Cassazione Penale, Ordinanza n. 37039/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, non essendo emerse ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per un furto aggravato. L'unico motivo dedotto censurava, in modo generico, la sentenza di appello assumendo la mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della conferma della condanna. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era privo di specificità intrinseca, perché la Corte territoriale aveva invece adeguatamente motivato, anche mediante richiamo per relationem alla sentenza di primo grado.
Norme richiamate
artt. 624 e 625, n. 6, c.p.
viene richiamata la fattispecie di furto contestata e ritenuta integrata nei gradi di merito; la sentenza di legittimità non entra nel merito della qualificazione, limitandosi a prendere atto della condanna
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di ragioni di esonero
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni generiche sulla motivazione della sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni effettivamente svolte dal giudice di merito.
- La motivazione della sentenza d'appello può essere ritenuta adeguata anche quando richiami per relationem la sentenza di primo grado, purché le ragioni di fatto e di diritto siano comunque esposte in modo comprensibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, al versamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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