Sentenza del 07/09/2018 n. 21827 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la liquidazione delle spese disposta dalla Commissione tributaria regionale. Ha sostenuto che le somme riconosciute per diritti e onorari fossero inferiori ai minimi tariffari, che non fossero state liquidate le spese vive documentate e che il giudice avesse ridotto e accorpato le voci senza fornire adeguata motivazione. Il ricorso è stato fondato sulla violazione degli artt. 91 e seguenti c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza. Il contribuente non aveva indicato lo scaglione tariffario applicabile, non aveva riprodotto integralmente la nota spese, non aveva specificato le singole voci contestate né l'importo delle spese vive asseritamente omesse. Pur ribadendo che il giudice deve motivare analiticamente le riduzioni o eliminazioni delle voci indicate nella nota spese, la Corte ha precisato che il ricorrente deve consentire il controllo di legittimità senza ulteriori indagini. Il contribuente è stato inoltre condannato a rimborsare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38
Riguarda l'accertamento sintetico oggetto del procedimento tributario originario, ma non è stata esaminata nel merito dalla Corte di cassazione, poiché il ricorso verteva esclusivamente sulla liquidazione delle spese.
Codice di procedura civile, artt. 91 e seguenti
Esprimono il principio della soccombenza e disciplinano la regolazione e la liquidazione delle spese processuali. La parte soccombente è normalmente tenuta a rimborsare le spese alla parte vittoriosa.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La censura deve però essere formulata in modo completo e verificabile sulla base del ricorso.
Legge n. 794 del 1942, art. 23
È richiamata in relazione all'inderogabilità dei minimi tariffari applicabili all'epoca dei fatti. Se il giudice riduce o elimina voci della nota spese, deve indicare analiticamente le ragioni della riduzione o dell'esclusione.
Massime di principio
- Quando si contesta in cassazione la liquidazione delle spese legali, non è sufficiente affermare genericamente che gli importi sono inferiori ai minimi: occorre indicare lo scaglione tariffario, riprodurre o trascrivere la nota spese, specificare ogni voce contestata e indicare gli importi corretti.
- Il giudice che si discosta dalla nota spese non può limitarsi a una liquidazione globale priva di motivazione; deve spiegare quali voci riduce o elimina e per quali ragioni.
- L'onere di autosufficienza impone al ricorrente di fornire nel ricorso tutti gli elementi necessari per il controllo della Corte, senza costringerla a ricercare dati negli atti del processo.
- Anche una parte che ha vinto il merito della controversia può perdere il giudizio di cassazione e sostenere le relative spese se il ricorso è inammissibile o non adeguatamente specifico.
- Per contestare efficacemente omissioni o riduzioni delle spese vive, è necessario indicare con precisione ciascuna spesa, il relativo documento giustificativo e il punto in cui essa è stata dedotta nel processo.
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