Sentenza del 05/10/2016 n. 239 - Comm. Trib. Prov. Lecco
ACCERTAMENTO - Versamento ritenute - Obblighi tributari Fondi - SGR - Non sostituzione d'imposta - Autonomia patrimoniale Fondi - Assenza di provvista - Responsabilità tributaria della SGR - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di considerare la SGR responsabile, quale sostituto d'imposta o debitore tributario, del mancato versamento delle ritenute dovute dai Fondi chiusi da essa amministrati, in particolare quando il patrimonio del Fondo sia incapiente. La SGR sosteneva di avere autonomia patrimoniale rispetto ai Fondi e di non essere obbligata a soddisfare le pretese erariali con il proprio patrimonio. Il suo ruolo consiste nel predisporre e trasmettere il modello 770 e nel versare l'imposta sostitutiva utilizzando le somme del Fondo, senza assumere personalmente il debito tributario.
La decisione
La pretesa nei confronti della SGR è stata ritenuta infondata. I Fondi costituiscono patrimoni autonomi e distinti rispetto a quello della SGR; pertanto, le obbligazioni tributarie devono essere soddisfatte con il patrimonio del Fondo. La SGR non è il sostituto d'imposta dei Fondi e non può essere considerata il debitore su cui rivalersi in caso di assenza di provvista. In mancanza di dolo o colpa della SGR, l'incapienza del Fondo non può produrre effetti economici a suo carico.
Norme richiamate
Art. 32, comma 5, decreto-legge n. 78/2010
prevede in capo alla SGR il "compito" di versare l'imposta sostitutiva prelevando l'ammontare dal Fondo stesso
La norma attribuisce alla SGR un compito operativo di versamento mediante utilizzo delle risorse del Fondo, ma non la trasforma nel soggetto personalmente obbligato né le impone di anticipare l'imposta con il proprio patrimonio.
Massime di principio
- Quando un Fondo costituisce un patrimonio autonomo e distinto da quello della SGR, le obbligazioni del Fondo devono essere soddisfatte, in linea generale, esclusivamente con le risorse del Fondo.
- La SGR che cura gli adempimenti dichiarativi e materiali di versamento non diventa automaticamente sostituto d'imposta o debitrice personale del tributo.
- In caso di incapienza del Fondo, l'Amministrazione finanziaria non può rivalersi sul patrimonio della SGR salvo che dimostri una specifica responsabilità della stessa, fondata almeno su dolo o colpa.
- La distinzione tra compiti operativi della SGR e titolarità sostanziale dell'obbligazione tributaria è decisiva: l'incarico di effettuare il versamento non equivale ad assunzione del debito.
- La conclusione può cambiare se la SGR ha violato obblighi propri, ha distratto o gestito irregolarmente le risorse del Fondo, oppure ha agito con dolo o colpa accertabili.
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