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Sentenza

Sentenza del 08/05/2015 n. 9333 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per il ritardato versamento della seconda e della terza rata di un condono richiesto ai sensi della Legge n. 289 del 2002. La CTR del Lazio aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo tempestivi i versamenti in relazione alle scadenze indicate nella circolare ministeriale del 18 febbraio 2004 e, comunque, sussistenti obiettive condizioni di incertezza normativa e la buona fede del contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione per vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza non avesse individuato concreti elementi di confusione normativa e fosse contraddittoria nel considerare incerta una circolare che, secondo l'Agenzia, indicava chiaramente le scadenze.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il motivo non indicava specificamente i fatti controversi e decisivi richiesti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., né conteneva la necessaria sintesi finale prevista dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Inoltre, la censura riguardava in realtà l'interpretazione giuridica della disciplina sulle sanzioni per errore normativo, e non un effettivo vizio di motivazione relativo all'accertamento dei fatti. La dedotta contraddittorietà non era interna alla sentenza, ma consisteva nel contrasto con un parametro esterno, ossia il contenuto della circolare. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.700 euro, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002

    Disciplina il condono fiscale cui il contribuente aveva aderito, prevedendo il pagamento rateale delle somme dovute.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione deve riguardare fatti controversi e decisivi, specificamente individuati. Non è sufficiente contestare genericamente una questione giuridica o l'interpretazione della normativa.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Nel regime applicabile ratione temporis, imponeva che il ricorso contenesse, per il vizio di motivazione, una sintesi finale dei fatti controversi e delle ragioni della dedotta carenza o contraddittorietà della motivazione. La sua omissione rendeva il motivo inammissibile.

  • Art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Rileva in materia di non applicabilità delle sanzioni tributarie quando l'errore del contribuente sia determinato da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di un vizio di motivazione deve individuare con precisione i fatti controversi e decisivi, spiegare perché la motivazione sarebbe viziata e rispettare gli eventuali requisiti formali applicabili al periodo processuale.
  • Non è ammissibile utilizzare il vizio di motivazione per contestare genericamente l'interpretazione giuridica data dal giudice di merito o per chiedere una nuova valutazione della correttezza della decisione.
  • La contraddittorietà della motivazione deve essere interna alla sentenza, cioè consistere nell'inconciliabilità tra sue diverse proposizioni; il contrasto tra la sentenza e documenti, circolari o altri elementi esterni deve essere dedotto attraverso specifici e diversi strumenti processuali.
  • In materia tributaria, l'esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa richiede condizioni concrete e verificabili di confusione interpretativa, non la mera allegazione della buona fede del contribuente.
  • L'Agenzia delle Entrate può ricorrere o resistere in cassazione direttamente tramite il direttore, in via concorrente e alternativa rispetto agli uffici periferici.
  • La parte che eccepisce l'acquiescenza alla sentenza o l'esistenza di uno sgravio deve documentare in modo completo gli atti rilevanti, indicandone contenuto, estremi e modalità di produzione nel processo.

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