Ordinanza n. 15417/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando per la selezione di 126 operatori tecnici barellieri-autisti e successivi atti di esclusione dei ricorrenti, ammissione alle prove pratiche e formazione dell’elenco finale degli idonei
Esito
La controversia
Otto candidati hanno impugnato il bando ARES 118 per la selezione, mediante avviamento ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56/1987, di 126 operatori tecnici barellieri-autisti, nella parte in cui richiedeva, a pena di esclusione, almeno 18 mesi nel triennio di attività «quale terzo di macchina». Contestano l’interpretazione del requisito come necessità di un formale inquadramento in tale ruolo, sostenendo che dovesse essere sufficiente avere svolto in concreto attività di autista soccorritore in equipaggio composto da due unità. Hanno impugnato anche le esclusioni individuali del 5 maggio 2026, gli atti che hanno ammesso alle prove pratiche 79 candidati e formato l’elenco finale dei 77 idonei, chiedendo la riammissione e l’ammissione a una sessione integrativa delle prove. Dal testo non risultano ulteriori motivi di ricorso esaminati in questa ordinanza.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito i motivi di impugnazione né l’istanza cautelare. Poiché la cartolina prodotta documentava una notificazione a un controinteressato non andata a buon fine e i candidati dichiarati idonei e inseriti nell’elenco finale erano numerosi, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti mediante pubblici proclami sui siti istituzionali di ARES 118 e della Regione Lazio. La pubblicazione deve comprendere il ricorso integrale, l’ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati, secondo le ulteriori modalità indicate, entro 20 giorni dalla comunicazione; la prova degli adempimenti va depositata entro i successivi 10 giorni. L’inosservanza comporta l’improcedibilità del ricorso. Le modalità dovranno essere adottate anche per eventuali motivi aggiunti. La camera di consiglio sull’istanza cautelare è stata rinviata al 6 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
della Deliberazione del Direttore Generale di ARES 118 n. 695 del 27 maggio 2026, pubblicata all’Albo Pretorio aziendale, di presa d’atto dei verbali della Commissione esaminatrice e di formazione dell’elenco finale dei n. 77 candidati idonei sulla base della posizione attribuita nella graduatoria del Centro per l’Impiego di Roma, in quanto atto consequenziale e attuativo del provvedimento di esclusione gravato sub a), del quale si chiede l’estensione automatica degli effetti dell’eventuale annullamento ex art. 41, c. 2, c.p.a.;
La disposizione è richiamata dai ricorrenti a sostegno della richiesta che l’eventuale annullamento si estenda automaticamente all’atto consequenziale di formazione dell’elenco finale; l’ordinanza non decide tale questione.
art. 65 c.p.a.
dei verbali della Commissione esaminatrice nn. 1, 2 e 3 trasmessi all’UOC GRU con nota prot. 3167 del 15.05.2026 (atti dei quali si chiede l’acquisizione ex art. 65 c.p.a.);
La norma è menzionata nella richiesta di acquisizione dei verbali della commissione; l’ordinanza non si pronuncia su tale richiesta.
art. 16 l. n. 56 del 1987
Ritenuto di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati dichiarati idonei alle prove pratiche e collocatisi nell’elenco finale di cui alla deliberazione dell’Agenzia n. 695 del 27 maggio 2026, autorizzando a tal fine la notificazione del ricorso per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati, tenuto conto dell’elevato numero degli stessi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);
L’articolo identifica la procedura di selezione cui partecipavano i ricorrenti e i candidati controinteressati; l’ordinanza non ne interpreta la disciplina sostanziale.
Massime di principio
- Quando i controinteressati sono numerosi, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, definendo le modalità e i contenuti della pubblicazione sui siti istituzionali.
- Se l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami è disposta a pena d’improcedibilità entro termini perentori, la parte ricorrente deve rispettare sia il termine per la pubblicazione sia quello successivo per depositarne la prova.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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