Sentenza del 10/02/2017 n. 3565 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento Irpeg e Ilor relativo all'anno 1995, per complessivi Euro 197.762,00 a titolo d'imposta, oltre a un importo equivalente per sanzioni. Erano contestati costi dedotti dalla società per premi riconosciuti alla clientela. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che la Commissione tributaria regionale, decidendo in sede di rinvio, avesse violato i limiti fissati dalla precedente sentenza della Corte di cassazione, rivalutando nuovamente la prova dei costi invece di limitarsi a rideterminare l'imponibile secondo il principio già stabilito. La precedente decisione della Cassazione aveva infatti posto a carico della contribuente la prova dell'effettiva esistenza e dell'ammontare dei costi, ritenendo tale prova non fornita.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il giudice del rinvio avesse oltrepassato i limiti del precedente giudicato di rinvio, procedendo a una nuova valutazione del materiale probatorio e riconoscendo costi che la precedente sentenza aveva ritenuto non provati quanto all'esistenza e all'entità. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, affinché ridetermini l'imponibile conformandosi al dictum della Cassazione.
Norme richiamate
Art. 384 c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c.
Il giudice del rinvio deve attenersi ai principi e ai limiti stabiliti dalla sentenza di cassazione e non può riesaminare questioni già definitivamente risolte o rivalutare la prova in contrasto con il dictum della Corte.
Art. 360 c.p.c., n. 3
in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3
Consente di impugnare una sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75
La deducibilità dei componenti negativi del reddito richiede che il contribuente dimostri l'effettività, l'inerenza e l'ammontare dei costi dedotti.
Art. 115 c.p.c.
Il giudice deve decidere sulla base delle prove dedotte dalle parti; la deducibilità fiscale non può fondarsi su costi non adeguatamente documentati e provati.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria contesta la fittizietà o l'inesistenza di un costo, il contribuente che ne chiede la deduzione deve provare sia l'effettiva sostenibilità del costo sia il suo preciso ammontare, mediante documentazione idonea.
- La mera indicazione contabile del costo o l'esistenza di documenti generici non è necessariamente sufficiente: occorre dimostrare concretamente l'operazione, il pagamento o l'obbligazione assunta e la quantificazione della spesa.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve rispettare rigorosamente i principi enunciati dalla Cassazione e non può riesaminare liberamente una questione probatoria già definita dalla sentenza di annullamento.
- Se la Cassazione ha stabilito che un costo non è stato provato quanto all'esistenza o all'entità, il giudice del rinvio deve adeguare la quantificazione dell'imponibile a tale conclusione, senza riconoscere nuovamente la deduzione sulla base di una diversa valutazione delle stesse prove.
- In controversie analoghe, la parte privata sopporta il rischio processuale della mancata prova analitica dei costi fiscalmente dedotti, mentre l'Amministrazione può limitarsi inizialmente a contestarne l'effettività quando emergano elementi idonei a porla in dubbio.
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