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Circolare

Circolare numero 124 del 28-12-2018

Con la presente circolare si illustrano i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali, a seguito della variazione del saggio degli interessi legali, di cui all'articolo 1284 del codice civile, fissato allo 0,8 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2018.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, dal 1° gennaio 2019, il saggio degli interessi legali è fissato allo 0,8% annuo. La variazione incide sia sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, sia sugli interessi legali dovuti sulle prestazioni pensionistiche, previdenziali e di fine servizio/fine rapporto poste in pagamento dall’Istituto. Per le esposizioni debitorie già pendenti alla data indicata, gli interessi vanno calcolati applicando i tassi vigenti nei rispettivi periodi di decorrenza.

Variazione del saggio di interesse legale allo 0,8% dal 1° gennaio 2019 e riflessi su contributi e prestazioni

Variazione del saggio di interesse legale allo 0,8% dal 1° gennaio 2019

La circolare informa dell’aggiornamento del saggio di interesse legale, fissato allo 0,8% annuo dal 1° gennaio 2019 in attuazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 12 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018. Il provvedimento ha riflessi sia in materia contributiva sia sulle prestazioni previdenziali e pensionistiche.

Nuova misura degli interessi legali

Il riferimento normativo è l’articolo 1284 del codice civile. Dal 1° gennaio 2019 la misura legale degli interessi è pari allo 0,8% in ragione d’anno. La circolare richiama inoltre che le esposizioni debitorie già pendenti a quella data devono essere gestite considerando, per ciascun periodo, i tassi legali di volta in volta vigenti.

Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi

La circolare richiama l’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che consente la riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali. Tale beneficio è subordinato all’integrale pagamento dei contributi dovuti. Nel caso di domanda di pagamento dilazionato, la condizione si considera soddisfatta solo dopo l’accoglimento della domanda, a sua volta subordinato alla correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.

La misura dello 0,8% si applica ai contributi con scadenza di pagamento dal 1° gennaio 2019. Per i debiti contributivi già esistenti alla stessa data, gli interessi devono essere calcolati applicando i tassi storicamente vigenti nei diversi periodi di decorrenza, secondo quanto indicato negli allegati richiamati dalla circolare.

Effetti sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

La variazione del saggio di interesse legale incide anche sulle somme poste in pagamento dall’Istituto a partire dal 1° gennaio 2019. In particolare, la misura dello 0,8% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento da tale data. La circolare quindi estende l’efficacia del nuovo tasso anche ai trattamenti liquidati o corrisposti dall’ente, oltre che ai rapporti contributivi pendenti.

Punti principali

Nuovo saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2019

Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 12 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018, il saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è stato fissato allo 0,8% annuo con decorrenza 1° gennaio 2019.

Effetti sulle somme aggiuntive per contributi omessi o ritardati

La riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali, prevista dall’articolo 116, comma 15, della legge n. 388/2000, opera solo a condizione che i contributi dovuti siano integralmente pagati. In caso di domanda di pagamento dilazionato, il requisito si considera realizzato dopo l’accoglimento della domanda, che presuppone correntezza e regolarità dei versamenti. Il tasso dello 0,8% si applica ai contributi con scadenza dal 1° gennaio 2019. Per le posizioni debitorie già aperte a tale data, il calcolo degli interessi deve essere effettuato secondo i diversi tassi vigenti nei rispettivi periodi.

Incidenza sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

Il nuovo saggio di interesse legale produce effetti anche sulle somme poste in pagamento dall’Istituto dal 1° gennaio 2019. La misura dello 0,8% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento a decorrere da tale data.

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