L.R. FVG 31/2007
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2008).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge definisce il quadro finanziario 2008-2010 della Regione Friuli Venezia Giulia: previsioni di entrata, ricorso a mutui, Cassa depositi e prestiti e BOR, uso di derivati, adeguamenti di bilancio, fondi globali e coperture. Riduce anche alcune aliquote IRAP, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Legge finanziaria 2008 della Regione Friuli Venezia Giulia
Legge finanziaria 2008 della Regione Friuli Venezia Giulia
Il provvedimento disciplina la programmazione finanziaria e alcune misure tributarie della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il triennio 2008-2010. Contiene autorizzazioni all’indebitamento, variazioni di bilancio, rifinanziamenti di unità di bilancio e modifiche alle aliquote IRAP regionali.
Quadro finanziario e ricorso all’indebitamento
La legge fissa le previsioni complessive di entrata e autorizza il ricorso al mercato finanziario per finanziare il bilancio regionale 2008-2010.
- Le previsioni di entrata sono determinate in complessivi 30.732.609.055,43 euro, ripartiti tra 2008, 2009 e 2010 secondo gli importi indicati nel testo.
- È autorizzata la contrazione di mutui nel triennio 2008-2010 fino a 390.454.241,45 euro complessivi.
- Per il solo 2008 l’Amministrazione può stipulare mutui fino a 149.864.886,34 euro.
- È inoltre autorizzata, nel 2008, la stipula di mutui fino a 564.153.853,66 euro in relazione a impegni già assunti su capitoli di spesa finanziati con mutui autorizzati negli esercizi 2006 e 2007.
Condizioni dei mutui e finanziamenti alternativi
I mutui autorizzati sono soggetti a limiti precisi di costo e durata.
- Il tasso può essere fisso e/o variabile, ma non superiore a quello applicato alle operazioni di mutuo degli enti locali ai sensi della normativa richiamata.
- La durata non può superare 20 anni.
- In alternativa ai mutui, è consentito il ricorso a finanziamenti con Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Emissione di buoni ordinari regionali e strumenti derivati
La legge consente anche il ricorso a strumenti di mercato diversi dai mutui.
- Nel triennio 2008-2010 è autorizzata l’emissione di buoni ordinari regionali (BOR), nell’ambito del programma EMTN o di operazioni regolate da legge italiana.
- I BOR possono essere a tasso fisso o variabile, anche indicizzato a parametri non monetari.
- Sono fissati limiti massimi al costo finanziario, alle commissioni di collocamento e alla durata, che deve essere compresa tra 5 e 20 anni.
- È previsto anche il possibile rimborso alla pari con quote capitali costanti o crescenti, oppure in un’unica soluzione a scadenza con strumenti derivati per l’ammortamento periodico.
- La Regione può modificare il profilo dell’indebitamento, in capitale e interessi, mediante strumenti finanziari derivati; le forme contrattuali sono stabilite con deliberazione della Giunta.
Adeguamenti di bilancio, coperture e garanzie
Per dare attuazione alle operazioni finanziarie, la legge attribuisce specifici poteri di adeguamento contabile e di garanzia.
- L’Assessore regionale competente, su conforme deliberazione della Giunta, può disporre con propri decreti l’adeguamento degli stanziamenti dei bilanci 2008-2010 e 2008.
- Possono essere istituite nuove unità di bilancio di entrata e di spesa e possono essere effettuate le necessarie operazioni compensative.
- Le somme derivanti da operazioni con derivati sono iscritte in apposite unità di bilancio, rispettivamente per entrata e per spesa.
- Le somme derivanti dalle emissioni di BOR sono destinate alla copertura delle autorizzazioni di spesa con separata evidenza.
- Per garantire il pagamento delle rate di ammortamento di mutui e BOR, la Regione può prestare garanzie e rilasciare delegazioni di pagamento al tesoriere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione.
Fondi globali e rifinanziamenti di bilancio
La legge determina anche gli importi dei fondi destinati a future iniziative legislative e dispone variazioni su unità di bilancio.
- Gli importi dei fondi globali per il triennio 2008-2010 sono determinati in complessivi 836.143.000 euro per la parte corrente, ripartiti tra i tre anni come indicato nel testo.
- Gli importi dei fondi di cui agli articoli 18, 19 e 21 della legge regionale 21/2007 restano fissati negli importi indicati in tabella.
- Sono inoltre disposte variazioni di spesa delle unità di bilancio indicate nella tabella D, con rifinanziamenti e/o definanziamenti.
- La copertura finanziaria del maggior onere derivante dalle nuove autorizzazioni di spesa e dalle riduzioni di entrata è assicurata dalle riduzioni di spesa e dagli incrementi di entrata previsti dalla stessa legge.
Misure in materia di IRAP e tributi propri regionali
La legge interviene sulle aliquote IRAP applicabili in Friuli Venezia Giulia.
- Nelle more della definizione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, la Regione è autorizzata a concedere esenzioni IRAP nei limiti stabiliti dalle leggi statali.
- Sono ridotte alcune aliquote IRAP previste da precedenti leggi finanziarie regionali, con sostituzione delle percentuali indicate nel testo.
- Le modifiche si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Entrata in vigore e decorrenza
La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è efficace dall’1 gennaio 2008. Le disposizioni fiscali sulle aliquote IRAP hanno invece decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
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