Sentenza del 18/05/2018 n. 12286 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La resistente aveva contestato la fattura T.I.A. relativa al periodo 1 gennaio-30 giugno 2007, sostenendo che i locali fossero destinati prevalentemente a deposito e che vi fossero prodotti soprattutto imballaggi secondari e terziari e rifiuti speciali, tra cui ferro, smaltiti autonomamente tramite ditte autorizzate. Deduceva inoltre l'illegittima applicazione dell'IVA sulla T.I.A. e, in subordine, chiedeva la riduzione del 30% della parte variabile della tariffa per i locali produttivi di rifiuti non assimilabili ai rifiuti urbani.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto le principali doglianze della società, riconoscendo l'impossibilità giuridica di assimilare determinati rifiuti a quelli urbani e l'inapplicabilità dell'IVA alla T.I.A. A.S.M. s.p.a. aveva proposto ricorso per cassazione. Durante il giudizio di legittimità, tuttavia, le parti hanno raggiunto una transazione e depositato istanza congiunta. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, compensando integralmente le spese. Non è stato imposto al ricorrente il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, poiché l'estinzione non dipendeva da un'inammissibilità originaria del ricorso.
Norme richiamate
D.P.R. n. 158 del 1999, art. 6
Richiamato dalla contribuente quale fondamento della richiesta di riduzione della parte variabile della T.I.A. per i locali in cui si producono rifiuti non assimilabili e smaltiti autonomamente.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21
Richiamato in relazione alla disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e alla conseguente possibilità o impossibilità di conferirli al servizio pubblico.
Codice dell'ambiente
La sentenza di merito aveva valorizzato il divieto di conferimento al servizio pubblico dei rifiuti considerati non assimilabili ai rifiuti urbani.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che il meccanismo sanzionatorio operi per l'inammissibilità originaria dell'impugnazione, non per l'estinzione sopravvenuta del giudizio conseguente alla cessazione della materia del contendere.
Codice di procedura civile, art. 378
Richiamato per il deposito delle memorie delle parti nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Quando le parti transigono durante il giudizio, viene meno l'interesse a ottenere una decisione sul merito e il giudice può dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- La transazione impedisce normalmente di qualificare una parte come vincitrice piena sul merito: in questo caso, la posizione della contribuente era stata accolta dalla sentenza di secondo grado, ma la Cassazione non ha deciso definitivamente le questioni sulla T.I.A. e sull'IVA.
- Per i rifiuti speciali prodotti da un'attività commerciale è necessario verificare se siano assimilabili ai rifiuti urbani e se possano essere conferiti al servizio pubblico; in caso contrario, possono assumere rilievo lo smaltimento autonomo e le eventuali riduzioni tariffarie previste dalla disciplina applicabile.
- La richiesta di riduzione della tariffa deve essere collegata alla concreta produzione di rifiuti non assimilabili, alle superfici interessate e alla prova del loro regolare avvio a recupero o smaltimento tramite soggetti autorizzati.
- L'estinzione sopravvenuta del giudizio, derivante da transazione o accordo conciliativo, non comporta di regola il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni dichiarate inammissibili, quando l'inammissibilità non era originaria.
- In caso di transazione intervenuta in cassazione, le spese possono essere compensate, soprattutto quando l'accordo definisce integralmente la controversia e le parti lo richiedono congiuntamente.
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