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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20326/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 luglio 2024 del Tribunale di Pordenone, che aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 255, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e gli aveva concesso la sospensione condizionale della pena (un mese di arresto). Il Procuratore eccepiva l'erronea applicazione dell'art. 164 cod. pen., perché il beneficio della sospensione condizionale non poteva essere concesso poiché l'imputato lo aveva già fruito tre volte in precedenza, con revoca della terza sospensione intervenuta l'11 gennaio 2022.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato, dal certificato penale, che Moscatello aveva già beneficiato tre volte della sospensione condizionale (decreto penale del G.I.P. 30/06/2018, sentenza del Tribunale di Pordenone 08/10/2018, sentenza della Corte d'appello di Trieste 23/10/2018) e che la terza sospensione era stata revocata l'11/01/2022. Pertanto la sospensione condizionale della pena, erroneamente concessa dal Tribunale, è stata eliminata. La Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che concedeva il beneficio, lasciando impregiudicato il resto della condanna.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen.

    Limite all'accesso alla sospensione condizionale della pena se il beneficio è già stato concesso più volte: la norma è stata interpretata nel senso che chi ha già fruito tre volte della sospensione non può ottenerla nuovamente; la revoca intervenuta rafforza l'ostatività.

  • art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152/2006

    Norma penale ambientale applicata per la condanna: punisce il comportamento correlato all'abbandono/accatastamento di materiali su area privata. Nel caso, è stata utilizzata per inquadrare il fatto oggetto del procedimento (proprietario dell'area dove era presente materiale abbandonato).

Massime di principio

  • Prima di concedere la sospensione condizionale della pena il giudice deve verificare dal certificato penale se l'imputato ha già fruito del beneficio in via precedente; l'omessa verifica costituisce un vizio correggibile in sede di impugnazione.
  • Se la sospensione condizionale è stata illegittimamente concessa nonostante l'ostatività prevista dall'art. 164 cod. pen., la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la parte della sentenza che concede il beneficio, eliminando la sospensione e lasciando inalterata la condanna sostanziale.
  • Il Pubblico Ministero può proporre ricorso mirato alla sola eliminazione del beneficio quando il giudice abbia riconosciuto in motivazione l'errore o quando il certificato penale dimostri inconfutabilmente la pregressa fruizione del beneficio.
  • La revoca precedente di una sospensione condizionale (se risultante dagli atti) rafforza l'impossibilità di concedere nuovamente il beneficio; è necessario valutare non solo il numero di concessioni ma anche l'esistenza di revoche intervenute.
  • In casi analoghi è prudente per il difensore e per il giudice includere nella motivazione il controllo del certificato penale e, in caso di incertezza, astenersi dal disporre il beneficio fino a verifica completa.

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