflitta esclusivamente per questo reato.
art. 73, comma 4 DPR 309/1990
Reato "satellite" per il quale il giudice della cognizione aveva omesso, irreparabilmente, di determinare la pena: l'assenza di una pena accessoria per questo titolo impedisce di attribuire porzioni di pena utili per ottenere la liberazione anticipata.
art. 663 e artt. 71 e ss. cod. pen.; art. 80 cod. pen.
Richiamate le norme sul concorso di pene e sul regime giuridico del cumulo: esse confermano che, una volta effettuato il cumulo, le pene temporanee si considerano come pena unica per gli effetti esecutivi, ostando alla frammentazione dell'esecuzione.
art. 627 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente (presunta violazione/erronea applicazione) ma la Corte ha ritenuto la doglianza infondata e il motivo non idoneo a superare il vizio di ammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente l'addebito delle spese e l'ammenda in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato l'onere per le spese e fissato la somma di 3.000 euro.
Massime di principio
- Quando è formato un cumulo di pene, l'ordinamento considera generalmente la pena come un'unica misura ai fini dell'esecuzione: non è possibile frammentare l'esecuzione separando singole sentenze o porzioni di pena, salvo intervento del giudice dell'esecuzione nelle fattispecie previste.
- La procedura preventiva di trasmissione al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 656, comma 4-bis c.p.p. ha lo scopo di evitare l'ingresso in carcere quando la pena residua, dopo imputazione del presofferto, rientri nei limiti per la sospensione; tuttavia tale procedura non si applica ai titoli che rientrano nel catalogo dei reati ostativi (art. 4-bis Ord. pen.).
- Se la sentenza o il titolo di cumulo attribuisce la pena esclusivamente a un reato ostativo, non può essere ottenuta la sospensione dell'ordine di carcerazione mediante la semplice imputazione del presofferto, perché la procedura speciale preventiva non opera per i delitti ostativi.
- La difesa che intenda ottenere vantaggi esecutivi dalla diversa imputazione del presofferto deve dimostrare l'esistenza, nel cumulo, di una porzione di pena collegabile a reati non ostativi o ottenere un intervento del giudice della cognizione o dell'esecuzione che rettifichi/integri la determinazione della pena; l'assenza di tale porzione rende la richiesta di sospensione infondata.
- In presenza di omissioni del giudice della cognizione (es. mancata irrogazione di pena per un reato satellite), il percorso corretto è ottenere la correzione o integrazione del giudizio di merito o, ove possibile, far valere l'errore dinanzi agli organi competenti; nel frattempo la Procura è legittimata a emettere l'ordine di carcerazione in presenza di titolo esecutivo ostativo.
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