Cassazione Penale, Sentenza n. 26384/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della custodia in carcere con arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reati in materia di stupefacenti (tra cui partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico e gestione della coltivazione/depositi di cannabis). Deduce violazioni di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, denuncia disparità di trattamento rispetto a coindagati per i quali la misura è stata revocata o sostituita (che sarebbe fatto nuovo sopravvenuto) e contesta l'assenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati, sostenendo che la sola gravità non sia sufficiente.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità. Motiva che il ricorrente è gravemente indiziato di ruolo significativo nell'associazione di narcotraffico (capo 8 e vari capi-reato) ed esiste un giudicato cautelare intervenuto con sentenza Sez. 6, n. 34190 del 18/07/2024, per cui non è possibile rimettere in discussione i profili generici senza elementi nuovi. Quanto alla disparità di trattamento, la Corte ricorda che il provvedimento favorevole a coindagati può costituire fatto nuovo, ma non comporta automaticamente estensione della stessa misura; le esigenze cautelari devono essere valutate in modo personalizzato ai sensi dell'art. 274 c.p.p. Il ricorrente non ha prodotto elementi utili a dimostrare identità della sua posizione con quella dei coindagati. Pertanto il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; viene disposto l'invio alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata come base per l'adozione dell'ordinanza impugnata (atto cautelare adottato dal Tribunale).
Normativa sostanziale relativa ai delitti in materia di stupefacenti, cui il ricorrente è gravemente indiziato (tra cui associazione e reati- fine: acquisto, trasporto, detenzione a fini di cessione, coltivazione).
Richiamato come criterio per la valutazione personalizzata delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di recidiva e al contributo di ciascuno alla compagine criminale; giustifica differenziazione dei regimi cautelari tra coindagati.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione sull'inoltro degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti successivi; la Corte dispone l'invio per gli adempimenti previsti.
Sez. 6, n. 34190 del 18/07/2024 (giudicato cautelare)
Decisione citata come intervenuta giudicato cautelare sulla stessa ordinanza di applicazione della misura, che impedisce la nuova valutazione dei profili generici di mancata attualità del pericolo di recidiva in assenza di elementi nuovi.
Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016 (Ficicchia, Rv. 266889)
Giurisprudenza richiamata per affermare che il provvedimento favorevole a un coindagato può costituire fatto nuovo, ma non determina automaticamente l'estensione della stessa decisione ad altri indagati.
Sez. 4, n. 13404 del 14/02/2024 (Rv.286363)
Giurisprudenza citata sul principio che la posizione di ciascun indagato è autonoma e che la valutazione cautelare deve tener conto del contributo specifico di ciascuno e di profili personali, giustificando regimi difformi.
Massime di principio
- La mera notizia che ad altri coindagati sia stata revocata o sostituita la custodia cautelare non determina automaticamente la modifica della misura per tutti: si tratta di un possibile 'fatto nuovo' ma la valutazione resta personalizzata.
- Per ottenere la sostituzione della custodia in carcere occorre portare elementi nuovi, concreti e specifici che incidano sulle esigenze cautelari (es. riduzione del ruolo nell'associazione, nuovi elementi probatori favorevoli, mutamento delle condizioni personali o di rischio), non semplici censure generiche sulla motivazione.
- Quando sussiste un giudicato cautelare intervenuto su un provvedimento, la possibilità di rimettere in discussione le esigenze cautelari è molto ridotta in assenza di nuovi elementi ostativi; le questioni già decise con giudicato non possono essere riaperte sul solo rilievo argomentativo.
- La valutazione del pericolo di reiterazione deve fondarsi su elementi relativi al ruolo dell'indagato, alla personalità e al quadro indiziario specifico; l'astratta gravità del fatto non è di per sé sufficiente a giustificare la permanenza della misura solo se non accompagnata da concrete indicazioni di rischio.
- Nelle istanze cautelari o di modifica della misura è fondamentale fornire prove e riferimenti puntuali (atti nuovi, documentazione, differenze fattuali rispetto ai coindagati) e non rimostranze generiche sulla motivazione del provvedimento.
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