Salta al contenuto
Legge

L.R. FVG 28/2007

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Normativa regionaleL.R. FVG 28/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Friuli Venezia Giulia l’intero procedimento per l’elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale: convocazione dei comizi, presentazione e ammissione delle candidature, votazione, scrutinio, riparto dei seggi, propaganda, spese elettorali e strumenti informatici. Contiene termini puntuali di deposito, votazione e controllo. Entrata in vigore: 28 dicembre 2007.

Disciplina del procedimento elettorale regionale in Friuli Venezia Giulia

Disciplina del procedimento elettorale regionale in Friuli Venezia Giulia

La legge regola in modo organico l’elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, nonché l’organizzazione degli uffici elettorali, la votazione, lo scrutinio, la propaganda e i controlli sulle spese elettorali. La disciplina è speciale e vale esclusivamente nel territorio regionale.

Ambito, definizioni ed elettorato

La norma definisce i principali soggetti e istituti della procedura elettorale regionale: circoscrizione elettorale, lista circoscrizionale, gruppo di liste e coalizione di gruppi di liste. Sono elettori gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione; sono eleggibili alla carica di Presidente e di consigliere regionale gli elettori iscritti nelle liste dei comuni regionali che abbiano compiuto 25 anni entro il primo giorno di votazione.

Convocazione dei comizi e rinvio delle elezioni

La data delle elezioni regionali è fissata dalla Giunta regionale entro il 60° giorno antecedente la votazione, in un intervallo compreso tra la quarta domenica antecedente e la seconda domenica successiva alla scadenza del quinquennio consiliare. Il Presidente della Regione convoca i comizi e ripartisce i seggi tra le circoscrizioni con decreto pubblicato entro il 45° giorno antecedente il voto. In caso di forza maggiore le elezioni possono essere rinviate fino a 90 giorni; se interviene il decesso di un candidato Presidente dopo la presentazione delle candidature e prima del voto, il rinvio può arrivare a 120 giorni e il procedimento di presentazione delle candidature deve essere integralmente rinnovato.

Uffici elettorali e rappresentanza delle liste

In ogni sezione è costituito un Ufficio elettorale composto da presidente, quattro scrutatori e segretario. Sono previste regole per la sostituzione dei componenti impediti e per le incompatibilità con l’incarico. È istituito inoltre l’Ufficio centrale regionale, competente su ammissione delle candidature, assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti, composto da sei effettivi e tre supplenti scelti tra magistrati a riposo, docenti universitari giuridici e segretari comunali e provinciali a riposo. Possono essere designati rappresentanti delle liste presso i seggi e presso l’Ufficio centrale regionale, con diritto di assistenza alle operazioni.

Presentazione delle candidature e documentazione necessaria

I partiti e i gruppi politici depositano gli atti presso la segreteria dell’Ufficio centrale regionale tra il 36° giorno e il 35° giorno antecedenti il voto, in orari predeterminati. La dichiarazione di presentazione del gruppo di liste deve indicare contrassegno, denominazioni, circoscrizioni interessate, collegamento con il candidato Presidente e designazione dei rappresentanti del gruppo. Per le liste circoscrizionali sono previste due modalità: con raccolta di sottoscrizioni o, nei casi consentiti dalla legge regionale 17/2007, senza sottoscrizioni. Sono richiesti certificati di iscrizione elettorale, dichiarazioni di accettazione delle candidature e, per il candidato Presidente, l’autocertificazione circa l’assenza di cause ostative, le eventuali condanne definitive, il rispetto del limite dei mandati consecutivi e il fatto di non essersi candidato anche come consigliere regionale.

Regole sui contrassegni e sulle sottoscrizioni

Il contrassegno non può essere identico o confondibile con simboli già presentati o notoriamente usati da altri partiti, non può riprodurre simboli tradizionalmente caratterizzanti di forze politiche presenti nelle istituzioni indicate dalla legge, e non può contenere immagini o soggetti religiosi. È ammesso il contrassegno composito. Le autenticazioni delle firme devono rispettare le forme del DPR 445/2000 e sono nulle se anteriori al 90° giorno prima del termine finale per la presentazione delle candidature. Per la raccolta delle firme i comuni devono rilasciare i certificati elettorali entro 24 ore dalla richiesta e garantire l’apertura straordinaria degli uffici nei 5 giorni precedenti la scadenza del termine di presentazione.

Esame delle candidature, sorteggio e ammissione

L’Ufficio centrale regionale esamina le candidature entro il 31° giorno antecedente il voto. Esclude gruppi di liste o liste per tardivo deposito, carenza di sottoscrizioni o autenticazioni, mancanza di collegamento con il candidato Presidente, numero insufficiente di circoscrizioni presentate, contrassegni non conformi, irregolarità nelle liste, mancato rispetto della quota di genere, mancanza dei requisiti dei candidati o assenza dei certificati elettorali. Può correggere errori materiali, ammettere nuovi contrassegni e, entro il 30° giorno antecedente il voto, sorteggiare l’ordine dei candidati Presidente e delle liste. La struttura regionale predispone e stampa manifesti e schede di voto secondo l’ordine sorteggiato.

