Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 37039/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, non essendo emerse ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per un furto aggravato. L'unico motivo dedotto censurava, in modo generico, la sentenza di appello assumendo la mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della conferma della condanna. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era privo di specificità intrinseca, perché la Corte territoriale aveva invece adeguatamente motivato, anche mediante richiamo per relationem alla sentenza di primo grado.

Norme richiamate

  • artt. 624 e 625, n. 6, c.p.

    viene richiamata la fattispecie di furto contestata e ritenuta integrata nei gradi di merito; la sentenza di legittimità non entra nel merito della qualificazione, limitandosi a prendere atto della condanna

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di ragioni di esonero

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni generiche sulla motivazione della sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni effettivamente svolte dal giudice di merito.
  • La motivazione della sentenza d'appello può essere ritenuta adeguata anche quando richiami per relationem la sentenza di primo grado, purché le ragioni di fatto e di diritto siano comunque esposte in modo comprensibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, al versamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.