Cassazione Civile, Sentenza n. 38752/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia contestava l'omessa dichiarazione di capitali e attività finanziarie detenute all'estero (anno 2007, giacenze circa Euro 388.000) sulla base di una "scheda cliente" (fiche) acquisita dalla Guardia di Finanza tramite cooperazione internazionale (documentazione proveniente dall'Autorità fiscale francese e riferibile a rapporti presso HSBC Ginevra). Il ricorrente impugnava sostenendo l'illegittima acquisizione e l'inutilizzabilità di documenti "anonimi" o provenienti dalla cosiddetta lista Falciani, la mancata prova della riferibilità della scheda a lui, violazione dell'onere della prova, violazione del diritto di difesa e che fossero state utilizzate prove illecitamente acquisite.
La decisione
In primo grado la CTP aveva annullato l'avviso; la CTR ha riformato la sentenza accogliendo l'Agenzia e ritenendo utilizzabile la scheda acquisita tramite canali di cooperazione internazionale; la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Trianni (tutti i cinque motivi), confermando che la scheda prodotta in base allo scambio di informazioni è validamente utilizzabile in sede tributaria anche se la modalità di acquisizione originaria all'estero fosse criticabile, che il principio di inutilizzabilità di cui all'art. 191 c.p.p. vale in sede penale e non si estende automaticamente al processo tributario, e che il contribuente non ha dimostrato omonimia o l'erronea riferibilità della scheda. Condanna del ricorrente alle spese processuali e pagamento del doppio contributo.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 471/1997, art. 1
Norma richiamata come base della contestazione per l'inadempimento agli obblighi dichiarativi in materia di imposte (omessa dichiarazione di capitali e attività finanziarie detenute all'estero).
Direttiva 77/799/CEE del Consiglio (12.12.1977)
"gli Stati membri devono scambiarsi reciprocamente, su richiesta, informazioni per quanto riguarda un caso preciso"; e l'art.1 prevede lo scambio di "ogni informazione atta a permettere loro una corretta determinazione delle imposte"
Fondamento comunitario del diritto di cooperazione e scambio di informazioni fra autorità fiscali: la documentazione ricevuta tramite tali canali è idonea ad essere utilizzata per accertamenti tributari.
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia 05.10.1989 (ratificata con L. n.20/1992)
Strumento bilaterale che legittima la trasmissione di informazioni tra autorità fiscali e supporta la regolarità dell'acquisizione della scheda trasmessa dalla Francia.
D.P.R. n. 600/1973 (artt. 31-bis, 32, 33, 38, 41 e correlati)
Disposizioni del diritto tributario che consentono l'utilizzo di elementi indiziari e di "prove atipiche" per l'accertamento fiscale; l'art.31-bis recepisce strumenti di collaborazione internazionale; artt. 38 e 41 disciplinano l'accertamento in via presuntiva.
Codice di procedura penale, art. 191
Prevede l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di norme processuali in sede penale; la Corte rileva che questa regola non ha portata generale sul processo tributario e non comporta automaticamente l'inutilizzabilità in sede fiscale.
D.L. n. 78/2009, art. 12
Norma che disciplina possibilità di cooperazione e assistenza internazionale in materia fiscale; la Corte ritenne che disconoscere l'ufficialità della documentazione trasmessa vorebbe annullare tale normativa.
D.P.R. n. 633/1972 (artt. 52, 54, 55)
Riferimenti normativi sull'utilizzabilità di elementi acquisiti in materia di IVA; la giurisprudenza afferma principio analogo per l'imposta sul valore aggiunto.
L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), artt. 6-7
Richiamate dalle difese per la tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che, anche alla luce dello Statuto, non sussistessero elementi tali da rendere inutilizzabile la prova acquisita tramite cooperazione internazionale.
Massime di principio
- Documenti e dati ricevuti da autorità estere tramite i canali di cooperazione internazionale previsti da direttive e convenzioni sono utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria nei procedimenti tributari, salvo che la loro utilizzazione configuri una lesione di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione o vi sia una specifica norma che ne dichiari l'inutilizzabilità.
- Il principio di inutilizzabilità previsto dall'art. 191 c.p.p. opera in sede penale; la sua estensione automatica al procedimento tributario non è ammessa: il processo fiscale è autonomo e ammette l'uso anche di prove "atipiche" se rilevanti e attendibili.
- L'onere della prova della riferibilità di una "scheda cliente" al contribuente può gravare sul contribuente quando non versi alcuna documentazione che dimostri l'omonimia o l'errore; la sola indicazione di nome e cognome, se non contestata, può essere sufficiente in presenza di elementi di collegamento (es. IBAN, dati anagrafici del co-intestatario).
- Un solo indizio, se dotato di gravita' e precisione, può legittimare un'accertamento tributario; la qualità e la specificità dell'elemento probatorio sono fondamentali per la valutazione.
- Se si lamenta l'illegittimità dell'acquisizione da parte di autorità estere, occorre dimostrare l'illegittimità e l'effettivo pregiudizio di diritti fondamentali; altrimenti la documentazione rimane utilizzabile per fini fiscali.
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