Ordinanza n. 2752/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di esclusione della ricorrente dall’elenco dei candidati ammessi alla prova orale; dell’esito della prova scritta nella parte in cui è stato attribuito alla ricorrente BUZZELLI MARISTELLA, il punteggio di 70/100 e non 78/100; degli atti e relativi verbali di predisposizione, scelta, sorteggio e validazione dei quesiti somministrati alla ricorrente - ancorché non conosciuti – limitatamente ai quesiti n 24, 28, 44, 47 e di ogni altro atto presupposto (ivi compreso il bando) e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente relativi al “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, indetto con D.D. 2939 del 09.10.2025, classe di concorso AS2B Regione Abruzzo; del provvedimento contenente l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per la classe di concorso AS2B ancorchè non pubblicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e ad oggi non conosciuto (provvedimento impugnato anche se sono ignoti gli estremi di protocollo) nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente BUZZELLI MARISTELLA; dei Quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, per la classe di concorso AS2B - come mezzo al fine -nella parte lesiva per la ricorrente; dei quesiti indicati ai numeri 24 – 28 – 44 - 47 della prova della ricorrente - somministrati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida, formulati in maniera fuorviante, errati o con più risposte possibili; ove occorra e ove adottato, del verbale di correzione della prova della ricorrente; del sistema di correzione automatico delle risposte; delle Schede di valutazione e/o griglie di valutazione e ogni altro documento riguardante la valutazione e le operazioni condotte dalle commissioni per l’assegnazione dei punteggi alle prove scritte svolte in modalità computerizzata; del decreto prot. 2939/2025 - concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado ai sensi del dm n. 205/2023 (classi di concorso am12, as12 e adss) - mancata ammissione alla prova orale (classe concorso as2b) – pnrr.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dall'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e attribuzione di 70/100 nella prova scritta del concorso per personale docente, con contestazione di quattro quesiti e degli atti di correzione e valutazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso AS2B, deducendo l'illegittimità della propria esclusione dalla prova orale e del punteggio di 70/100 attribuito alla prova scritta, che avrebbe dovuto essere pari a 78/100. Ha contestato, in particolare, i quesiti numeri 24, 28, 44 e 47, assumendo che fossero non conformi alle linee guida, fuorvianti, errati o suscettibili di più risposte corrette, nonché gli atti di predisposizione, scelta, sorteggio, validazione e correzione dei quesiti, il sistema di correzione automatizzato, le schede e griglie di valutazione e l'elenco degli ammessi alla prova orale. Il giudice ha rinviato alla fase di merito gli approfondimenti su alcune apparenti irregolarità della procura e delle notifiche. In sede cautelare, la ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti impugnati, prospettando la fondatezza delle contestazioni sui quesiti e il pregiudizio derivante dalla mancata ammissione alla prova orale.
La decisione
L'istanza cautelare è stata respinta per carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto al fumus, il TAR ha rilevato che la contestazione di numerosi quesiti non era sostenuta, allo stato, da chiari elementi di fondatezza, né da perizie o documentazione idonea a dimostrarne l'erroneità. Ha valorizzato la discrezionalità tecnica dell'amministrazione nella predisposizione e valutazione delle prove, l'assenza prima facie di illogicità, ambiguità o evidente erroneità dei quesiti e la legittimità dell'impiego dei cosiddetti distrattori per verificare preparazione e attenzione dei candidati. Quanto al periculum, non è stato ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile, poiché, in caso di esito favorevole del giudizio di merito, restava possibile disporre prove orali suppletive o altre misure ripristinatorie. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riguardo al fumus boni iuris e al periculum in mora.
d.m. 26 ottobre 2023, n. 205
È richiamato quale disciplina della procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria.
Massime di principio
- In sede cautelare, la contestazione di quesiti concorsuali richiede almeno elementi chiari e attendibili, anche di natura peritale o documentale, idonei a dimostrare l'erroneità, l'ambiguità o l'illogicità delle domande; la mera prospettazione del candidato non è sufficiente.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell'amministrazione nella predisposizione e correzione delle prove concorsuali non può sostituirsi all'amministrazione e, in sede cautelare, non consente di sospendere gli atti in assenza di profili prima facie evidenti di erroneità, illogicità o ambiguità.
- L'impiego di opzioni di risposta errate o fuorvianti, comunemente denominate distrattori, è di per sé legittimo quando sia funzionale a verificare il grado di preparazione e attenzione dei candidati e non emerga una manifesta irragionevolezza del quesito.
- La mancata ammissione a una prova successiva non determina necessariamente un pregiudizio cautelare grave e irreparabile, quando, in caso di accoglimento nel merito, siano concretamente praticabili prove suppletive o altre misure ripristinatorie.
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