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Ordinanza

Ordinanza n. 1158/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari collegiali: - del bando, del disciplinare di gara e del capitolato, pubblicati in data 16.03.2026, relativi alla procedura aperta ex art. 71 del d.lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura quinquennale di sistemi analitici per l’esecuzione degli esami della UOC Patologia Clinica dell’A.O.R.N. “A. Cardarelli; - del provvedimento che li approva, ossia della delibera n. 292 del 10.03.2026; - se ed in quanto occorra, dell’All. 8 “Questionario Tecnico”; - se ed in quanto occorra, della nota prot. 17583 del 09.04.2026; - se ed in quanto occorra, dei chiarimenti resi in data 13.04.2026; - di ogni altro atto antecedente, presupposto e connesso. Nonché per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla rettifica e ripubblicazione degli atti della procedura, con conseguente proroga del termine per la presentazione delle offerte.

Giustizia amministrativa202602511

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: bando, disciplinare, capitolato e atti connessi della procedura aperta per l’affidamento quinquennale della fornitura di sistemi analitici per gli esami della UOC Patologia Clinica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato gli atti della procedura di gara, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare e la conseguente rettifica e ripubblicazione della lex specialis, con proroga del termine per presentare le offerte. Ha dedotto: discrasie interne del capitolato tecnico e dell’All. 8 – Questionario tecnico, idonee a generare incertezza sul peso dei criteri premiali; illegittimità del divieto generalizzato di subappalto a cascata, per violazione dell’art. 119 d.lgs. 36/2023 e dei principi eurounitari di concorrenza e accesso al mercato; eccessiva specificità dei requisiti minimi e dei criteri di valutazione, tali da restringere la platea dei partecipanti e favorire l’attuale fornitore; mancata indicazione univoca del termine di presentazione delle offerte; indeterminatezza delle condizioni di esecuzione, traslazione del rischio contrattuale sull’operatore economico e squilibrio contrattuale; eccessiva distanza temporale tra aggiudicazione e avvio della fornitura; omesso esercizio dei poteri di autotutela correttiva dopo il riconoscimento di un errore nel dato economico del capitolato, con conseguente mancata rettifica della lex specialis e rimessione in termini degli operatori.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza, all’esame sommario proprio della fase cautelare, del fumus boni iuris. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo incoerenze di calcolo nell’All. 8 – Questionario tecnico. Quanto al divieto di subappalto a cascata, ha giudicato almeno prima facie sufficienti le motivazioni della stazione appaltante, soprattutto in ragione della particolare complessità dell’appalto. In relazione ai motivi concernenti requisiti e criteri di valutazione eccessivamente specifici o favorevoli all’attuale fornitore, ha riconosciuto l’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante nella conformazione della lex specialis, sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà, non ravvisate in questa fase. Ha ritenuto adeguatamente conoscibile il termine per la presentazione delle offerte, in quanto visibile sulla piattaforma SIAPS e sul portale trasparenza dell’AORN, oltre che pubblicizzato tramite TED, Banca dati nazionale dei contratti pubblici e Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea. Ha condiviso la tesi secondo cui le condizioni di esecuzione erano sufficientemente note agli operatori, i quali potevano decidere consapevolmente se partecipare e formulare la propria offerta. Infine, ha ritenuto che il refuso relativo al dato economico del capitolato non rendesse incomprensibile il valore del contratto, dovendosi interpretare gli atti di gara nella loro completezza e sistematicamente, anche ai sensi dell’art. 1363 c.c. L’udienza pubblica per il merito è stata fissata al 26 maggio 2026. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, per le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Individua la procedura aperta utilizzata per l’affidamento oggetto di gara.

  • art. 119 d.lgs. 36/2023

    È richiamato dalla ricorrente con riferimento alla contestata disciplina del subappalto a cascata; il TAR ha ritenuto, in sede cautelare, sufficienti le motivazioni della stazione appaltante a sostegno del divieto.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare.

  • art. 1363 c.c.

    Impone l’interpretazione sistematica delle clausole contrattuali; il TAR lo ha applicato alla lettura complessiva degli atti di gara per escludere che il refuso economico rendesse incomprensibile il valore del contratto.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione degli atti di gara presuppone la sussistenza di un fumus boni iuris valutabile sulla base di un esame sommario; la domanda cautelare può essere respinta quando le censure non appaiano assistite da una ragionevole probabilità di accoglimento.
  • La scelta della stazione appaltante di introdurre un divieto di subappalto a cascata può risultare prima facie legittima quando sia sostenuta da motivazioni riferite alle caratteristiche e alla particolare complessità dell’appalto.
  • La determinazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di valutazione delle offerte appartiene alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà.
  • Il termine per la presentazione delle offerte può essere ritenuto adeguatamente conoscibile quando risulti pubblicato e visibile attraverso le piattaforme digitali di approvvigionamento e gli ulteriori canali ufficiali di pubblicità della gara.
  • Gli atti di gara devono essere interpretati nella loro completezza e in modo sistematico; un refuso relativo a un dato economico non impone necessariamente la rettifica della lex specialis e la rimessione in termini se, considerando l’insieme della documentazione, il valore del contratto resta intellegibile.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialisSubappaltoCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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