Sentenza del 17/02/2016 n. 292 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il mancato o parziale rimborso di crediti d’imposta IRPEG e ILOR indicati nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni d’imposta 1996 e 1994. L’Agenzia aveva sospeso o non completato i rimborsi sostenendo l’esistenza di altri contenziosi e, nel secondo procedimento, aveva eccepito la prescrizione dei crediti e contestato una parte del credito IRPEG relativa a dividendi non adeguatamente documentati. La contribuente sosteneva invece che il credito fosse stato riconosciuto, che la sospensione fosse illegittima perché non formalizzata e notificata con un provvedimento motivato e che la prescrizione fosse stata interrotta.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato gli appelli dell’Agenzia delle Entrate. Nel procedimento relativo al credito IRPEG del 1996 ha confermato l’obbligo dell’Agenzia di rimborsare il saldo di Euro 6.740.806,33, oltre agli interessi moratori previsti dalla legge, rilevando che la sospensione del rimborso non era stata adottata con un provvedimento scritto, motivato e notificato al contribuente. Nel procedimento relativo all’anno 1994 ha confermato il rimborso del credito IRPEG e dei relativi interessi moratori e, accogliendo l’appello incidentale della società, ha riconosciuto anche il credito ILOR e i relativi interessi. La contestazione tardiva dell’Agenzia sulla quantificazione del credito IRPEG è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta con memoria e non nell’atto di appello. L’Agenzia è stata condannata alle spese di lite, liquidate in Euro 5.200.
Norme richiamate
Art. 23 D.Lgs. 472/1997
Nei casi in cui l’autore della violazione [...] vanta un credito nei confronti dell’amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso [...]
L’Amministrazione può sospendere il rimborso in presenza dei presupposti di legge, ma deve adottare un provvedimento formale, scritto e adeguatamente motivato, notificandolo al contribuente. La mera inerzia o una semplice eccezione formulata in giudizio non sono sufficienti.
Art. 2, comma 58, Legge 350/2003
L’Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.
La questione sull’efficacia della norma è rimasta sostanzialmente superata dalla rinuncia dell’Agenzia all’eccezione di prescrizione.
Art. 57 D.Lgs. 546/1992
In appello non possono essere proposte domande o eccezioni nuove. Per questo è stata dichiarata inammissibile la contestazione dell’Agenzia relativa, per la prima volta, alla mancata prova di una componente del credito IRPEG.
Art. 36-bis e art. 43 D.P.R. 600/1973
Le norme riguardano i termini per la liquidazione e l’accertamento delle dichiarazioni. La sentenza ha richiamato l’orientamento secondo cui, decorso il termine senza contestazioni, il credito esposto in dichiarazione può consolidarsi nell’esistenza e nell’ammontare, restando salva la possibilità di far valere fatti successivi impeditivi, modificativi o estintivi.
Art. 69, comma 6, R.D. 2440/1923
La disciplina del fermo amministrativo deve essere coordinata con la disciplina specifica dell’art. 23 D.Lgs. 472/1997, che impone formalità e garanzie procedimentali per la sospensione dei rimborsi fiscali.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione intende sospendere un rimborso fiscale per l’esistenza di debiti, sanzioni o contenziosi, deve adottare e notificare un provvedimento espresso, scritto e motivato, indicando i presupposti e l’importo della sospensione.
- La mera inerzia dell’Amministrazione non equivale a una sospensione legittima: in assenza di un provvedimento formalizzato, il silenzio-rifiuto può essere impugnato e può comportare l’obbligo di rimborso e il pagamento degli interessi.
- Le eccezioni e contestazioni dell’Amministrazione devono essere proposte tempestivamente nell’atto introduttivo o nell’atto di appello; le nuove contestazioni formulate successivamente possono essere dichiarate inammissibili.
- Il riconoscimento espresso o implicito del credito, anche derivante dal mancato esercizio tempestivo dei poteri di controllo, può consolidare il diritto al rimborso quanto all’an e al quantum.
- Il contribuente che chiede interessi deve distinguere tra interessi moratori e interessi anatocistici: questi ultimi richiedono specifici presupposti e devono essere adeguatamente mantenuti e provati nel corso del giudizio.
- In presenza di una rinuncia dell’Amministrazione a un’eccezione, come quella di prescrizione, la controversia può proseguire sulle questioni ancora effettivamente controverse, quali il pagamento degli interessi o la quantificazione del credito.
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