Votazione: orari, accessibilità e categorie particolari di elettori

La votazione si svolge la domenica dalle 8 alle 22 e il lunedì dalle 7 alle 15. Gli uffici comunali restano aperti nei 5 giorni precedenti e durante il voto per il rilascio delle tessere elettorali o dei duplicati. La legge prevede agevolazioni per non deambulanti, assistenza medica per certificati e accompagnamento, voto in sezioni accessibili, voto di militari e naviganti, voto assistito, voto di degenti, voto domiciliare e voto dei detenuti, con specifiche dichiarazioni da presentare entro termini variabili tra il 15° e il 3° giorno antecedente il voto. In più casi è previsto l’uso di elenchi aggiuntivi e di sezioni speciali o uffici distaccati.

Operazioni di sezione, scrutinio e validità dei voti

Le operazioni di sezione comprendono autenticazione delle schede, apertura della votazione, identificazione degli elettori, ricezione e sostituzione delle schede deteriorate, sospensione notturna e riapertura del lunedì. Lo scrutinio deve iniziare dopo la chiusura delle votazioni e concludersi entro 12 ore. La legge disciplina in dettaglio voto valido, schede bianche, schede nulle, voti contestati, voti di preferenza, voto di lista e voto per il Presidente, nonché i casi di collegamento tra voto di lista e voto al candidato Presidente.

Riparto dei seggi e proclamazione degli eletti

L’Ufficio centrale regionale determina le cifre elettorali circoscrizionali e regionali, le percentuali di lista, le graduatorie dei candidati e proclama eletto Presidente il candidato con più voti validi, mentre il candidato Presidente con il secondo miglior risultato è eletto consigliere regionale. I seggi sono ripartiti ai gruppi di liste con metodo proporzionale, nel rispetto delle soglie e dei premi di maggioranza previsti dalla legge regionale 17/2007, con specifiche regole per le coalizioni e per la minoranza linguistica slovena. I seggi sono poi distribuiti alle liste circoscrizionali e i consiglieri sono proclamati secondo le cifre individuali.

Contemporaneità con altre consultazioni e regime delle spese

La legge disciplina la contemporaneità delle elezioni regionali con elezioni provinciali, comunali, circoscrizionali e con le elezioni politiche o europee. Tutte le spese per le elezioni regionali sono a carico della Regione, con regole di riparto in caso di consultazioni contemporanee. Sono previsti compensi per i componenti degli uffici elettorali, assegnazioni forfetarie ai comuni e aggiornamenti degli importi con riferimento all’indice ISTAT, con primo aggiornamento nel 2013.

Informatizzazione e voto elettronico

La Regione avvia un processo di automazione delle operazioni elettorali, con raccolta telematica dei dati, verbalizzazione informatizzata, trasmissione dei risultati e archiviazione integrata. È prevista la possibilità di concedere finanziamenti a comuni e province per l’acquisto di apparecchiature informatiche. La legge consente anche la predisposizione di un progetto per l’introduzione del voto e dello scrutinio elettronico e la loro eventuale sperimentazione in singole sezioni o comuni.

Propaganda elettorale e sanzioni

Dal 30° giorno antecedente il voto la propaganda è consentita solo negli spazi assegnati dai comuni. Sono disciplinati gli spazi, la loro ripartizione tra candidati e liste, i divieti di propaganda luminosa, mobile e di volantini, nonché il silenzio elettorale nel giorno precedente e durante la votazione. Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per affissioni abusive, distruzione di manifesti e violazioni delle regole sulla propaganda.

Spese elettorali, rendiconti e controlli

La legge fissa tetti di spesa per candidati consiglieri, candidati Presidenti e partiti/gruppi politici, definisce le spese computabili e istituisce il Collegio regionale di garanzia elettorale presso il Consiglio regionale. È previsto l’uso del mandatario elettorale per la raccolta dei fondi, l’obbligo di rendiconto entro tre mesi dalla proclamazione o dall’ultima proclamazione, la pubblicità dei rendiconti e il controllo sulla loro regolarità. Le sanzioni includono multe, decadenza dalla carica nei casi più gravi e responsabilità per il superamento dei limiti di spesa o per l’omesso deposito dei rendiconti.

Disposizioni finali, abrogazioni e disciplina transitoria

La legge abroga espressamente la previgente normativa elettorale regionale e coordina alcune altre leggi regionali. Le modifiche relative ai gruppi consiliari producono effetto dalla prima legislatura successiva all’entrata in vigore. Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le norme finanziarie sono riferite al bilancio 2007-2009 e ai relativi capitoli di spesa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.